Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, le informazioni sull'autorità giudiziaria di emissione, che a norma dell'art. 6, comma primo lett. b), legge n. 69 del 2005, devono essere contenute nel mandato, non costituiscono un presupposto di validità della richiesta di consegna, ma un mero requisito di completezza formale, al fine di consentire una più agevole e rapida individuazione dell'organo giudiziario di emissione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo proveniente dalle autorità rumene, che conteneva tutte le necessarie informazioni sull'ufficio giudiziario di emissione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2012, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/02/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 258
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5369/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 16/01/2012 dalla Corte di Appello di Firenze ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Scardaccione Edoardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Asta Pietro, che si è riportato ai motivi di impugnazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 18.11.2011 il cittadino rumeno AR AM è stato arrestato da funzionari del Commissariato P.S. di Viareggio per fini di consegna comunitaria, perché attinto da mandato di arresto europeo emesso il 4.4.2011 dal Tribunale rumeno di primo grado di Motru per l'esecuzione della condanna alla pena di quattro anni di reclusione inflittagli, cumulativamente con la revoca della sospensione dell'esecuzione di anteriore condanna del 18.4.2007 del Tribunale di Strehaia alla pena di tre anni di reclusione, per il reato di frode elettorale commesso il 7.6.2009 in occasione dell'elezione dei membri della Romania nel Parlamento Europeo, avendo espresso il proprio voto due volte in due diversi collegi elettorali. Reato punito dalla L. rumena n. 33 del 2007, art. 22, comma 4 per il quale il Tribunale di Motru con la sentenza n. 344 resa il 24.11.2010 (divenuta irrevocabile il 4.4.2011), oggetto del mandato di arresto rumeno, ha inflitto all'AM la pena di un anno di reclusione. L'arresto dell'AM, "sentito" il 21.11.2011 e dichiaratosi ignaro che "votare due volte fosse reato", non è stato convalidato per la tardiva traduzione in vinculis davanti all'A.G. del prevenuto (non consenziente alla sua consegna senza formalità), nei cui confronti il consigliere delegato dal Presidente della competente Corte di Appello di Firenze ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il rilevato pericolo di fuga e sottrazione alla consegna del prevenuto.
Con la sentenza pronunciata il 16.1.2012 la Corte di Appello di Firenze, ritenutine esistenti tutti i presupposti di legge, ha deliberato la consegna - in esecuzione del mandato di arresto europeo - di AR AM all'autorità giudiziaria rumena ai fini della espiazione della sola pena detentiva di un anno di reclusione comminata con la sentenza definitiva del 24.11.2010 del Tribunale di Motru e non anche della pena di tre anni di reclusione inflitta all'AM con precedente condanna, la cui sospensione esecutiva è stata revocata dalla ridetta sentenza per frode elettorale. La decisione della Corte di Appello toscana ha rilevato la sussistenza dei requisiti di legittimità della consegna postulati dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 (reato punito anche dalla legislazione italiana in materia elettorale: doppia punibilità) e l'inesistenza delle condizioni ostative alla consegna previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. In particolare i giudici della consegna hanno, tra l'altro, evidenziato che:
a) in base all'ordinamento processuale rumeno il condannato in absentia (la sentenza oggetto del m.a.e. rumeno è stata emessa in contumacia dell'imputato) abbia la possibilità di chiedere la celebrazione di un nuovo giudizio con la sua partecipazione;
b) difettano elementi sintomatici di un radicamento territoriale italiano del consegnando che legittimino l'invocata esecuzione in Italia della pena inflittagli dall'autorità rumena (l'AM non ha in Italia, dove si trova da poco tempo, una fissa dimora ne' un lavoro stabile ed è stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Lucca sezione di Viareggio per reati di concorso in tentato furto aggravato in una residenza e in ricettazione di un veicolo rubato);
c) la sentenza irrevocabile del Tribunale di Strehaia 18.4.2007 con cui AM è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, della cui esecuzione è stata revocata la sospensione, è soltanto citata nel m.a.e. rumeno (nella sentenza del Tribunale di Motru), ma non è stata allegata agli atti della procedura di consegna promossa dall'A.G. rumena, sicché non è dato sapere a quali reati (per la verifica della doppia punibilità ex L. n. 69 del 2005, art. 7 e degli eventuali casi di rifiuto ex L. n. 69 del 2005, art. 18) sia stata estesa la richiesta di consegna di cui al m.a.e. rumeno del 4.4.2011.
2. Avverso la decisione dichiarativa dell'esistenza delle condizioni per la sua consegna, negli indicati limiti di pena (un anno di reclusione), all'autorità rumena ha proposto personale ricorso per cassazione il consegnando AM AR, deducendo il vizio di violazione di legge in riferimento ai cinque profili appresso sintetizzati.
2.1. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. b). Il mandato di arresto europeo deve contenere, tra le altre informazioni, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente. Il m.a.e. rumeno emesso nei confronti dell'AM è privo di tale indicazione indispensabile ai fini della sua validità.
2.2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g). La consegna del cittadino rumeno non andava disposta, perché il giudizio contumaciale rumeno non ha rispettato - come è, invece, richiesto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g), - i canoni di un "processo equo" previsti dall'art. 6 CEDU e dal protocollo aggiuntivo n. 7 a detta convenzione europea. AM AR non è stato in grado, infatti, di esercitare la pienezza dei suoi diritti difensivi, poiché è stato giudicato in assenza (trovandosi all'epoca del processo detenuto in Italia) e non ha potuto impugnare la sentenza rumena di primo grado, che è per tale motivo passata in giudicato.
2.3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a). Il processo rumeno, la cui decisione è oggetto del m.a.e. emesso dall'A.G. di quel Paese, è stato celebrato in assenza dell'AM. L'autorità dell'emittente Stato di Romania non ha fornito adeguate assicurazioni sull'effettiva possibilità del condannato di richiedere, una volta consegnato alla Romania, un nuovo processo con la sua presenza.
2.4. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r). La Corte di Appello ha disatteso la richiesta del consegnando di poter espiare la pena rumena in Italia, riduttivamente interpretando la sentenza n. 227/2010 della Corte Costituzionale che ha esteso il rifiuto di consegna (in origine previsto per il solo cittadino italiano) al cittadino europeo non italiano che abbia residenza o dimora in Italia. I giudici costituzionali hanno fatto riferimento all'esistenza di una dimora, non di una "fissa dimora" come assume la Corte di Appello, nel territorio nazionale. AM dimora oggettivamente in Italia dal febbraio/marzo 2010, ivi lavora se pure saltuariamente e in Italia ha un familiare (uno zio a Lucca).
2.5. Violazione della L. n. 69 del 2006, art. 6, comma 3. La pur condivisibile limitazione della consegna dell'AM alla sola espiazione della pena di un anno di reclusione inflittagli con la sentenza di condanna per il reato elettorale e non anche della pena sospesa di tre anni di reclusione revocatagli pone automaticamente l'AM in una situazione di fatto in cui dovrà scontare anche questa ulteriore pena detentiva di tre anni, perché trovandosi in Romania sarà inevitabilmente sottoposto al regime penale e processuale rumeno regolante l'avvenuta revoca della precedente sospensione della pena. Pena relativa a fatti reato dei quali, per la carenza della documentazione allegata al m.a.e. rumeno, si ignorano il titolo giuridico, la data di consumazione ed ogni altra utile circostanza descrittiva.
3. Il ricorso di AR AM deve essere rigettato per l'infondatezza, in più casi manifesta, delle delineate censure.
3.1. Correttamente la Corte di Appello di Firenze ha disposto la consegna del prevenuto all'autorità giudiziaria rumena per fini esecutivi sia per la sussistenza delle già indicate condizioni legittimanti la consegna, sia per la indiscussa definitività (rectius esecutività) della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Motru il 24.11.2010. Quanto al principio della doppia punibilità che connota i rapporti di consegna e assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri della U.E. (L. n. 69 del 2005, art. 7), congruamente la Corte distrettuale ha ravvisato la punibilità anche in Italia del reato di "voto plurimo elettorale" ascritto al consegnando e punito dalla legge penale rumena. La L. 24 gennaio 1979, n. 18 che disciplina l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo richiama espressamente (art. 48) l'applicabilità alle consultazioni elettorali "europee" (quale quella in cui AM ha attuato l'illecita condotta di frode elettorale) delle disposizioni penali dettate dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e succ. mod. (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati). Il D.P.R. n. 361 del 1957, art. 103, comma 2 punisce con la pena della reclusione da tre a cinque anni e con la multa la condotta di "chi da il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi". È il caso di AM che, come si evince dalla sentenza di condanna rumena, il 7.6.2009 prima ha votato presso il proprio seggio elettorale e poi ha votato nuovamente in un altro seggio elettorale di diversa città rumena, facendosi registrare in una lista elettorale supplementare. Sono rispettate, per tanto, le condizioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 per la consegna del ricorrente.
3.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I dati informativi sull'ufficio giudiziario emittente che devono essere contenuti nell'euromandato di arresto, elencati nella L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1 - lett. a), non definiscono un presupposto di validità della richiesta di consegna (m.a.e.) di un indagato o condannato, ma ne costituiscono un mero requisito di completezza formale, attinente alla celere individuazione dell'organo giudiziario emittente il m.a.e., che -attraverso quei dati informativi (non necessariamente tutti indicati o segnalabili, ben potendo l'organo emittente non disporre di una linea fax o di una casella di posta elettronica)- è più agevolmente contattabile dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di esecuzione del m.a.e. per acquisire notizie e dati integrativi (L. n. 56 del 2005, art. 6, comma 5 e art. 16). Ad ogni buon conto va rilevato che, diversamente da quanto adduce il ricorrente, il testo del m.a.e. rumeno (e non il modulo di sintesi inserito nella banca dati SIS-Sirene) contiene, oltre alla firma del giudice del Tribunale di Motru emittente il m.a.e., l'indirizzo civico, il numero di telefono e di fax ed anche l'indirizzo di posta elettronica di riferimento dell'ufficio giudiziario ("drepinternationaljust.ro").
3.3.1 collegati motivi secondo e terzo di ricorso inerenti all'asserita violazione del diritto di difesa dell'AM nel giudizio non "equo" svoltosi in Romania, sono infondati. Innanzitutto dalla motivazione della sentenza esecutiva rumena del 24.11.2010 si desume (testimonianze acquisite) come AM (come implicitamente si ricava dalle sue stesse dichiarazioni in sede di convalida dell'eseguito arresto di p.g. italiano) sia stato perfettamente consapevole della natura criminosa del suo voto plurimo per l'elezione europea del giugno 2009, tanto da confidare di essere ricercato dalla polizia e da indursi ad abbandonare la Romania, rendendosi irreperibile. Al riguardo la sentenza rumena rileva come non abbiano dato alcun frutto ben quattro tentativi della polizia di rintracciare l'imputato ai fini del processo di merito. Giova, poi, osservare che costituisce ius receptum nella dinamica delle procedure giudiziarie per l'esecuzione di euromandati di arresto che il ricorrente, giudicato in contumacia in Romania, ha la possibilità - pur a fronte dell'intervenuta definitività della sentenza di condanna rumena - di sollecitare un nuovo giudizio (processo) in praesentia ai sensi dell'art. 522 c.p.p. rumeno. In vero l'ordinamento giudiziario rumeno prevede in modo esplicito che, se condannato in contumacia, l'interessato può chiedere di essere restituito nel termine per impugnare affinché si svolga un processo con la sua partecipazione e altresì prevede, proprio in materia di consegna estradizionale da uno Stato estero, la possibilità per il consegnato di un nuovo giudizio di primo grado.
Questa situazione processuale rispetta in pieno, per quel che concerne l'ordinamento dello Stato rumeno, il requisito garantistico stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), senza che vi sia necessità alcuna che la decisione di consegna dell'autorità giudiziaria italiana sia subordinata a tale specifica condizione (cfr. in termini con riferimento a m.a.e. esecutivi emessi dall'A.G. rumena: Cass. Sez. 6, 16.10.2008, n. 39152, Mironica, rv. 242232; Cass. Sez. 6, 20.12.2010 n. 45523, Isofache, rv. 248967). Del pari va esclusa l'ipotesi -come pure ha in più casi statuito questa S.C.- che il processo contumaciale penale violi ipso iure l'art. 6 della CEDU, rendendo iniquo il corrispondente giudizio, allorché l'ordinamento dello Stato emittente il m.a.e. contempli istituti e strumenti processuali volti a garantire la possibilità di un nuovo processo. Di tal che l'impugnata decisione della Corte di Appello di Firenze non è incorsa in alcuna violazione del disposto della L. n.69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g), come suppone il ricorrente
(v., in termini: Cass. Sez. 6, 12.2.2008 n. 7812, Tavano, rv. 238727;
Cass. Sez. 6, 26.11.2009 n. 46224, Prodan, rv. 245452).
3.4. Palesemente infondato è il motivo di censura relativo alla disconosciuta possibilità dell'AM di espiare in Italia la condanna rumena oggetto dell'euromandato.
Con la sentenza 24.6.2010 n. 227 la Corte Costituzionale, riconoscendo anche allo straniero europeo la possibilità di ottenere l'esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa da altro Stato dell'U.E., ha evidenziato che le nozioni comunitarie di residenza e di dimora utilizzate dalla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, quali ricomposte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, individuano una residenza effettiva nello Stato dell'esecuzione (residenza) e un soggiorno stabile e di una certa durata in quello Stato (dimora), che consenta di acquisire con lo stesso legami d'intensità pari "a quelli che si instaurano in caso di residenza", altresì indicando le possibili circostanze sintomatiche di un non estemporaneo radicamento territoriale del consegnando nello Stato dell'esecuzione, quali la durata, la natura e le modalità della presenza del soggetto in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il Paese ospitante.
Non sottacendosi che la stessa Corte di giustizia europea (sentenza C- 123/08 del 6.10.2009 in causa Wolzenburg), intervenendo sulla nozione di residenza formale riconoscibile ai cittadini della U.E., reputa la stessa riconoscibile a coloro che abbiano soggiornato in uno degli Stati diversi da quelli di origine per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni, con pieno fondamento la Corte di Appello di Firenze ha escluso la ravvisabilità per il ricorrente di un suo ipotizzabile effettivo "radicamento" in Italia. Il ricorrente non ha un luogo di residenza duraturo in Italia, in cui non risiedono componenti del suo stretto nucleo familiare, ne' dispone di alcuna attività lavorativa ancorché non regolarizzata. È in Italia da meno di due anni, gran parte dei quali trascorsi in carcere prima in stato di custodia cautelare e in prosieguo di espiazione della pena, essendo stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi poco dopo il suo ingresso in Italia (cfr.: Cass. Sez. 6, 19.1.2010 n. 2951, Gheorghita, rv. 245792; Cass. Sez. 6, 9.3.2010 n. 10042, rv. 246507;
Cass. Sez. Fer., 3.8.2010 n. 31009, Anthoni, rv. 247811).
3.5. La quinta e ultima censura del ricorso è infondata. Tuttavia essa solleva una problematica che non esime, per le connotazioni, nomofilattiche delle decisioni di legittimità, dal rilevare che la soluzione adottata dalla Corte di Appello con riferimento alla esecuzione della pena la cui sospensione è stata revocata dalla sentenza oggetto del m.a.e. rumeno per cui è ricorso avrebbe potuto essere anche diversa. Il principio devolutivo che, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., regola il ricorso per cassazione in materia di mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 2005, art. 22), ricorso che - pur esteso "anche al merito" della regiudicanda eurocomunitaria - non ne muta la natura di mezzo di impugnazione (e non di gravame di merito), non consente a questa Corte, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, di interferire in parte qua (ed in peius rispetto all'interesse del ricorrente) sulla decisione di consegna (arg. ex Cass. Sez. 6, 4.12.2009 n. 47071, Lefter, rv. 245456).
Per vero la sentenza del Tribunale di Motru del 24.11.2010 oggetto del m.a.e. è nella sua unitaria statuizione decisoria formata, nel dictum del dispositivo e nella argomentata motivazione, dalla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena di tre anni di reclusione inflitta all'AM con sentenza del Tribunale di Strehaia del 18.4.2007, il nuovo reato per cui costui è stato condannato essendo stato commesso nel termine di "prova" (condizione) fissato dalle norme processuali rumene in sei anni dalla condanna precedente. La revoca della sospensione e l'immediata esecuzione della anteriore condanna altro non sono, quindi, che un normale e necessitato effetto giuridico della sentenza di condanna per la quale è stato emesso il m.a.e. rumeno, potendo non irragionevolmente ritenersi ultronea una formale richiesta di consegna per l'esecuzione dell'anteriore condanna.
Permane, tuttavia, come osserva la Corte di Appello di Firenze, un problema di necessario controllo tipologico (ai fini della eventuale rifiutabilità della consegna ex L. n. 69 del 2005, artt. 7 e 18) sui reati, ulteriori e altri, ai quali lo Stato emittente il m.a.e. estende la richiesta di consegna dell'AM. Un problema, in altri termini, di disponibilità di elementi informativi. La sentenza rumena indica soltanto gli estremi della sentenza di condanna in rapporto alla quale è stata revocata la sospensione della pena. Ora tali dati impediscono ogni concreta verifica documentale sui reati oggetto dell'ulteriore condanna subita dal consegnando ed è certo che l'autorità dello Stato emittente ben avrebbe potuto e dovuto allegare al mandato di arresto la copia della sentenza di condanna del 2007 o, quanto meno, una relazione illustrativa dei fatti con essa giudicati. È necessario però aggiungere che siffatta omissione sarebbe stata facilmente emendabile a cura del giudice della consegna con gli strumenti informativi previsti dalla L. n. 69 del 2005, art.16. Ciò non è avvenuto e rimane impregiudicata, come è ovvio, la possibilità per lo Stato rumeno di formulare nuova autonoma richiesta di consegna per l'esecuzione della sentenza di condanna emessa il 18.4.2007 nei confronti dell'AM.
Ne discende che è priva di pregio l'ultima doglianza del ricorrente. L'avvenuta delimitazione del titolo della consegna esecutiva alla sola pena di un anno di reclusione inflitta con la sentenza rumena del 24.11.2010, deliberata dalla Corte di Appello, è idonea a porre l'AM al riparo dalla esecuzione di altre condanne anteriori e rimaste estranee alla consegna comunitaria in virtù della cogente applicazione del fondamentale principio di specialità, già fissato dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957, ratificata dall'Italia (L. 30 gennaio 1963, n. 300) e dalla Romania. Principio che, quale basilare garanzia del soggetto consegnato, è stabilito dall'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI e dalle normative nazionali di attuazione (L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 1 e art. 32 per le procedure di consegna europea, rispettivamente, passiva e attiva). Principio che non vi è motivo di ritenere non sia rispettato dallo Stato rumeno e la cui eventuale violazione l'interessato è comunque legittimato a denunciare (cfr. in motivazione: Cass. Sez. 6, 28.2.2007 n. 9202, Pascetta;
Cass. Sez. 6,28.6.2007 n. 25421, Iannuzzi). Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dell'odierno giudizio, demandandosi alla cancelleria la comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n.69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012