Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante l'evento accidentale dell'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 38596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38596 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/09/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 3195
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 022059/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM EN, N. IL 11/08/1954;
avverso ORDINANZA del 23/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore, Avv. COPPI F., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- CE UO era stato condannato dalla Corte d'assise di Napoli alla pena dell'ergastolo per delitto omicidiario con sentenza del 7/5/2003, con la quale era stata disposta ex art. 304.1 lett. c) c.p.p. la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo, indicato in giorni 90, di stesura della motivazione, che veniva peraltro depositata in anticipo il 3/7/2003. Calcolando il termine di fase della custodia cautelare di anni uno e mesi sei a decorrere dal 4/7/2003, il UO chiedeva alla Corte d'assise di appello la scarcerazione per decorrenza del termine, ma l'istanza veniva respinta il 12/1/2005 sul rilievo che la durata andava computata con riferimento al termine indicato nel dispositivo e non a quello eventualmente più breve in cui era stata in concreto depositata la sentenza. E con ordinanza del 23.2-23.3.2005 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello contro il provvedimento reiettivo, poiché l'originario provvedimento sospensivo dei termini della custodia cautelare non era stato impugnato dall'interessato così che ne erano divenuti definitivi gli effetti.
2.- Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale, anche motivi aggiunti, da un lato ha ribadito la tesi dell'immediata decorrenza del termine di fase a partire dalla data di effettivo deposito della sentenza e dall'altro ha censurato la manifesta infondatezza dell'assunto del Tribunale circa l'efficacia preclusiva della mancata impugnazione del provvedimento sospensivo. La decisione del Tribunale, in termini di efficacia preclusiva della mancata impugnazione dell'ordinanza sospensiva, appare sicuramente incongrua rispetto alla questione prospettata col ricorso ("se la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304.1 lett. c) c.p.p., durante il tempo necessario per la stesura e il deposito della motivazione particolarmente complessa della sentenza di primo grado, vada computata con riferimento al tempo indicato a tal fine dal giudice nel dispositivo, ovvero - come assume il ricorrente - con riguardo alla data di effettivo deposito della stessa prima della scadenza fissata"), poiché basata sull'erroneo presupposto che la sospensione de qua debba essere giustificata in termini di opportunità da parte del giudice, mentre essa non implica alcun apprezzamento discrezionale, può essere addirittura emessa successivamente alla lettura del dispositivo e anche ad opera del giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti, ha pertanto natura meramente dichiarativa. Ritiene peraltro il Collegio, aderendo all'indirizzo largamente dominante nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6^, 29/4/2004, Delle Grottaglie, rv. 229675; Sez. 4^, 30/11/2004, Mignozzi, rv. 230947; Sez. 1^, 21/6/2005, Palmisano;
l'opposto principio risulta invero incidentalmente affermato solo da Sez. 6^, 17/11/2003, Burrafato, rv. 228445, ma esso, oltre ad essere privo di qualsiasi apparato argomentativo, costituisce un mero obiter dictum nell'economia della decisione), che la questione prospettata debba essere risolta nel senso che la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304.1 lett. c), durante il periodo stabilito ai sensi dell'art. 544.3 per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante l'evento accidentale dell'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve. Questa soluzione ermeneutica s'impone non solo per il chiaro tenore letterale dell'art. 304.1 lett. c) c.p.p. ("I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi... nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3"), ma anche e soprattutto perché solo in virtù della stessa viene assicurato il necessario coordinamento sistematico con i termini previsti per l'impugnazione, decorrenti anch'essi, a norma dell'art. 585.2 lett. c), dalla scadenza del termine "determinato dal giudice" per il deposito della sentenza di primo grado. La preventiva indicazione di siffatto termine giudiziale ex art. 544.3 c.p.p. da infatti avvio a una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo indicato a tal fine nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori e irrilevanti evenienze, comporta, mediante l'individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello, l'immodificabile decorrenza sia del termine per impugnare che del termine di fase della custodia cautelare.
In tal senso rettificato l'errore di diritto nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso va respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2005