Sentenza 31 marzo 2011
Massime • 1
È legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., assunto d'ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti.
Commentario • 1
- 1. Sospensione feriale non si applica al termine di deposito della sentenzaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2011, n. 27361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27361 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2011 |
Testo completo
Composta da:
Ernesto Lupo Presidente
Guido De Maio
Maria Cristina Siotto
Arturo Cortese
Aldo Fiale
Gian Giacomo Sandrelli
Giovanni Conti
Alberto Macchia
Rocco Marco Blaiotta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ez AN AM nato a [...], Marocco, il 28/04/1973 avverso la ordinanza del 29/03/2010 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Siotto;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Gianfranco Ciani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Alberto Rocca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2010, rilevato che il giudice di primo grado aveva fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza, senza provvedere a norma dell'art. 304, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ha sospeso i termini di durata della custodia cautelare per un uguale periodo di 90 giorni.
Il Tribunale di Firenze, investito, ex art. 310 cod. proc. pen., dell'appello proposto da AM Ez AN, lo ha rigettato con ordinanza del 29 marzo 2010, depositata il 2 aprile 2010, sul rilievo assorbente della natura obbligatoria della sospensione de qua, che prescinde, in quanto tale, da qualsiasi valutazione discrezionale ed esclude la necessità del contraddittorio, in tal senso avendo del resto il giudice di appello provveduto senza entrare nel merito della complessità del procedimento.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame AM Ez AN ha proposto ricorso in data 4/5/2010 articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione.
Rammentato che il provvedimento di sospensione è impugnabile e che è previsto sia adottato con ordinanza, rileva che esso non può prescindere da una seppure succinta motivazione, la quale non può limitarsi al mero richiamo dell'enunciato normativo di cui all'art. 304, comma 1, lettere a), b), c), cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento del diritto al contraddittorio in sede di adozione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare.
Osserva che non vertendosi in tema di adozione di un atto necessariamente "a sorpresa", non vi sarebbe alcuna ragione, come del resto rilevato da recente giurisprudenza di legittimità, per negare alla parte il fondamentale diritto di interloquire.
3. La Terza Sezione penale di questa Corte, investita del ricorso, rilevata la priorità logica della questione dedotta con il secondo motivo di ricorso e ritenuta la sussistenza di un contrasto in ordine alla necessità del contraddittorio per l'adozione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo di redazione della sentenza, ha, con ordinanza del 24 novembre 2010, rimesso la questione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.
4. Il Primo Presidente, con decreto del 24 gennaio 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto in relazione alla quale il ricorso é stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: "se il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza possa essere assunto d'ufficio senza che le parti debbano interloquire".
2. La giurisprudenza prevalente afferma che l'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della motivazione della sentenza, può essere disposta de plano e, pertanto, può essere adottata in assenza di contraddittorio, trattandosi di un caso di sospensione obbligatoria -previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.- il cui pronunziato ha natura dichiarativa e, in quanto tale, non esige altra motivazione che il richiamo al combinato disposto degli art. 304, comma 1, lett. c), e 544, comma 3, cod. proc. pen.: la determinazione dei tempi necessari per la redazione della sentenza è infatti rimessa all'esclusiva valutazione del giudice e le parti non possono in alcun modo interloquire, sicché la decisione non è sindacabile né modificabile, con la conseguenza di dover ritenere sostanzialmente inutile anche il contraddittorio differito (posto che l'ordinanza di sospensione è impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen.). Non vi è poi alcuna analogia, con il provvedimento previsto dall'art. 304, commi 2 e 3, concernente la complessità del dibattimento e avente natura discrezionale (adottabile solo su richiesta del Pubblico Ministero e previa interlocuzione delle parti), né, infine, vi è alcuna disposizione normativa che preveda espressamente le forme e le modalità della camera di consiglio per l'adozione dell'ordinanza in questione (in tal senso si ricordano, ex multis: Sez. 5, n. 40051 del 08/05/2009, Zagaria, Rv. 244744; Sez. 4, n. 42703 del 28/06/2007, Hamidovic, Rv. 237899; Sez. 2, n. 8358 del 30/01/2007, Venosa, Rv. 235833; Sez. 6, n. 29873 del 29/04/2004, Delle Grottaglie, Rv. 229675; Sez. 4, n. 5288 del 12/12/2003, Biondo, Rv. 227091).
Altro orientamento, seguito da minor numero di pronunziati, afferma, di contro, che "il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., quantunque imposto dalla legge, non può essere adottato ex officio, ma va disposto, a pena di nullità a regime intermedio dell'ordinanza di sospensione, nel contraddittorio delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare complessità della motivazione, che è presupposto di natura discrezionale della sospensione stessa" (cfr. Sez. 3, n. 33876 del 26/04/2006, Sheu, Rv. 234770). Secondo quest'indirizzo il principio del contraddittorio, già affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40701 del 31/10/2001, Panella, Rv. 219948) per l'ipotesi di particolare complessità del dibattimento (art. 304, comma 2), deve essere applicato anche nell'ipotesi di sospensione per particolare complessità della motivazione (art. 304, comma 1, lett. c), posto che "in entrambi i casi la sospensione presuppone una valutazione -di complessità della istruttoria e discussione dibattimentale o di complessità della motivazione- che non può che essere discrezionale, e come tale richiede il contributo dialettico delle parti, o almeno la possibilità del loro contributo" (cfr sent. cit. Sheu). In tal senso anche la sentenza BR (Sez. 1, n. 625 del 18/12/2009, Rv. 245990) e la sentenza BO El DH (Sez. 5, n. 25877 del 30/01/2004, Rv. 229440).
3. Ciò premesso, si appalesa necessario -al fine di pervenire ad una corretta soluzione della questione proposta- il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai termini di deposito della motivazione ed ai correlati termini di impugnazione delle sentenze, atteso che la causa di sospensione prevista dall'art.304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. risulta essere costruita per relationem mediante un rinvio alla disposizione che stabilisce i termini per la redazione della sentenza (cfr. Sez. U, n. 5878 del 30/04/1997, Bianco, Rv. 207659, nonché, conformi: Sez. 6, n. 16825 del 08/04/2010, Aloisi, Rv. 247008; Sez. 3, n. 36549 del 08/07/2008, Monaco, Rv. 241282; Sez. 6, n. 1253 del 21/10/2003, Barella, Rv. 228414; Sez. 1, n. 5853 del 07/11/2000, Gubert, Rv. 218118). A tale proposito si osserva, quanto alla possibilità di differire il termine per la redazione della sentenza ed agli effetti che conseguono dal deposito differito della motivazione:
-che "la norma affida l'esercizio del potere in esame e il dimensionamento temporale della dilazione alla discrezionalità del giudice, in modo insindacabile ("se ritiene di non poter depositare")" (cfr. Sez. U, n. 5878 del 30/04/1997, Bianco, Rv. 207659);
-che ammettere un sindacato circa il differimento ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. del termine di deposito della sentenza comporterebbe una inammissibile invasione di campo nello stesso ius dicere;
-che, di conseguenza, il differimento del termine di deposito della sentenza è subordinato alla mera indicazione in dispositivo dell'intendimento di avvalersi del termine lungo in ragione della complessità della stesura della motivazione, senza ulteriori specificazioni circa le ragioni o circostanze che determinano tale complessità;
-che solo dalla espressa indicazione del differimento del termine di deposito (per la complessità della stesura della motivazione) e dall'inserimento di tale indicazione in dispositivo conseguono determinati effetti ed, in particolare, l'operatività dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), nonché dell'art. 548, commi 1 e 2, cod. proc. pen.;
-che tali effetti -come sottolineato dalla costante giurisprudenza ed in primis dalla citata sentenza Bianco delle Sezioni Unite- sono automatici e rigidi, sicché "qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza" (cfr. sent. cit. Bianco), mentre, ove il giudice abbia ritenuto particolarmente complessa la stesura della motivazione ed abbia, esplicitando siffatto giudizio di complessità, formalmente indicato in dispositivo un termine di stesura superiore a quello ordinario di 15 giorni, consegue (ma solo in siffatto caso e senza possibilità di surroga in presenza di una qualsivoglia dilazione di fatto) per l'impugnante il termine più favorevole di 45 giorni, atteso che "detto termine, con decorrenza prefissata, trova il presupposto nel provvedimento con il quale il giudice contestualmente alla lettura del dispositivo manifesta la volontà di avvalersi del potere discrezionale di prolungare il termine per il deposito della sentenza" (cfr. ancora sent. cit. Bianco). In conclusione, ai sensi della disciplina normativa in questione, il differimento lungo del deposito della sentenza é demandato all'esclusiva discrezionalità del giudice;
la complessità della stesura della motivazione assume rilievo solo a seguito di esplicita affermazione in tal senso del giudice;
il provvedimento con il quale si precisa che il giudice si avvarrà del termine lungo -provvedimento redatto e sottoscritto nel segreto della camera di consiglio- deve essere inserito in dispositivo ed assume efficacia senza che il giudice abbia ad indicare le circostanze che determinano la complessità all'origine del differimento;
e, infine, in virtù di tale provvedimento si determinano effetti automatici, segnatamente con riguardo ai termini per proporre impugnazione.
4. Ebbene, se si tiene presente quanto sopra e si valuta -in unione con il sottolineato stretto collegamento con la materia regolata dall'art. 544 cod. proc. pen.- il tenore testuale dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ("i termini previsti dall'articolo 303
sono sospesi [...] nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3 [?.]"), significativamente difforme dal tenore del comma 2 del medesimo articolo (laddove si dispone che "i termini previsti dall'art. 303 possono essere altresì sospesi [?.], nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni"), deve necessariamente pervenirsi alla conclusione che il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza può essere assunto di ufficio, senza previo contraddittorio con le parti. Ed infatti, da un lato, ben difficilmente potrebbe raccordarsi con un procedimento di sospensione in contraddittorio la scelta assolutamente discrezionale del termine differito per la stesura della motivazione ritenuta complessa, non potendo -in via generale- il provvedimento del giudice che si richiama alla complessità della motivazione determinare di per sé effetti sul piano dei termini di impugnazione della sentenza e non avere eventualmente effetto, a seguito della interlocuzione delle parti, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare. Dall'altro lato, poi, non può non valorizzarsi la differenziazione, anche lessicale, ravvisabile tra il disposto dell'art. 304, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. ed il disposto di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo,
pacificamente comportante l'adozione del provvedimento sospensivo non ex officio e previa interlocuzione delle parti;
la locuzione "sono sospesi" si contrappone alla locuzione "possono altresì essere sospesi" e la contrapposizione appare non certo casuale ma di univoco significato, ove si consideri che il legislatore ha utilizzato le due locuzioni in questione nel medesimo articolo e per la regolarizzazione di casi peculiari, fra loro difformi, ivi contemplati (sicché é evidente l'intendimento perseguito di differenziare, appunto, fra loro la regolamentazione delle ipotesi previste nei primi due commi dell'articolo in questione).
Di qui la correttezza dell'interpretazione che ravvisa nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 304 cod. proc. pen. casi di "sospensione obbligatoria", sia pure operante dopo apposita ordinanza sospensiva appellabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e nelle ipotesi previste dal comma 2 del medesimo articolo casi di "sospensione facoltativa" subordinata a richiesta del p.m. ed a valutazione discrezionale del giudice previa interlocuzione delle parti.
Considerazioni di rilievo al proposito sono state svolte anche nella citata sentenza di questa Corte a Sezioni Unite, Panella, intervenuta in tema di interlocuzione della parte sulla decisione di sospensione dei termini di custodia cautelare. La pronuncia, pur concernendo specificamente l'ipotesi regolata dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. e non quella di cui all'art. 304, comma 1, lett. c), riveste infatti interesse anche ai fini del problema in disamina: e ciò sia per l'ambito di operatività della regola a base della decisione, sia per le ulteriori affermazioni che, pur non costituendo il decisum, sono con esso connesse.
Ebbene la ratio decidendi che sta alla base della sentenza Panella del 2001 può sintetizzarsi nel modo che segue: la particolare complessità del dibattimento implica una valutazione di tipo discrezionale;
essa è subordinata ad istanza di parte del p.m.; su detta istanza il giudice prima di decidere deve sentire la difesa. Alla detta ratio pertanto non risultano riconducibili le ipotesi di sospensione previste nell'art. 304, comma 1, cod. proc. pen., le quali ?come afferma il citato precedente? "sono obiettivamente rilevabili dal giudice senza margini di discrezionalità", con la conseguenza che "egli procede di sua iniziativa ed è tenuto, una volta accertati i dati che la legittimano, a pronunciare la sospensione". Se è vero che tale ultima affermazione appare essere un obiter, tuttavia la connessione tra le ipotesi in questione e quella sub iudice, così come introdotta nello sviluppo dell'iter motivazionale della citata sentenza, conferisce indubbia valenza all'affermazione sopra riportata, tanto più che anche in ragione di essa la giurisprudenza formatasi in tema di art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ha tratto dalla sentenza Panella argomenti per giungere agli opposti risultati accennati sub par. 2.
5. A conforto della soluzione qui prospettata va altresì sottolineato come alla diversità delle locuzioni usate dal legislatore nei commi 1 e 2 dell'articolo in disamina corrisponda la sostanziale diversità dei presupposti e delle valutazioni richieste nelle plurime ipotesi in tali commi contemplate.
Ed infatti la statuizione di sospensione pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 304 cod. proc. pen. ha natura sostanzialmente ricognitiva e dichiarativa in quanto subordinata al mero verificarsi di una delle condizioni ivi previste, sicché la valutazione richiesta per l'adottabilità del provvedimento rimane limitata all'accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti (nel caso sub lett. c: la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen.) e, quindi, dell'elemento fattuale, nella specie costituito dall'adozione del termine lungo per le ragioni normativamente previste, senza alcun margine per ulteriori valutazioni discrezionali, trattandosi di situazioni del tutto oggettive che, una volta verificatesi in concreto, comportano la sospensione dei termini (sia pure previa declaratoria al proposito da parte del giudice). Di contro, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo citato si impone, per l'applicazione della sospensione, una valutazione discrezionale assai più ampia avente ad oggetto la condivisibilità o meno delle ragioni prospettate dal p.m. circa la complessità del dibattimento, ossia di una fase processuale alla quale partecipano attivamente la parte pubblica e le parti private e non assegnata in via esclusiva -come la pronuncia di decisione e la redazione della motivazione a sostegno della stessa- al solo giudice;
da ciò consegue la necessità di un preventivo contraddittorio tra le parti. Peraltro che l'intendimento del legislatore fosse nei sensi sopra specificati appare desumibile anche dalla Relazione di presentazione per la "conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare", laddove si precisa che, proprio per attenuare le conseguenze (sulla durata della custodia) della modifica introduttiva della sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo necessario alla redazione della sentenza, nei limiti temporali previsti dalla legge per il deposito, si é conseguentemente ridotto il termine ordinario di deposito della sentenza ripristinando il vecchio termine di 15 giorni.
In buona sostanza, secondo la esplicita volontà del legislatore, la disposizione volta ad automaticamente "sterilizzare" (il termine é quello utilizzato nella relazione in disamina), ai fini della custodia cautelare, i tempi di redazione della sentenza é significativamente accompagnata da altra disposizione che ne attenua la portata, realizzando "una non trascurabile compressione dei tempi processuali e, in relazione alla modifica in esame, una riduzione della custodia cautelare" (cfr. Rel. cit.).
6. La delineata disciplina di sospensione dei termini di custodia cautelare durante i termini indicati per la redazione della sentenza non appare in contrasto con il dettato costituzionale e le norme CEDU, ove si tengano presenti l'ambito di valenza di tale disciplina e le argomentazioni che seguono.
Innanzi tutto la previsione di un contraddittorio differito (essendo previsto anche in relazione alle ipotesi di cui al comma 1 dell'art.304 cod. proc. pen. -alla pari di quanto disposto per le ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo- che l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare sia appellabile ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen.), risponde al principio per il quale in materia di provvedimenti de libertate é sempre prevista l'interlocuzione delle parti, pur rimanendo nell'ambito della discrezionalità legislativa tempi e modi di attuazione di siffatta interlocuzione. Inoltre la disciplina di cui all'art. 304 cod. proc. pen., riservando nei commi 1 e 2 procedure diverse quali più sopra delineate, non pare collidere con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, Cost. in quanto le ipotesi contemplate in detti commi richiedono presupposti e condizioni differenti che, quindi, giustificano la diversa scelta in punto di contraddittorio (differito e preventivo). Soprattutto va al proposito rilevato che nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), la sospensione é prevista per periodi di tempo già prefissati (quelli di cui all'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), sicché quel margine di discrezionalità, che pur é ravvisabile nell'antecedente giudizio di complessità della stesura della motivazione della sentenza, dal quale -soltanto- trae origine il presupposto fattuale al quale si collega la pronuncia meramente dichiarativa di sospensione, trova sufficiente contemperamento nella facoltà di interlocuzione mediante appello;
di contro, nell'ipotesi di cui al comma 2, non essendo l'eventuale periodo di sospensione temporalmente predeterminato ed essendo la pronuncia di sospensione caratterizzata da alto margine di discrezionalità, si esige un controllo preventivo in modo da maggiormente contemperare la discrezionale dilazione, anche rilevante, dei tempi di custodia cautelare.
Né la disciplina in questione appare in contrasto con il principio di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con i principi di cui all'art. 111 Cost., essendo garantito, con la possibilità dell'appello, l'esercizio di difesa ed essendo nella specie rispettata la doverosa condizione di parità tra le parti.
7. Da ultimo si rileva la inconsistenza della critica sulla inutilità dell'appello (e, quindi, del contraddittorio differito) avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dalla norma in disamina, in ragione della inesistenza in essa di reali margini di discrezionalità.
Ed invero, se l'appello non può mai assumere a legittima critica il sindacato sulla antecedente scelta di differimento del termine di redazione della sentenza per la ritenuta complessità della stesura della motivazione della sentenza (cfr. paragrafo 3), non di meno deve essere certamente ammessa la censura dell'uso contra legem (fissazione di termine eccedente il massimo previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.) o distorto della scelta stessa (differimento collegato a ragioni organizzative dell'ufficio o personali del giudice): deve, infatti, ritenersi ammessa la sindacabilità della scelta del termine differito -ai fini della sospensione della custodia cautelare- le volte in cui sia la stessa motivazione dell'assegnazione del maggior termine a confessare l'uso distorto della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza perché correlata a ragioni estranee alla complessità del momento motivazionale.
Altresì -e conseguentemente- deve precisarsi che, in caso di deposito anticipato (rispetto al prefissato termine differito) della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione: la sottolineata necessità di correlazione della sospensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e l'esigenza di contenere quanto più possibile l'incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospensione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi idoneo per la stesura della motivazione. Né rileva, contrariamente a quanto affermato da altra pronuncia (cfr. Sez. 1, n. 38596 del 30/09/2005, Cuomo, Rv. 232604), la persistente rilevanza ai fini impugnatori del prefissato termine differito. Se é vero che l'indicazione del termine differito "dà avvio a una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo indicato a tal fine nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori e irrilevanti evenienze, comporta, mediante l'individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello, l'immodificabile decorrenza [?] del termine per impugnare" (cfr. sent. cit.), da ciò non può, tuttavia, trarsi la conclusione per la quale siffatta immodificabilità debba valere anche ai fini della sospensione della custodia cautelare, diversi essendo presupposti ed ambito dei due istituti: da un lato il regime delle impugnazioni esige la certa ed immediata individuazione -sia in punto di iniziale decorrenza, sia in punto di durata- del termine di cui si può avvalere l'impugnante; dall'altro lato le sopra enunciate esigenze di contenimento di ogni limitazione della libertà personale, così da essere la limitazione sempre rispondente ai principi del giusto processo, impongono la soluzione ermeneutica sopra prospettata.
8. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte va dunque affermato il principio per il quale "il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza -ordinario o differito per le ragioni normativamente previste- può essere assunto di ufficio senza che le parti interloquiscano in proposito".
9. Alla luce del principio enunciato si impone, pertanto, il rigetto del ricorso per la infondatezza di entrambe le censure prospettate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Da un lato, infatti, la Corte di appello di Firenze ha legittimamente sospeso -per la durata del periodo di tempo fissato dal giudice, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., per la stesura della motivazione- il termine di scadenza della custodia cautelare applicata nei confronti di AM Ez AN, con provvedimento pronunciato ex officio e senza previa interlocuzione sul punto delle parti;
dall'altro lato il Tribunale di Firenze ha dato corretta e sufficiente motivazione della propria statuizione di rigetto dell'appello proposto dall'imputato, con il richiamo alle disposizioni di legge ed alla pregressa insindacabile scelta del giudice di avvalersi, per la complessità della motivazione della sentenza, del termine differito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 31/3/2011.
Il Componente estensore Il Presidente
Maria Cristina Siotto Ernesto Lupo
DEPOSITATO IN DATA 13 LUGLIO 2011