Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
Nel caso di sentenza depositata oltre il termine ordinariamente fissato dalla legge, senza che il giudice avesse previamente indicato un maggior termine per l'adempimento, l'impugnazione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. b) del codice di rito, entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'avviso concernente l'avvenuto deposito del provvedimento. (Conforme a sent. 1267/2004 non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2003, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 21/10/2003
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Consigliere N. 1327
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola rel. Consigliere N. 41511/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 15/2/02 della Corte d'Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. VIGLIETTA G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. A. Caiulo, che si è riportato alle conclusioni scritte;
Udito il difensore avv. Serafino Liana, che si è riportato ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 15/2/2002, confermava quella in data 20/6/2000 del Tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato LL OF colpevole del delitto di cui all'art. 570/l^-2^ c.p., per avere fatto mancare - nel periodo maggio 1996/giugno 1997 - i mezzi di sussistenza alla moglie e al figlio minore, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia e condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione della legge penale (art. 570 c.p.) sotto diversi profili: a) il reato contestato non era configurabile per la mera inosservanza dell'ordinanza presidenziale che disponeva il versamento dell'assegno mensile a suo carico;
b) il reato non aveva carattere sanzionatorio del mero inadempimento civile;
c) lo stato di bisogno degli aventi diritto e la capacità economica dell'obbligato non erano stati dimostrati;
d) egli era venuto a trovarsi nell'impossibilità economica di fare fronte all'obbligo impostogli;
e) era difettato comunque l'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile, perché proposto tardivamente.
La gravata sentenza è stata pronunciata in contumacia dell'imputato ed è stata depositata, completa di motivazione, in data 22/3/2002, quindi oltre il termine legale. L'avviso di deposito con l'estratto della decisione risulta essere stato notificato al contumace, ex art. 548/3 c.p.p., in data 15/4/2002; l'avviso di deposito della stessa decisione risulta essere stato notificato al difensore dell'imputato e alla parte civile, ex art. 548/2 c.p.p., in data 14/5/2002. Da quest'ultima data deve farsi decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione (art. 585, commi 1 lett. b, 2 lett. c-d, 3 c.p.p.). È il caso di precisare che, qualora il giudice ritardi,
com'è accaduto nella specie, il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544/3 c.p.p., il termine d'impugnazione è quello di trenta giorni (cfr. SS. UU. 30/4/1997, Bianco). Il ricorso è stato depositato in data 27/6/2002, quindi ben oltre il termine di legge, che scadeva il 13/6/2002. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1000,00, nonché alla rifusione in favore della parte civile delle ulteriori spese sostenute in questo grado e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché a rifondere alla costituita parte civile le spese, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre iva e cpa. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004