Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 2
In tema di impugnazioni, ove il giudice, senza nulla indicare in dispositivo riguardo ad un maggior termine di deposito discendente dalla complessità della motivazione, abbia di fatto depositato la sentenza oltre il termine di giorni quindici, l'impugnazione va proposta nel termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
In tema di termini per il deposito della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine superiore a giorni quindici, previsto dall'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen. per i casi di particolare complessità nella stesura della motivazione, ha l'onere, e non già una mera facoltà, di indicare tale termine nel dispositivo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 763 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 763 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ROSCIOLI MONICA N. IL 23/08/1968 avverso la sentenza n. 117/2009 GIUDICE DI PACE di PERUGIA, del 01/12/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA LO k–Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. er. e s'A >ru— E che ha concluso per __S2, i r rtre_323— \ s ,, Udito r la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. ft, P> al_ Ligi; Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Monica ROSCIOLI, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza 1-12-2010 con la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2008, n. 36549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36549 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 08/07/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1738
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 9775/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) M.E., N. IL __14/12/1986__;
avverso SENTENZA del 23/01/2008 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31.3.2006 il Tribunale per i minorenni di Bologna dichiarava di non diversi procedere nei confronti di M. E. per concessione del perdono giudiziale in ordine ai reati di cui art. 81 cpv. c.p., artt. 110, 609 octies c.p., e artt. 610, 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 5, per avere, rispettivamente, in concorso con G.R. e S.E. costretto la minore D.N. a subire toccamenti lascivi, e per averle sottratto un apparecchio telefonico cellulare.
Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Bologna perché proposto fuori termine, in quanto la sentenza del Tribunale era stata depositata il 22.4.2006, e l'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p., comma 2, era stato notificato il 5.5.2006 al difensore ed il
30.5.2006 all'imputato, per cui il termine di 30 giorni per l'impugnazione previsto dall'art. 585 c.p.p., lett. b), scadeva da tale data, laddove l'atto d'appello era stato spedito mediante raccomandata il 14.7.2006.
Proponeva ricorso il difensore, deducendo quanto segue:
a) l'interpretazione della Corte territoriale poteva applicarsi solo se il primo Giudice avesse indicato nel dispositivo che la sentenza sarebbe stata depositata oltre il quindicesimo giorno, il che non era avvenuto;
b) ne conseguiva che, ex art. 585, lett. c), ed anche ai sensi dei canoni cui deve essere improntata l'azione amministrativa di cui alla L. n. 241 del 1990, (previsione dei termini per l'impugnazione), il termine per l'appello nei casi di specie è di 45 giorni;
c) l'art. 544 c.p.p., comma 3, non prevede l'obbligo di indicare nel dispositivo un termine più lungo dei 15 giorni ("può indicare", non "deve"), donde l'applicabilità dell'art. 544 c.p.p., comma 3, e dell'art. 585 c.p.p.;
d) nel dibattimento d'appello non era stata discussa la causa d'inammissibilità, tant' è vero che il relatore si era soffermato sui motivi d'impugnazione, ed il P.G. aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
e) ove l'appello fosse stato inammissibile, esso era rilevabile d'ufficio, e la Corte l'avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza, a parte che l'eccezione d'inammissibilità doveva formare oggetto di discussione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza, con i consequenziali provvedimenti di cui all'art. 623 c.p.p., sub a), o, in subordine, sub c).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 544 c.p.p., comma 3, dispone che, in caso di particolare complessità, "può indicarsi nel dispositivo un termine più lungo" dei quindici giorni per il deposito della sentenza, ma non superiore al novantesimo.
Tale dizione non può essere interpretata secondo la tesi difensiva, nel senso che in siffatto caso sia facoltativa ("può") l'indicazione del termine, per cui, anche qualora essa manchi, detto termine per l'impugnazione sarebbe, ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), di quarantacinque giorni.
Infatti, la locuzione "può indicarsi" è affetta da una lieve oscurità linguistica, atteso che il legislatore intendeva esprimere la volontà che, in caso di particolare complessità della motivazione, si poteva stabilire un termine per il deposito maggiore di quindici giorni, ma, in tal caso, lo si doveva indicare nel dispositivo: in altri termini, il "può" si riferisce alla facoltà di ritardare il termine, e non a quella di indicarlo nel dispositivo, il che deve obbligatoriamente farsi una volta che ci si avvale di tale facoltà.
Per altro verso, la rado della norma è esplicitamente indicata nel voler rimediare alla particolare complessità della motivazione, dovuta al numero delle parti od al numero ed alla gravità delle imputazioni, donde, per le medesime ragioni, una par condicio anche per coloro che intendono proporre impugnazione: ma ciò non può estendersi ai casi di ritardo nei deposito della sentenza dovuto a motivi diversi, quali, a mero esempio, il gravoso carico di lavoro incombente sui magistrati per la perenne insufficienza degli organici, ovvero eventi accidentali ed imprevedibili, quali malattie, infortuni, o altro.
In tal caso, si applica il termine di trenta giorni di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), in relazione all'art. 548 c.p.p., comma 2, essendo assicurato il diritto di impugnazione attraverso il meccanismo con cui viene portato a conoscenza delle parti l'avvenuto deposito della sentenza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, essendo stato trasmesso per raccomandata il quarantaciquesimo giorno dalla data dell'ultima notifica dell'avviso di deposito della sentenza.
Nessuna rilevanza assumono i motivi di ricorso sub c) e d), atteso che, ex art. 591 c.p.p., comma 4, l'inammissibilità, quanto non è stata rilevata ex art. 611 c.p.p., può esserlo in ogni stato e grado del procedimento.
La minore età dell'imputato all'epoca del fatto lo esenta, ai sensi del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29, dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008