Sentenza 30 gennaio 2007
Massime • 1
L'ordinanza con la quale venga disposta, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza non necessita, per la sua adozione, che venga osservato il principio del contraddittorio, atteso che trattasi di un caso di sospensione "ex lege" e che le parti non potrebbero in alcun modo interferire sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, essendo questa rimessa alla esclusiva valutazione del giudice, non sindacabile nè modificabile neppure da parte del giudice superiore.
Commentario • 1
- 1. Sospensione feriale non si applica al termine di deposito della sentenzaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2007, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 30/01/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 113
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 29551/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA TO, N. IL 14/05/1951;
avverso ORDINANZA del 31/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 23 Giugno 2006 la Corte d'appello di Napoli disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di SA BE in pendenza del termine di giorni 90 stabilito per il deposito della motivazione della sentenza impugnata.
Il successivo appello era respinto dal tribunale della libertà di Napoli con ordinanza l'31 luglio 2006. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la carenza o contraddittorietà della motivazione: sotto il duplice profilo che la sospensione dei termini era stata disposta prima ancora che si regolarizzasse il rapporto processuale con l'imputato appellante - per omessa notifica dell'avviso d'udienza al difensore - e che era stata deliberata inaudita altera parte, e dunque in violazione del principio del contraddittorio, di rango costituzionale in tema di provvedimenti incidenti sullo status libertatis.
All'udienza del 30 Gennaio 2007 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il collegio non ignora che questa Corte ha già affermato la necessità dell'integrazione del contraddittorio tra le parti già nella fase preventiva all'emissione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare;
e non solo in quella differita, conseguente all'atto d'impugnazione. Ritiene tuttavia di doversi discostare da tali precedenti, e di dissentire nella parte in cui applicano il principio suddetto anche alla fattispecie di cui all'articolo 304 cod. pen., comma 1, caratterizzata dalla assenza di margini discrezionali per la sospensione. Vi rientra, in particolare, l'evenienza in esame, della fissazione di un termine superiore a quello ordinario per la redazione della sentenza motivata (art. 304 c.p., comma 1, lettera c).
Alla conclusione negativa si perviene sulla base dei seguenti rilievi.
Già le sezioni unite di questa Corte, in sent. 31 Ottobre 2001, n. 40701, Panella, hanno ben distinto la sospensione facoltativa, che è caratterizzata dalla particolare complessità del procedimento e non può essere disposta ex officio, occorrendo l'impulso del Pubblico ministero;
da quella necessaria, prevista al comma 1, ove non sussiste invece alcun ambito di discrezionalità: al punto che il provvedimento risulta congruamente motivato mediante il semplice richiamo assertivo al presupposto di legge (Cass., sez. 4, 4 Aprile 2006, numero 15145). Le sentenze di questa Corte, sez. 5, 30 Gennaio 2004 n. 25877, ric. El Mehdi e sez. 3, 26 Aprile - 9 Ottobre 2006, ric. Sheu, hanno esteso, per contro, il requisito del contraddittorio anticipato anche alla sospensione necessaria, ravvisandovi, del pari, margini di discrezionalità del giudice, legati alla valutazione della particolare complessità della motivazione della sentenza: che sarebbe quindi da verificare, in aderenza al principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., emendato dalla Legge Cost. 23 Novembre 1999, n. 2, nel contraddittorio delle parti.
Senonché, tra le due fattispecie non vi è affinità di disciplina, tale da giustificare l'interpretazione estensiva. Nell'ipotesi di sospensione facoltativa (art. 304 cod. proc. pen., comma 2) ciò che dev'essere scrutinato, nella piena dialettica processuale, è proprio, in via diretta, il provvedimento di sospensione: e cioè la sussistenza, o no, della particolare complessità del procedimento che ne costituisce il presupposto giustificativo. E l'eventuale accoglimento della successiva impugnazione della parte privata nessun'altra conseguenza processuale determina, se non la riduzione o l'elisione radicale della sospensione concessa;
e dunque, l'allungamento dei termini di custodia cautelare: restando, per il resto, immutate le modalità di svolgimento del processo in corso.
Non così nell'ipotesi di cui al primo comma, ove l'ancoraggio della sospensione al termine di redazione della sentenza, ordinario o ampliato, ex articolo 304 c.p., comma 1, lett. b) e c) avviene ope legis. Ammettere quindi un sindacato preventivo a contraddittorio perfetto sul presupposto asseritamente discrezionale della valutazione della particolare complessità della motivazione significa, di fatto, influire sul termine stesso di redazione: con un'invasione di campo nello stesso jus dicere, di cui senza dubbio la stesura della motivazione costituisce aspetto essenziale e delicatissimo, non soggetto ad interferenze esterne, quale espressione, anch'esso, di un principio di rango costituzionale (art.111 Cost., comma 6). Di tale vistoso strappo all'autonomia di giudizio non si riscontra alcun fondamento testuale nella norma processuale in esame;
ne' sarebbe possibile limitarne la portata all'effetto riflesso della durata della sospensione, ed dunque alla sola sua durata, in ipotesi giudicata eccessiva, facendo invece salva la proroga del termine disposta per la redazione della sentenza motivata: ciò che infrangerebbe l'unità della fattispecie, introducendo un'inammissibile cesura tra due profili temporali che la norma ha invece previsto inscindibili - termine di redazione e termine di sospensione - che simul stabunt, simul cadent. Orbene, l'idea che competa alla parte privata di interloquire sulla complessità della motivazione va ben oltre il formale rispetto del principio del contraddittorio, pur nella sua più lata tutela consacrata dall'art. 111 Cost., novellato: implicando perfino un sindacato di merito del giudice superiore sui tempi ritenuti congrui per redigerla, suscettibile di tradursi in una riduzione reale del termine ex posi, del tutto disarmonica, e senza precedenti, nel sistema di competenze funzionali proprio di uno svolgimento ordinato del processo. Non senza osservare, in chiusura, come siffatto riesame neppure potrebbe essere operato re cognita dal giudice superiore, non partecipe della disamina e della deliberazione: e dunque, nemmeno in grado di apprezzare la reale complessità delle questioni trattate nel segreto inviolabile della camera di consiglio. L'obiezione che, negando il contraddittorio nella verifica preventiva dei presupposti della sospensione di cui all'art. 304 cod. proc. pen., comma 1, finirebbe col perdere plausibilità la stessa previsione di appellabilità ex articolo 310 cod. proc. pen., è suggestiva, ma non dirimente. L'appello è infatti previsto in via onnicomprensiva per tutte le ordinanze e, in subiecta materia, trova il suo ambito elettivo di esperibilità in ordine al provvedimento discrezionale di sospensione di cui all'articolo 304 c.p.p., comma 2. Non per questo esso resterebbe a priori inapplicabile avverso l'ordinanza di sospensione necessaria, pur restando confinato ad ipotesi senza dubbio residuale, ma non irreale, quale la sospensione correlata ad un termine di stesura della sentenza motivata abnorme o praeter legem.
In conclusione, l'esegesi della norma non può disancorarsi dal dettato testuale e dalla ratio dell'istituto, ricavata anche da una disamina empirica degli effetti endoprocessuali inaccettabili cui la contraria tesi del ricorrente condurrebbe (criterio apagogico) e che non possono essere elusi in virtù della magia impressionistica dell'ossequio formale al principio generale del contraddittorio. Le considerazioni suesposte valgono altresì ad escludere il fondamento dell'ulteriore censura, riguardante l'omessa regolarizzazione preventiva del rapporto processuale, trattandosi, come detto, di provvedimento non bisognoso del contraddittorio pieno. Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007