Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
In tema di falso materiale, l'annotazione da parte dello studente sul libretto universitario del superamento con profitto, "contra verum", di esami in realtà mai sostenuti, mediante falsificazione delle dichiarazioni del docente e della sua firma, non integra il delitto di falso in atto pubblico commesso da privato, ma quello di falso in certificato amministrativo: il libretto, infatti, essendo solo un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, è un documento "derivato" o "secondario", che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali.
Commentario • 1
- 1. Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravantiDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 31533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31533 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1086
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 046808/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LA UL N. IL 06/02/1969;
avverso SENTENZA del 24/09/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Maria Parma, per la ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
LA CORTE OSSERVA Con sentenza 6.6.2002, il Tribunale di Teramo - giudice monocratico - dichiarava D'EL UL non punibile per inidoneità dell'azione in ordine al delitto continuato di cui agli artt. 482 e 78 commi 1 e 2 cod. pen., contestatole per avere annotato sul proprio libretto universitario il superamento con profitto, contra veruni, di sette esami in realtà mai sostenuti, nonché alterato il voto conseguito in un esame. Il Tribunale, invero, escludeva potersi assegnare al libretto universitario - pure qualificabile come documento pubblico - natura di atto fidefaciente ed autonoma capacità probatoria proiettata all'esterno, sul rilievo che, quand'anche "depositato a corredo della domanda per sostenere l'esame di laurea", il documento" è oggetto di verifica mediante controlli degli esami attraverso i relativi verbali" e, dunque, non avrebbe "alcuna possibilità di consentire l'ammissione ... a sostenere l'esame di laurea, ne' di produrre qualsiasi altro effetto giuridico diretto"; donde l'assoluzione dell'imputata, pur dovendosi dichiarare la falsità del libretto ad ogni effetto di legge.
Investita dal gravame del Pubblico Ministero, la Corte di Appello di L'Aquila ha viceversa affermato la colpevolezza della imputata, condannandola (concesse le attenuanti generiche) alla pena (sospesa) di mesi 6 e gg. 15 di reclusione.
I secondi giudici, esclusa in concreto l'ipotesi della inidoneità dell'azione o dell'inesistenza dell'oggetto -stante che le addizioni e modificazioni non erano risultate rilevabili ictu oculi e la stessa segreteria dell'università era rimasta in un primo momento ingannata, o, ancora, l'ipotesi del c.d. falso inutile, in ragione della valenza probatoria del libretto universitario - hanno assegnato al medesimo la natura di atto fidefaciente con espresso rinvio ad un precedente del giudice di legittimità (Cass. Sez. 5^, 8.1.1999 n. 2993, Masciolini); e, certa la materiale falsificazione del documento così come la consapevolezza dell'illecito in capo all'imputata, sono quindi pervenuti al giudizio di colpevolezza.
Avverso tale sentenza l'imputata ricorre per Cassazione denunciando, a mezzo del difensore:
1) inosservanza del R.D.
4.6.1938 n. 1269 (istitutivo del libretto di iscrizione universitaria), sul rilievo che lo stesso detterebbe una disciplina in forza della quale il libretto universitario ha natura di mero promemoria per lo studente e non anche funzione probatoria del superamento degli esami, circostanza, questa, unicamente provata dalla verbalizzazione della commissione d'esame;
2) erronea applicazione della legge penale nonché difetto di motivazione in ordine alla natura di atto pubblico fidefacente del libretto universitario, in quanto affermata mediante acritico rinvio al precedente della Suprema Corte;
3) erronea applicazione dell'art. 478 commi 1 e 2 cod. pen., atteso che il libretto universitario non potrebbe certamente mai ricomprendersi nel novero di copie di un atto pubblico;
4) difetto di motivazione circa la disapplicazione dell'art. 49 cod. pen., perché la sentenza non avrebbe preso in considerazione l'ipotesi del c.d. falso inutile già ritenuto nella pronuncia di primo grado.
Va premesso che il ricorso non muove censura alcuna in ordine alla materialità del fatto falsificatorio ed alla riconducibilità del medesimo alla condotta dell'imputata; è punto fermo, dunque, che la D'EL ha alterato, mediante modifiche ed addizioni, il libretto di iscrizione al corso di Scienze Politiche dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, incidendo così concretamente sul significato di rappresentazione del documento per quanto attiene al superamento degli esami e la votazione riportata per un altro esame. Tanto premesso, va osservato che i primi tre motivi di impugnazione ripropongono tutti la questione della natura giuridica del libretto universitario. Questa Corte, sul punto - e nella fattispecie concretamente contestata - ritiene di non potere perfettamente aderire al principio, affermato con la citata sentenza n. 2993/90, Masciolini - ed in effetti accolto in modo acritico dalla sentenza impugnata secondo cui al libretto universitario deve assegnarsi natura di atto pubblico fidefaciente in quanto contiene dichiarazioni che, quali rese dal docente nell'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, si traducono in attestazioni dirette dell'esecuzione delle operazioni di esame ed eventualmente del loro esito. Vero è, infatti, che la pure indiscutibile provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio della propria pubblica attività non è sufficiente, già in generale, alla individuazione dei caratteri distintivi delle diverse categorie di atti specificamente tutelati dalle disposizioni di cui al capo 3^ del titolo 7^ cod. pen., questo ricomprendendo, accanto agli atti pubblici in senso stretto, i certificati e le autorizzazioni.
È evidente, pertanto, che il criterio distintivo dell'atto, ai fini di cui ci si occupa, non può che risiedere nel contenuto del medesimo e nella sua propria efficacia, individuabili l'uno e l'altra con l'ausilio della eventuale e "speciale" disciplina giuridica dell'atto fatto oggetto di contraffazione. Orbene, alla luce della legge istitutiva del libretto di iscrizione universitaria (R.D.
4.6.1938 n. 1269), ben può dirsi che tale libretto è, in concreto,
il prospetto riassuntivo della intera carriera scolastica dello studente universitario (così come indicato all'art. 3 comma 3); ivi vengono attestati, infatti, i corsi seguiti, la frequenza agli stessi, gli esami sostenuti. Il documento, anche se unico, contiene, in realtà, più attestazioni, aventi natura giuridica e rilevanza penale diversa.
Nel libretto, infatti, sono anzitutto contenute attestazioni - quali quella in ordine alla frequenza dello studente alle lezioni - che hanno carattere autonomo e, sicuramente, rientrano nella nozione di atti pubblici originari fidefacienti, come è desumibile dall'art. 71 cpv. cit. R.D., a mente del quale la frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione sul libretto di iscrizione, e tale attestazione è condizione per l'ammissione agli esami di profitto;
"in tale parte", dunque, è riconoscibile la connotazione tipica e propria dell'atto pubblico, formato dal pubblico ufficiale (il professore), documentativo di fatti (la frequentazione ai corsi, intesa come frequenza alle lezioni, da parte degli studenti) da loro stessi direttamente percepiti nonché idoneo a produrre effetti costitutivi (l'ammissione agli esami di profitto) ai sensi degli artt. 7 comma 2 e 40 comma 4 del R.D.. Altre attestazioni, viceversa, hanno, nel libretto, carattere meramente derivativo, come è per quelle riguardanti gli esami sostenuti dagli studenti ed i voti riportati;
queste presuppongono, infatti, l'esistenza dei verbali redatti dalle commissioni esaminatrici - nei quali sono iscritti i dati completi dell'esame, i nominativi ed il numero degli esaminatori, il nome del candidato, le questioni trattate, il voto assegnato - e ne costituiscono una sintesi derivata e secondaria.
È, infatti, all'atto originario, e cioè al verbale di esame, che fa riferimento l'art. 57 del citato R.D., laddove espressamente è disposto che i verbali contenenti i risultati degli esami debbano essere conservati - evidentemente a fini di prova - nella segreteria della Università.
Nel caso in esame, pertanto, la attestazione degli esami e dei voti riportati ha natura essenzialmente certificativa, sì da ricondurre il libretto universitario - in concreto contraffatto proprio nella parte delle attestazioni a carattere derivativo - nella categoria degli atti ricompresi nella previsione di cui all'art. 477 cod. pen., dovendosi al medesimo riconoscere funzione meramente riproduttiva dell'atto pubblico originario e preesistente (il verbale dell'esame);
e, in particolare, qualificandosi come certificati in quanto atti che, pur provenendo da pubblici ufficiali e pur essendo destinati anch'essi alla prova, hanno natura di documenti "secondari" o "derivati", perché contengono dichiarazioni di scienza, cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali (v., utilmente, Cass. Sez. 1^, 18.1.1995 n. 2207, Fioretti). Non impedita, peraltro, tale qualificazione giuridica, dalla circostanza che nel libretto siano attestati i risultati di un'attività compiuta dallo stesso pubblico ufficiale redigente l'atto, una volta che questi, come nel caso in esame, sia munito del potere certificativo.
Non può sostenersi, a tal punto, come è prospettato in ricorso, una assoluta inidoneità probatoria del libretto, atteso che proprio la detta funzione riproduttiva conferisce al documento valore di prova della corrispondenza al vero di quanto attestato, per via del necessario collegamento con l'atto pubblico originario (il verbale dell'esame) diretto, per suo conto, a provare l'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo ha redatto;
e, del resto, la stessa comprova del superamento degli esami di profitto ai fini di ammissione dell'esame di laurea - a prescindere da funzioni vicarie individuabili in situazioni "patologiche" (mancata verbalizzazione, mediante annotazione del voto, del superamento dell'esame di profitto;
inutilizzabilità, per smarrimento o grave deterioramento del verbale della commissione) - del resto, ben può essere fornita, in sede di domanda dello studente, anche mediante produzione del libretto, posto che l'art. 41 comma 2 del R.D. non fissa una regola rigida in tal senso.
E, tanto meno, l'efficacia probatoria del libretto è negata dalla circostanza che la segreteria dell'università è tenuta a conservare, in appositi fascicoli personali, tutti gli atti concernenti la carriera scolastica dello studente (art. 4), trattandosi di un adempimento che si pone sul diverso piano del possibile monitoraggio e controllo del percorso scolastico, senza alcuna incidenza sulla valenza probatoria degli atti "conservati". Di alcun pregio, pertanto, è l'assunto del ricorrente secondo cui il libretto costituirebbe un semplice promemoria dello studente - assunto che renderebbe, oltretutto, privo di senso pratico il personale "intervento" del professore - così come risulta destituito di ogni fondamento l'argomento speso, nel residuo motivo sub 4), a sostegno della ipotesi del falso c.d. inutile, atteso che - avuta presente tale figura quale elaborata nella giurisprudenza di legittimità - risulta dal testo della sentenza che la manipolazione operata dall'imputata, nei pacifici termini fattuali e per quanto superiormente esposto - ha concretamente inciso su un atto esistente ovvero su una parte di esso niente affatto priva di valenza probatoria.
Appare dunque evidente, a tal punto, che non può neppure assegnarsi al libretto universitario la natura di copia di atto pubblico quale ritenuta nel capo di imputazione e recepita dalla Corte di merito, perché il documento, nella parte manipolata, non costituiva e non costituisce copia, ovvero riproduzione fedele e completa, del contenuto del verbale di esame, ne' a tale funzione minimamente assolve non avendo, del resto, alcuna pretesa di conformità all'originale.
Deve escludersi, conclusivamente, la configurabilità della violazione dell'art. 478 commi 1 e 2 cod. pen. come ritenuto dalla Corte di merito, ed il fatto deve essere invece qualificato come violazione dell'art. 477 stesso codice, commessa dal privato (art. 482 cod. pen.) e nella forma continuata (art. 81 cod. pen.); ed in tal senso, e limitatamente alla determinazione della pena (essendo il falso materiale del privato in certificato punito meno gravemente), e rigettato ogni altro motivo, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma (artt. 623 cod. proc. pen. e 175 disp. att. stesso codice) per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE qualificato il fatto come violazione degli artt. 477, 81 e 482 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 23 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004