Sentenza 8 maggio 2009
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È legittima l'emissione con procedura "de plano" dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante la pendenza del termine per la redazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2009, n. 40051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40051 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/05/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 681
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 009445/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA UA N. IL 05/01/1960;
avverso ORDINANZA del 22/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22.1.2009, ha rigettato l'appello proposto da RI QU (ed altri) avverso l'ordinanza emessa il 28.11.2008 dalla quarta sezione della Corte d'Appello di Napoli con la quale, nel procedimento RGN 8115/08, era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per il periodo di 90 giorni, perché nella sentenza di primo grado il G.U.P. aveva indicato lo stesso termine come necessario per la stesura della motivazione.
Nei motivi di appello era stato sostenuto che l'ordinanza fosse nulla, per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), essendo stata emessa inaudita altera parte.
Il tribunale ha ritenuto che fosse legittimo il provvedimento preso de plano dalla Corte d'Appello senza instaurazione del contraddittorio;
aderendo alla più recente e maggioritaria giurisprudenza, il tribunale ha evidenziato la mancanza di discrezionalità da parte del giudice, che nel disporre la sospensione deve solo accertare che il giudice di primo grado, con decisione del tutto insindacabile, abbia ritenuto necessario un termine superiore a quello ordinario per la stesura della sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RI QU, deducendo come motivo la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 111 Cost.. Richiamando le sentenze di questa Corte n. 33876/2006 e 25877/2004 rispettivamente della 2A e della 5A sezione, contesta che la sospensione possa essere disposta senza alcuna valutazione discrezionale. Questa riguarderebbe la complessità della motivazione della sentenza e le parti dovrebbero essere poste in condizione di potere interloquire.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato. Seppure vi sono state decisioni in senso contrario (le due sentenze citate dal ricorrente), la giurisprudenza di questa Corte è ormai nel senso di ritenere non necessaria la previa instaurazione del contraddittorio da parte del giudice nell'emettere il provvedimento di sospensione dei termini della custodia cautelare per lo stesso tempo che il giudice estensore della sentenza impugnata ha ritenuto necessario per redigere la sentenza, stante la particolare complessità del caso ai sensi del comma 3 dell'art. 544 c.p.p. (Cass. Pen. sez. 4^, 28.6.2007, n. 42703; Cass. Pen. Sez. 2^, 18.5.2007, n. 35324; Cass. Pen. Sez. 2^, 30.1.2007, n. 8358; Cass. Pen. Sez. 6^, 12.6.2006, n. 34453). La sospensione può essere disposta anche dal giudice d'appello qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado (Cass. Pen. Sez. 6^, 2.7.2003, n. 34030). Ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, (il caso è quello regolato dalla lett. c) la sospensione è necessitata e non c'è spazio per nessuna discrezionalità: la norma infatti dispone che i termini "sono sospesi", a differenza di quanto dispone il comma 2 che regola invece una sospensione facoltativa (i termini "possono" essere sospesi), nel qual caso è necessario che le parti siano poste in condizione di potere interloquire nella valutazione della particolare complessità di dibattimenti o giudizi abbreviati se si procede per i reati previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) (Cass. Pen., S.U., 31.10.2001, n. 4070); solo in questi casi per disporre la sospensione è necessaria la richiesta del pubblico ministero mentre per le ipotesi previste dal comma 1, il giudice può procedere d'ufficio.
È stata anche esaminata la costituzionalità della norma, così come interpretata e la questione è stata ritenuta manifestamente infondata da Cass. 42703/2007 con una motivazione che questa Corte condivide pienamente. Ed infatti il principio del necessario contraddittorio delle parti in condizioni di parità è rispettato con la previsione dell'appellabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; la particolarità dell'accertamento, meramente ricognitivo di una situazione di fatto non richiede un contraddittorio preventivo;
le parti sono comunque in condizioni di parità potendo il provvedimento essere preso d'ufficio. Questa Corte non ritiene che sussistano validi argomenti per discostarsi dalla interpretazione che è stata riportata. Non è esatto quanto sostenuto nel ricorso e cioè che vi sarebbe comunque una discrezionalità nella valutazione della particolare complessità della motivazione tale da richiedere un tempo più lungo per la sua stesura;
la valutazione compiuta dal giudice estensore della sentenza sulla necessità di un tempo lungo è assolutamente discrezionale ed è incensurabile dal giudice d'appello che dispone la sospensione non disposta in primo grado, come nel caso di specie.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009