Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
In tema di impugnazioni, quando il giudice abbia depositato la sentenza oltre il termine di giorni quindici, senza fissare in dispositivo un maggior termine di deposito discendente dalla complessità della motivazione, l'impugnazione va proposta nel termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. (Nel caso di specie, in cui il giudice di una sezione distaccata aveva depositato il provvedimento presso la cancelleria della sede principale, la S.C. ha ritenuto l'atto formalmente depositato solo nel momento della sua ricezione presso la cancelleria della sezione distaccata).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 763 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 763 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ROSCIOLI MONICA N. IL 23/08/1968 avverso la sentenza n. 117/2009 GIUDICE DI PACE di PERUGIA, del 01/12/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA LO k–Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. er. e s'A >ru— E che ha concluso per __S2, i r rtre_323— \ s ,, Udito r la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. ft, P> al_ Ligi; Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Monica ROSCIOLI, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza 1-12-2010 con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 16825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16825 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/04/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 705
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 8879/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL MA, N. IL 18/08/1963;
avverso la sentenza n. 918/2005 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza in data 21-11-2007 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da OI RC avverso la sentenza emessa in data 4-10-2004 dal Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Maglie, con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Ricorre personalmente l'OI, dolendosi dell'erronea applicazione degli artt. 585, 544 e 548 c.p.p. Deduce che il giudice di primo grado ha sì depositato la motivazione il 18-10-2004, entro i quindici giorni dalla lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 4-10-2004, ma ciò ha erroneamente fatto presso la Cancelleria del Tribunale di Lecce e non presso quella della Sezione Distaccata di Maglie, ove la detta motivazione è pervenuta solo il 26-10-2004. Ciò comportava la necessità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza sia all'imputato che al suo difensore. La Cancelleria della Sezione Distaccata di Maglie ha notificato tale avviso solo all'OI, in data 5-11-2004, e non anche al difensore, per il quale, pertanto, il termine d'impugnazione non ha mai cominciato a decorrere;
sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, risulta senz'altro tempestivo l'atto di appello, depositato il 6-12-2004 (il 5-12-2004 cadeva di domenica).
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dall'attestazione apposta dal funzionario di Cancelleria in calce alla sentenza di primo grado si evince che tale provvedimento, pur essendo stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lecce il 18-4-2004, è pervenuto nella Cancelleria della Sezione Distaccata del Tribunale di Maglie solo in data 26-10-2004 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 4-10-2004.
Orbene, non par dubbio che, agli effetti del decorso del termine d'impugnazione della sentenza in esame, debba farsi riferimento alla data in cui tale decisione è pervenuta materialmente presso la Cancelleria della Sezione Distaccata ove è stato celebrato il processo. È vero, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le Sezioni Distaccate -sia di Tribunale che di Corte d'Appello-, non possono essere considerate uffici autonomi, costituendo semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono;
ma ciò non toglie che, anche qualora il giudice di una Sezione Distaccata abbia depositato un provvedimento presso la Cancelleria della sede principale, nei confronti delle parti, in relazione al grado dell'onere di diligenza e di informazione dalle stesse esigibile, tale atto può ritenersi formalmente depositato solo nel momento della sua ricezione presso la Cancelleria della Sezione Distaccata.
Nel caso di specie, pertanto, poiché il giudice di primo grado, pur non avendo fissato un termine maggiore di quello di quindici giorni assegnatogli dall'art. 544 c.p.p., comma 2, ha depositato la sentenza oltre tale termine, la Cancelleria era tenuta a notificare alle parti e ai loro difensori l'avviso di deposito, ai fini della decorrenza dei termini stabiliti per l'impugnazione (Cass. Sez. Un,, 20-4-1994 n. 5857; Sez. 3, 8-7-2008 n. 36549). Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, l'atto di appello risulta tempestivo, essendo stato proposto il 6-12-2004 e, quindi, entro il prescritto termine di trenta giorni (il 5-12-2004 cadeva di domenica) dalla data (5.11.2004) in cui la Cancelleria della Sezione Distaccata di Maglie ha notificato all'imputato l'avviso di deposito della sentenza di primo grado.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010