Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2007, n. 8358
CASS
Sentenza 30 gennaio 2007

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Massime1

L'ordinanza con la quale venga disposta, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza non necessita, per la sua adozione, che venga osservato il principio del contraddittorio, atteso che trattasi di un caso di sospensione "ex lege" e che le parti non potrebbero in alcun modo interferire sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, essendo questa rimessa alla esclusiva valutazione del giudice, non sindacabile nè modificabile neppure da parte del giudice superiore.

Commentario1

  • 1Sospensione feriale non si applica al termine di deposito della sentenzaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2007, n. 8358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8358
Data del deposito : 30 gennaio 2007

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