Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
Una volta emessa la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento pretorile, il decreto di citazione a giudizio, il pubblico ministero non può più chiedere l'archiviazione, ne' tanto meno sentenza di proscioglimento, ostandovi il principio di irretrattabilità dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 6999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6999 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 09/12/1999
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere N. 6999
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 24360/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste
nei confronti di:
EN ET N. IL 18/07/1968
avverso sentenza del 19/03/1999 G.I.P. PRETURA di UDINE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Letto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza in data 19/03/1999 con la quale il Gip della Pretura di Udine dichiarava non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti di HY ET imputato del reato di cui all'art. 6 L.
6.3.1998 n. 40, osserva:
deduce in primo luogo il P.G. ricorrente che il P.M. presso la Pretura di Udine aveva già emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti del HY, straniero extracomunitario clandestinamente presente nel territorio dello Stato, e successivamente, mutando avviso, aveva richiesto al Gip declaratoria di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.. Stante il principio della irretrattabilità dell'azione penale, sia la richiesta del P.M. che la sentenza di proscioglimento dovevano ritenersi, quindi, provvedimenti abnmormi e, comunque, essi erano quanto meno illegittimi per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 554 e 129 c.p.p. Nel merito, osservava il P.G. ricorrente che lo straniero clandestino, pur nell'impossibilità di esibire il permesso o la carta di soggiorno data la sua condizione di clandestinità, era pur sempre tenuto ad esibire il suo passaporto o altro documento di identificazione.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo che ha carattere pregiudiziale ed assorbente.
Infatti, una volta emessa la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento pretorio, il decreto di citazione a giudizio, il P.M. non può più chiedere l'archiviazione e tanto meno sentenza di proscioglimento, ostandovi il principio di irretrattabilità dell'azione penale sancito sia dall'art. 50, comma terzo, che dall'art. 60, comma secondo, c.p.p.. D'altra parte, come pure già ripetutamente affermato da questa Corte, l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari che è anteriore al processo inteso come esercizio della giurisdizione e nella quale trova invece applicazione il diverso istituto dell'archiviazione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, atteso il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, esime dall'esame del gravame nel merito. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Udine in composizione monocratica per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Udine in composizione monocratica per il giudizio. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000