Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza è illegittimo se non adottato nel contraddittorio delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3482
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO CE M.S. - Consigliere - N. 35632/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB CE, nato il giorno 8.6.1970 a Cosenza;
avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 310 c.p.p. in data 14.7.2009 dal Tribunale di Catanzaro.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. CE Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 310 c.p.p. dell'appello dell'imputato UZ CE, confermava l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c- bis), per il tempo di deposito della sentenza.
Osservava, in risposta alle doglianze difensiva, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il provvedimento non necessitava di contraddittorio preventivo, non essendo caratterizzato da margini di discrezionalità (citava sez. 4, n. 4273 del 28.6.2007, sez. 2 n. 3524 del 16.5.2007) e che non solo l'ordinanza risultava nel concreto adeguatamente motivata, ma che in realtà bastava che la stessa richiamasse il disposto delle norme applicate, che già indicavano i presupposti che consentono la dilazione dei termini (citava sez. 4, n. 15145 del 4.4.2006, sez. 1, n. 5490 del 27.10.1999).
2. Ha proposto ricorso l'UZ a mezzo del difensore, avvocato Dario Grosso, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Denunzia violazione del contraddittorio, perché il Giudice dell'udienza preliminare non aveva sentito la difesa sulla richiesta del Pubblico ministero, osservando che su punto nella giurisprudenza di legittimità esisteva un contrasto e che alla linea interpretativa seguita dal Tribunale s'opponeva altra, espressa da Sez. 3, n. 33876 del 26.4.2006, Sheu, la quale affermava principi cui occorreva rifarsi.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso aderendo a tale tesi e sostenendo le ragioni esposte dalla sentenza citata dalla difesa.
DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta che il provvedimento con il quale il Giudice dell'udienza preliminare ha accolto la richiesta del Pubblico ministero di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo riservato alla motivazione della sentenza, senza sentire l'imputato, è stato assunto in violazione del contraddittorio. La doglianza appare fondata e assorbente.
La situazione processuale in esame è la seguente:
- CE AB è stato condannato a seguito di giudizio abbreviato con sentenza pronunziata il 2.3.2009;
- in udienza, all'atto della lettura del dispositivo, il Giudice dell'udienza preliminare riservava per la motivazione il termine di novanta giorni attese "le particolari questioni di fatto e di diritto nonché il concomitante carico di lavoro del giudicante";
- successivamente, il 16.4.2009, il Pubblico ministero avanzava richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza;
- con ordinanza del 29.4.2009 il Giudice dell'udienza preliminare, senza interpellare altre parti, disponeva in conformità la sospensione dei termini di custodia cautelare per l'intero periodo di novanta giorni riservato, rifacendosi al disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione alla previsione dell'art. 544 c.p.p., comma 3 e osservando che non occorreva altra motivazione;
- il 21.5.2009 (ottanta giorni dopo la decisione) la sentenza veniva depositata.
2. Il Collegio è consapevole che secondo la giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell'art. 544 c.p.p., comma 3, è imposto dalla legge ("obbligatorio"); è meramente dichiarativo;
può essere pronunziato d'ufficio; non richiede perciò alcun preventivo contraddittorio, neppure cartolare (per tutte vedasi Sez. 4, del 28.6.2007, Hamidovic, e le decisioni ivi ampiamente richiamate, nonché, successivamente, Sez. 1, n. 74 del 18/12/2008, Minardi). Le pronunzie contrastanti appaiono, in codesto panorama, isolate (Sez. 5, n. 25877 del 30/01/2004, Abouennour El Medhi;
Sez. 3, n. 33876 del 26/04/2006, Sheu). Ritiene tuttavia il Collegio che a queste ultime, e in particolare alla sentenza n. 33876 del 2006, Sheu, debba prestarsi adesione, allorché rileva che l'opinione dominante non può essere seguita nell'ipotesi in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), è disposta con riferimento al termine di redazione della sentenza previsto dall'art. 544 c.p.p., comma 3, perché "la stesura della motivazione è particolarmente complessa ...".
Come dice la sentenza citata, non può trascurarsi difatti che esiste sostanziale analogia tra la valutazione di particolare complessità della motivazione (ex art. 544 c.p.p., comma 3) e quella concernente la particolare complessità del giudizio, che legittima la sospensione durante il tempo in cui si tengono le udienza, ex art.304 c.p.p., comma 2: "in entrambi i casi la sospensione presuppone una valutazione (di complessità della istruttoria e discussione dibattimentale o di complessità della motivazione) che non può che essere discrezionale". È perciò necessario che il Giudice motivi adeguatamente, "sia pure nelle forme sommarie adeguate alla particolarità del rito" (sentenza Sheu, citata), sul punto che costituisce presupposto specifico della sospensione, ovverosia sulla (stretta) correlazione tra complessità della motivazione e i tempi di stesura preventivati. Ed è per conseguenza ragionevole che anche in questo caso, nel quale non esiste comunque alcun pericolo che il contraddittorio preventivo consenta all'imputato di sottrarsi alla misura, si richieda e consenta sul punto il contributo dialettico delle parti, o che almeno si mettano le parti nella condizione di esercitare il diritto d'interloquire.
È principio affermato ancora prima che la legge costituzionale 23.11.1999 n. 2 modificasse l'art. 111 Cost., che in tema di libertà
il contraddittorio (preventivo) può ragionevolmente escludersi solo quando sussiste la necessità che il provvedimento da prendere giunga a "sorpresa": mentre, "allorquando l'indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare, non possono sussistere ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve adottare il provvedimento" (C. cost. sentenza n. 434 del 1995, con riferimento alla necessità che la dialettica processuale sia anche "effettiva" in relazione all'art. 305 c.p.p., e ivi citata n. 219 del 1994 in relazione all'art. 301 c.p.p.). Intervenuta la modifica costituzionale, l'enunciazione espressa nell'art. 111 Cost. del principio (già sancito dall'art. 2, n. 3, Legge-Delega e come si è visto in precedenza considerato come aspetto del diritto di difesa) comporta, come ricorda la stessa S.U. n. 40701 del 31/10/2001, PA, "che, qualora il giudice abbia a decidere sul un'istanza dell'accusa diretta ad ottenere una decisione che incide sulla posizione dell'imputato, la difesa ha diritto ad essere sentita, sia pure con forme, modalità e conseguenze diverse a seconda delle varie ipotesi verificabili nella realtà processuale;
al contempo ogni deroga ... deve essere univoca, ma soprattutto ed imprescindibilmente determinata da ragioni connesse alla tutela di interessi di maggior valenza: il che ovviamente assume peculiare pregnanza in tema di libertà".
3. Non può invece assumere valore dirimente la circostanza che in quella stessa sentenza le Sezioni unite abbiano affermato che "le situazioni previste dall'art. 304 c.p.p., comma 1 sono obiettivamente rilevabili dal giudice senza margini di discrezionalità per cui egli procede di sua iniziativa ed è tenuto, una volta accertati i dati che la legittimano, a pronunciare la sospensione".
Non tanto perché non era quello il tema specificamente da risolvere nel contesto esaminato dalle Sezioni Unite (la sentenza Sheu definisce l'affermazione un obiter), quanto e in primo luogo perché la situazione oggetto del presente giudizio dimostra come in realtà nella riserva di un termine maggiore dell'ordinario per il deposito della motivazione possa risiedere, non solo discrezionalità, ma anche un margine di giustificazione atipico, che la parte non può certamente contestare in relazione all'effetto proprio di quel provvedimento, che consiste nella decorrenza del termine per l'impugnazione (dalla scadenza di quello annunciato per il deposito della sentenza: cfr. tra molte, Sez. 6, n. 40877 del 01/10/2007, Esposito in relazione ad ipotesi in cui teoricamente l'art. 544 c.p.p., comma 3 non era applicabile), ma che l'imputato sottoposto a misura cautelare può e deve essere ammesso a sindacare allorché si discute dell'effetto ulteriore, sulla sua libertà personale, che può conseguire ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c). Emblematica è appunto la motivazione adottata dal Giudice dell'udienza preliminare nel provvedimento adottato ex art. 544 c.p.p., comma 3 nel caso in esame. Il Giudice ha fatto riferimento alla complessità della decisione, ma ha giustificato il maggior tempo della riserva, anche, con il "concomitante carico di lavoro del giudicante"; ragione questa che, pur rispettabile, si discosta tuttavia dallo schema legale;
sicché non può determinare, quantomeno per la frazione di tempo cui va riferita, la sospensione dei termini di custodia cautelare.
4. La sentenza Sezioni unite PA fa inoltre riferimento allo schema della decisione emessa d'ufficio. Le Sezioni unite si rifanno dunque alla giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui il Giudice può provvedere ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) de plano fuori udienza. In tale ipotesi può discutersi se esiste violazione del diritto dell'imputato a difendersi e a interloquire anche preventivamente (e il Collegio ritiene che il problema vada risolto secondo quanto s'è detto al paragrafo precedente), ma non anche, formalmente, di violazione del principio di parità delle parti, quale specifico aspetto del diritto al contraddittorio. Nel caso in esame il Giudice ha disposto però la sospensione della custodia cautelare a seguito di richiesta del Pubblico ministero. Ed è normale che ciò accada se non si è provveduto, per dimenticanza o per altro motivo, in udienza.
Ora, anche ad ammettere che l'art. 111 Cost., comma 2, e 6, comma 1, Convenzione EdU, non impongano affatto l'applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo ad ogni procedimento che incide sulla libertà quando detta applicazione non contrasta con l'esigenza che il provvedimento sia preso a sorpresa, sarebbe comunque da ritenere che la mancata comunicazione alla controparte di una "richiesta" del Pubblico ministero non prevista dalla legge, e il mancato riconoscimento del diritto alla controparte di interloquire su detta richiesta, violano, in situazione nella quale non esistono preminenti ragioni di sicurezza, il principio dell'eguaglianza delle armi, fissato come aspetto del diritto ad un equo processo nell'art. 6, p. 1 della Convenzione, secondo l'interpretazione costantemente datane dalla Corte di Strasburgo e alla quale occorre in via interpretativa rifarsi se nessuna norma positiva espressamente e inequivocabilmente lo impedisce (C. cost. nn. 348 e 349 del 2007, 317 del 2009). Basterà ricordare, tra molte, Corte EdU caso Fodale c. Italie, Requete n. 70148/01, secondo cui l'art. 6 della Convenzione implica "pour l'accusation comme pour la defense, la facuite de prendre connaissance des observations ou elements de preuve produits par l'autre partie"; Lanz c. Austria del 31.1.02, secondo cui le conclusioni scritte del Procuratore devono essere rese conoscibili all'imputato, il quale deve disporre di una efficace possibilità di replicare anche nell'ipotesi in cui, alle conclusioni scritte, segua un'udienza orale;
Dombo Beheer b.v. c. Olanda del 27.10.1993, Bulut c. Austria del 22.2.1996, Ankerl c. Svizzera del 23.10.1996, secondo cui il diritto all'eguaglianza delle armi significa che una parte non deve essere collocata in una situazione più disagevole rispetto all'altra, anche perché la corretta amministrazione della giustizia si nutre pure di apparenze;
nonché, con particolare riferimento al giudizio di cassazione: Dindar c. Turquie, del 20.12.2005; Bozon c. France, n. 71244/01, e, più in generale, Meftah et autres c. France del 26.7.2002; J.J. c. Pays-Bas del 27.3.1998.
Sicché, quando nessuna disposizione impone che il Giudice proceda su richiesta del Pubblico ministero, ove questo agisca (o produca atti) in vista della decisione da assumere d'ufficio, alla parte privata deve essere, in via generale e salvo che ostino motivi di pari rilevo fondamentale, consentito di conoscere le richieste o le memorie del rappresentante dell'accusa e di svolgere, in relazione ad esse, le sue difese in condizione di parità.
5. L'ordinanza impugnata deve per l'effetto essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi prima indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010