Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/04/1997, n. 5878
CASS
Sentenza 30 aprile 1997

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Ferruccio Scorzelli, il 30 aprile 1997. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative ai termini di impugnazione di una sentenza, in particolare se il termine di trenta giorni o quello di quarantacinque giorni dovesse applicarsi nel caso di ritardo nel deposito della motivazione. Il ricorrente sosteneva che, a causa della complessità della sentenza, il termine di impugnazione dovesse essere esteso a quarantacinque giorni, invocando una presunzione di difficoltà nella stesura della motivazione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che il termine di impugnazione fosse di trenta giorni, stabilendo che il ritardo nel deposito non giustificasse l'applicazione del termine più lungo, in quanto non vi era un provvedimento del giudice che ne giustificasse l'estensione. La Corte ha argomentato che la normativa prevede termini distinti per situazioni giuridicamente diverse e che la questione di legittimità costituzionale sollevata era manifestamente infondata. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.

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Massime2

Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 544, 548 e 585 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono un termine di impugnazione di trenta giorni, e non di quarantacinque, per le sentenze depositate oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, senza la previa indicazione di un termine più lungo da parte del giudice nel dispositivo letto in udienza: e ciò, sia perché tale ipotesi è oggettivamente diversa da quella del deposito della sentenza entro un termine più lungo predeterminato dal giudice all'atto della deliberazione e contestualmente comunicato alle parti (onde non è configurabile lesione del principio di eguaglianza), sia perché il più breve termine di impugnazione, nella prima delle predette ipotesi, non lede il diritto di difesa, efficacemente assicurato attraverso il meccanismo con il quale viene portato a conoscenza della parte l'avvenuto deposito della sentenza e viene determinato in modo certo il "dies a quo" per la sua impugnazione.

Commentario1

  • 1Sospensione feriale non si applica al termine di deposito della sentenzaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/04/1997, n. 5878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5878
Data del deposito : 30 aprile 1997

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