Sentenza 30 aprile 1997
Massime • 2
Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 544, 548 e 585 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono un termine di impugnazione di trenta giorni, e non di quarantacinque, per le sentenze depositate oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, senza la previa indicazione di un termine più lungo da parte del giudice nel dispositivo letto in udienza: e ciò, sia perché tale ipotesi è oggettivamente diversa da quella del deposito della sentenza entro un termine più lungo predeterminato dal giudice all'atto della deliberazione e contestualmente comunicato alle parti (onde non è configurabile lesione del principio di eguaglianza), sia perché il più breve termine di impugnazione, nella prima delle predette ipotesi, non lede il diritto di difesa, efficacemente assicurato attraverso il meccanismo con il quale viene portato a conoscenza della parte l'avvenuto deposito della sentenza e viene determinato in modo certo il "dies a quo" per la sua impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Sospensione feriale non si applica al termine di deposito della sentenzaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/04/1997, n. 5878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5878 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente
Dott. Elio JACOMINI Consigliere Ud. Pubbl.
Dott. Renato TERESI Consigliere del 30/04/97
Dott. Giovanni D'URSO Consigliere SENTENZA
Dott. Carmelo SCIUTO Consigliere N. 4
Dott. Santo BELFIORE Consigliere R.G.N.
Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere 32295/96
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere
Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da NC PE;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17 maggio 1996;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Morgigni;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. U. Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale;
Udito il difensore avv. A. Angelucci;
Atteso che è stato designato per la stesura della motivazione della sentenza il dott. Adalberto Albamonte;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 17 maggio 1996, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da CO LL avverso la decisione del Tribunale di Avellino, pronunciata nell'udienza del 15 maggio 1995, e depositata il 12 giugno 1995.
Rilevava la Corte di Appello che l'avviso di deposito della sentenza, - deposito avvenuto oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia -, era stato notificato al CO in data 15 giugno 1995, e ai suoi difensori rispettivamente in data 15 e 16 giugno 1995. Sicché l'impugnazione, presentata a mezzo raccomandata spedita in data 31 luglio 1996 doveva essere ritenuta tardiva, e quindi inammissibile. E, ciò in quanto il termine utile di presentazione dell'impugnazione era di trenta giorni con decorrenza dalla data di notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi del coordinato disposto degli artt. 548 comma 2 e 585 comma 2 lett. "c" c.p.p..
Il CO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il termine di impugnazione non era di trenta giorni ma di quarantacinque giorni, con decorrenza dalla data di notificazione dell'avviso di deposito. Sosteneva il ricorrente che la normativa doveva essere interpretata nel senso che il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585 comma 1 lett "c" c.p.p. si riferisse anche alle ipotesi nelle quali il giudice, pur non dilaziando in modo esplicito (nel dispositivo) il termine di deposito della sentenza (di cui al comma 2 dell'art. 544) con l'indicazione di un altro più lungo, si fosse avvalso di un termine dilazionato, come appunto avveniva in caso di ritardato deposito. E, ciò in forza di una presunzione di "difficoltà nella stesura della motivazione", desumibile proprio dal ritardato deposito, che non poteva non comportare l'adozione di quel termine di impugnazione di quarantacinque giorni previsto nel caso analogo, di cui al comma 3 dell'art. 544, in favore della parte interessata.
Secondo la tesi in discussione, - che si adeguava ad un orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione -, l'adozione del termine di quarantacinque giorni, in entrambe le ipotesi in esame, costituiva in pratica un bilanciamento tra la "difficoltà" di stesura della sentenza incontrata dal giudice e la "difficoltà" (correlata) di redazione dei motivi di impugnazione. L'opposta interpretazione - ad avviso del ricorrente - doveva ritenersi viziata di incostituzionalità. La relativa questione veniva sollevata (pur in subordine), nei motivi nuovi, con riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 2 Cost. Fin qui i motivi del ricorso, che risultavano articolati, quindi, nella censura di erronea applicazione delle norme processuali, e nella questione di legittimità costituzionale, sopra menzionata.
La terza sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, - rilevato che la questione di diritto sottoposta al suo esame, cioè se, nell'ipotesi in cui il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza senza aver previamente indicato un termine più lungo nel dispositivo letto in udienza, il termine di impugnazione sia di trenta o di quarantacinque giorni -, con ordinanza in data 30 gennaio 1997 disponeva la rimessione del ricorso stesso alle Sezioni Unite, rilevando che la questione suddetta aveva dato luogo a un contrasto giurisprudenziale presso questo giudice di legittimità.
Il Primo Presidente Aggiunto assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la decisione la presente udienza.
2. Sulla questione all'esame di questo Collegio si sono formati due orientamenti giurisprudenziali di segno contrario. L'orientamento minoritario, richiamato dal ricorrente, favorevole all'applicazione del termine di quarantacinque giorni (sez. 3, 7 febbraio 1992, p.m. in proc. Riva ed altri, Rv. 189597; sez. 4, 29 novembre 1995, p.c. in proc. Apollonio, Rv. 190297), fonda il proprio assunto sulla sostanziale equiparabilità delle situazioni in considerazione, rinviando ad un unitario criterio di garanzia delle parti, innanzi ad una dilazione del termine di deposito della sentenza (a seguito di provvedimento del giudice o determinatasi di fatto), comunque riferibile a ragioni di "complessità" delle questioni oggetto della decisione.
L'altro orientamento è basato sull'interpretazione letterale e logica della normativa (sez. 1, 25 febbraio 1992, Broccolo, Rv. 190297; Id., 20 maggio 1992, Lo Vaglio, Rv. 190942), in virtù della quale il maggiore termine di impugnazione deve intendersi correlato rigidamente ad un preciso meccanismo incentrato sul provvedimento del giudice diretto al prolungamento del termine del deposito, e quindi (in sostanza) all'esercizio di un potere discrezionale attribuito al giudice in materia, tutte le volte in cui "la stesura della motivazione (sia) particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni" (art. 544 comma 3).
Secondo il suddetto ultimo orientamento, alla situazione prevista dalla normativa in esame non può essere equiparata la situazione conseguente al ritardo nel deposito, (ritardo eventualmente colposo). In quest'ultima - stando alla previsione dell'art. 544 comma 3 - fa difetto il presupposto costituito dal provvedimento del giudice con il quale viene disposto il prolungamento del termine, ovvero quella condizione di "complessità" della stesura della sentenza, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, che sola giustifica il più lungo termine dì impugnazione di quarantacinque giorni, necessario alle parti per lo studio della motivazione e per l'apprestamento di adeguate ragioni per contrastarla (sez. 3, 23 aprile 1994, p.m. in proc. Marchiò, Rv. 198725; Id., 15 luglio 1994, Papagni, Rv. 198770; sez. 2, 21 aprile 1995, Cianci, Rv. 201125; sez. 3, 17 gennaio 1996, Onesti, Rv. 203553; sez. 4, 23 aprile 1996, Carta, Rv. 204448; sez. 1, 19 settembre 1996, Barborini, Rv. 205628).
3. Le Sezioni Unite ritengono di adottare la soluzione giuridica proposta dal secondo orientamento giurisprudenziale, non solo sulla base della formulazione delle norme in esame, ma in virtù della ratio ad esse immanente e da desumere attraverso l'individuazione del fondamento e dello scopo delle norme medesime.
Venendo al testo normativo, l'art. 585 stabilisce i termini di presentazione dell'impugnazione, secondo un duplice schema: uno semplificato, basato su una sequenza di atti e dati produttivi di effetti immediati ed ispirati ad "automatismo"; l'altro, che riproduce il meccanismo del codice previgente, fondato su una sequenza formale di atti, di impulso giudiziario, dal cui positivo esito vengono fatti derivare effetti utili per il decorso del termine di impugnazione.
Secondo lo schema semplificato, i termini di impugnazione decorrono "per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio ..." dalla lettura contestuale del dispositivo e della motivazione, nell'ipotesi cioè del comma 1 dell'art. 544, oppure dalla data in cui è scaduto il termine di quindici giorni fissato dalla legge, (per la stesura della sentenza ai sensi dell'art. 544 comma 2, e per il suo deposito ai sensi dell'art. 548 comma 1 c.p.p.). Nella prima ipotesi il termine per l'impugnazione è di quindici giorni, e nell'altra di trenta giorni dalla data prefissata normativamente, salvo che per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello.
Risponde al criterio di semplificazione e di automatismo quanto a decorrenza del termine di impugnazione anche l'ipotesi in cui il termine di stesura della sentenza e quindi del conseguente deposito venga indicato dal giudice, secondo la previsione dell'art. 544 comma 3. Ma, in tale ipotesi il termine di impugnazione viene indicato (dall'art. 585 comma 1 lett. "c") in quarantacinque giorni, a decorrere dalla data prefissata, questa volta, dal giudice, (sempre salve le ipotesi di cui all'art. 585 comma 2 lett. "d"). Sicché il prolungato termine di impugnazione va a costituire attributo di specialità dello schema semplificato del comma 3 dell'art. 544, nel quale - come vedremo - trova esclusiva ragione. Secondo lo schema non semplificato, invece, il termine per la presentazione dell'impugnazione viene fatto decorrere dalla data di notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, con riferimento ai soli casi in cui questo è dovuto, indicati dall'art. 548 comma 2 (oltre alle ipotesi di contumacia dell'imputato e di comunicazione dell'avviso al procuratore generale presso la corte appello) E da tale norma viene prevista la notificazione o la comunicazione quando "la sentenza non è depositata entro il... (quindicesimo giorno : vedi, sent. Corte Cost. 30 luglio 1993 n. 364) o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3...." Lo schema improntato a criteri di semplificazione e quindi di automatismo è stato previsto, come è dato leggere nella relazione al prog. preliminare del codice di rito, al fine di rendere meno gravoso il lavoro della cancelleria e di ridurre i tempi di passaggio dei procedimenti alle istanze successive.
Ora, ritornando alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 544 volte disciplinare i tempi di redazione e di deposito della sentenza non contestualmente motivata, ed alla disciplina dei termini di impugnazione (art. 585 c.p.p.), va rilevato che la scadenza del quindicesimo giorno o del termine prolungato dal giudice fa decorrere il termine di impugnazione rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni. Il predetto ultimo termine, con decorrenza prefissata, trova il presupposto nel provvedimento con il quale il giudice contestualmente alla lettura del dispositivo manifesta la volontà di avvalersi del potere discrezionale di prolungare il termine per il deposito della sentenza, "non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia", nonché le relative condizioni legittimanti la sua attivazione nella particolare complessità della sentenza (per numero degli imputati o per numero e gravità delle imputazioni), sulla base verosimilmente di una valutazione ponderata del carico di lavoro giudiziario. Tanto è vero che la norma affida l'esercizio del potere in esame e il dimensionamento temporale della dilazione alla discrezionalità del giudice, in modo insindacabile ("... se ritiene di non poter depositare ... ").
Ad avviso di questo Collegio, il maggiore termine è previsto in forza di un criterio di compensazione fra esercizio del potere dispositivo del giudice quanto a termine di redazione e di deposito della sentenza, volto a soddisfare esigenze di autorganizzazione e di razionalità del servizio giudiziario, ed interesse della parte (pubblico ministero o parte privata) a presentare un'impugnazione con motivi corrispondentemente adeguati, rispetto alla complessità delle questioni esaminate con la sentenza.
D'altra parte, il suddetto termine protratto di impugnazione è rigidamente previsto in quarantacinque giorni, e non è correlato alla durata della dilazione del deposito in concreto fissata dal giudice. Dal che può desumersi che esso trova sì ragione nella sopra menzionata "complessità" della sentenza, ma anche in quel criterio di bilanciamento tra potere del giudice e posizione delle parti, in vista peraltro dell'indicazione di un termine di deposito del tutto "individualizzato" quanto a durata, che comporta maggiore impegno "tecnico" delle parti nell'esercizio del diritto di impugnazione.
4. Orbene, ad avviso di queste Sezioni Unite, proprio alla luce del richiamato contesto interpretativo, non è dato concludere che alla situazione sopra esaminata sia "equiparabile" quella conseguente al ritardato deposito della sentenza.
Sotto il profilo ermeneutico letterale e logico, osserva questo Collegio che il comma 2 dell'art. 548 accomuna in un'unitaria disciplina i casi di omesso deposito della sentenza entro il quindicesimo giorno ed i casi di violazione del termine ("diverso") indicato dal giudice, disponendo la notificazione e la comunicazione dell'avviso di deposito;
ed il comma 2 lett. "c" dell'art. 585 rinvia unitariamente ai suddetti casi per fissare come dies a quo del termine di impugnazione la data dell'eseguita notificazione e comunicazione.
Sicché alle due ipotesi così unitariamente considerate, quanto a disciplina di deposito e di decorrenza del termine di impugnazione, non può non essere riferito che lo stesso termine di impugnazione, cioè quello di trenta giorni previsto in via ordinaria quando la conoscenza della sentenza (pronunciata in udienza) sia stata procurata mediante notificazione o comunicazione. Sempre sotto il profilo ermeneutico in considerazione, si osserva che il significato di "ritardato" deposito può essere apprezzato soltanto in relazione ad un termine prefissato, e tale non può non essere ritenuto quello indicato ex lege dal comma 2 dell'art. 544, mancando qualsiasi altro dato utile di riferimento, in assenza cioè di un provvedimento del giudice a ciò finalizzato.
La tesi giurisprudenziale in discussione, favorevole all'applicazione del più lungo termine di quarantacinque giorni, ove adottabile, porterebbe all'estrema conseguenza dell'estensione del termine predetto di impugnazione anche alle ipotesi in cui il giudice depositi la sentenza oltre il termine da lui stesso prolungato ai sensi del comma 3 dell'art. 544, ma comunque compreso nel novantesimo giorno dalla pronuncia. Anche in tale caso, difatti, ed a maggior ragione (stante il provvedimento dilatorio del giudice) si potrebbe presumere che la complessità della sentenza da redigere, sebbene considerata nel prolungare il termine della stesura e quindi del deposito, si sia dimostrata in pratica maggiore del previsto, cagionando il ritardo del deposito, con conseguente necessità di garantire la parte concedendo il maggiore termine per la presentazione dell'impugnazione.
La conclusione a cui si andrebbe incontro, nella sua paradossalità giuridica e pratica di protrazione dei tempi di definizione del giudizio nei diversi gradi al di là delle scelte operate dal legislatore al riguardo, costituisce ulteriore dimostrazione dell'infondatezza dell'orientamento in esame.
Appare, difatti, assai azzardato per l'interprete forzare non solo la lettera e la logica complessiva, ma la ratio della normativa in esame, prefigurando quella sorta di presunzione di "complessità" della stesura della sentenza a fondamento giustificativo del ritardato deposito, per invocare una "equiparabilità" delle due situazioni in esame. E ciò non soltanto perché il prolungamento del termine di deposito motu iudici richiede un meccanismo rigido di attivazione, ma in quanto tale presunzione con conseguente protrazione del termine per la presentazione di impugnazione da trenta a quarantacinque giorni (come vorrebbe la tesi in discussione) è contraddetta dallo schema normativo adottato in materia di impugnazioni improntato a razionalità, economia, e celerità nel passaggio dei procedimenti tra le varie "istanze" giurisdizionali. La suddetta scelta è stata ribadita dal legislatore nella stessa modifica apportata all'art. 544 comma 2, con il D.L. 1° marzo 1991 n. 60, conv. nella L. 22 aprile 1991 n.133), per effetto della quale il termine ordinario di redazione (non contestuale) della motivazione della sentenza è stato ridotto da trenta giorni a quindici giorni, termine che è stato fatto coincidere con quello di deposito (Cass. sez. un. 20 aprile 1994, Vigorito;
in termini: Corte Cost. n. 364 del 1993, cit.).
5. Infine, - venendo a trattare la prospettata questione di legittimità costituzionale -, l'interpretazione, fatta propria da queste Sezioni Unite, non risulta in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 2 Cost. Non è ravvisabile, come è stato dimostrato, alcuna arbitraria disparità di trattamento, sotto il profilo dei termini per impugnare, in caso di deposito della sentenza oltre il termine prefissato e nell'ipotesi di deposito entro il termine fissato dal giudice nel dispositivo, trattandosi di una disciplina differenziata rispetto a situazioni obiettivamente e giuridicamente diverse. D'altra parte, mentre nel primo caso il termine di trenta giorni viene fatto decorrere dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, nell'altro il maggiore termine di quarantacinque giorni consegue dall'attivazione di un meccanismo normativamente previsto sulla base di un provvedimento del giudice. Nè è apprezzabile alcuna lesione del diritto di difesa, a seguito del differente termine previsto per l'impugnazione nelle due ipotesi in esame, trovando la differenziazione ragione nel diverso presupposto, e per giunta un'efficace bilanciamento nel meccanismo attraverso il quale viene procurata conoscenza della sentenza alla parte. Di contro ad un meccanismo improntato ad automaticità: di favore per il giudice, che dispone la dilazione del deposito del provvedimento, e di sfavore per la parte, che la subisce con sacrificio del suo interesse alla speditezza processuale ed alla certezza dei tempi del deposito, - sfavore che trova ristoro attraverso una specie di compensazione a seguito del prolungamento (rigido) del termine per l'impugnazione -, sta la diversa ipotesi del ritardato deposito della sentenza per la quale è prevista la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito in favore della parte. Tale adempimento comporterà che la parte venga a concreta e tempestiva conoscenza non solo della sentenza, ma della esatta decorrenza del termine per l'impugnazione, fruendo di un termine certo e senz'altro "utile", senza incorre nei rischi dell'automatismo dello schema semplificato.
Pertanto, la questione di diritto sottoposta a queste Sezioni Unite deve trovare soluzione nell'affermazione del principio che, ove il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza aver preventivamente indicato un termine nel dispositivo, ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., il termine di impugnazione è di trenta giorni, con decorrenza dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. Dal principio enunciato, dichiarata manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 aprile 1997.