Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, l'art. 19, comma primo, lett. a), L. 22 aprile 2005, n. 69 non esige, una volta verificato dall'autorità giudiziaria italiana che l'ordinamento straniero consente alla persona condannata "in absentia" di richiedere un nuovo giudizio, che la consegna sia esplicitamente subordinata alla suddetta condizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 39152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39152 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/10/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2286
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32878/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR CL, nata a [...] il [...];
contro la sentenza del 17 settembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO O., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna della cittadina rumena CL IR all'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Galati in data 17 dicembre 2007, sulla base della sentenza irrevocabile del 5 marzo 2007 con cui il Tribunale di Galati ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la ON alla pena di anni cinque di reclusione in relazione ai reati di appropriazione indebita e di falso (art. 215 c.p. rumeno e art. 290 c.p. rumeno, comma 1), per essersi appropriata, fra l'agosto del 2002 ed il febbraio 2004, in qualità di agente di vendita della ditta Total Distribution, della somma di 346.363.457 Lei, pari a 9.222,00 Euro, somma corrisposta dai clienti della società previa falsificazione di 465 fatture. Contro la sentenza della Corte d'appello di Torino ha presentato ricorso per cassazione il difensore di CL ON, deducendo i motivi di seguito riportati.
1) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g): si assume che l'imputata è stata giudicata in contumacia, senza che l'autorità giudiziaria abbia messo in moto procedure soddisfacenti e idonee a consentire la effettiva conoscenza del processo a suo carico, in particolare, si rileva che dalla documentazione trasmessa risulta che la citazione a giudizio sarebbe stata notificata con un semplice avviso affisso sulla porta principale dell'abitazione, dando atto che "nessuna persona è stata trovata" e che "il destinatario ha cambiato indirizzo", in questo modo tali procedure non hanno garantito il rispetto del processo equo, in quanto appaiono in contrasto con l'art. 6 CEDU.
2) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a): si assume che la Corte d'appello, preso atto che le due sentenze di condanna a carico della ON erano state pronunciate in absentia, avrebbe dovuto subordinare la consegna alla condizione della celebrazione di un nuovo processo in Romania. Nella specie, si sostiene che nessuna effettiva garanzia è stata data dalle autorità rumene sul diritto di accedere ad un nuovo giudizio con la presenza fisica dell'imputata, mentre il generico richiamo contenuto nella sentenza impugnata ai rimedi previsti dall'ordinamento processuale rumeno rispetto alle decisioni assunte in absentia non può costituire una garanzia efficace e si pone in contrasto con la citata L. n. 69 del 2005, art. 19. 3) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 12: si rileva che nel corso dell'arresto da parte della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 715 e 716 c.p.p. non sia stato redatto alcun verbale e non siano stati dati gli avvisi previsti dalla L. n. 69 del 2005, art.12, comma 1, omissioni che avrebbero dovuto comportare la nullità
dell'arresto e della intera procedura di consegna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi sono infondati.
Questa Corte ha in più occasioni escluso che possa ritenersi violato l'art. 6 CEDU e, conseguentemente, ritenere non equo il processo svoltosi nella contumacia dell'imputato, qualora nell'ordinamento dello Stato membro richiedente siano previsti meccanismi processuali che assicurino la possibilità di ottenere un nuovo processo (Sez. 6, 12 febbraio 2007, n. 5909, Bolun;
Sez. 6, 12 febbraio 2008, n. 7812, Tavano).
Nel caso in esame, come ha già rilevato la Corte d'appello di Torino, l'ordinamento rumeno prevede espressamente che in caso di condanna in contumacia l'interessato possa richiedere la rimessione in termini e soprattutto è contemplata la possibilità che, in caso di estradizione, la persona consegnata acceda ad un ulteriore giudizio, dinanzi al giudice di primo grado, sicché deve negarsi che vi sia stata la dedotta violazione dell'art. 18 cit.. In relazione al secondo motivo, si rileva che la L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a) si limita a stabilire che in caso di decisione pronunciata in absentia la consegna è subordinata alla condizione che la autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio, senza richiedere che in sentenza la consegna sia esplicitamente subordinata a tale condizione (Sez. 6, 28 aprile 2008, n. 17643, Chaloppe). Pertanto, deve affermarsi che la Corte d'appello abbia correttamente ritenuto sussistenti i requisiti fissati dalla legge.
Inammissibile è il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce vizi attinenti alle modalità dell'arresto e alla presunta mancanza degli avvisi prescritti dalla L. n. 69 del 2005, art. 12, riferendosi così ad una fase diversa della procedura di consegna, senza che abbia impugnato tempestivamente ne' la convalida dell'arresto ne' l'ordinanza applicativa della misura cautelare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, confermando la sentenza che, dopo avere valutato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla legge, ha disposto la consegna di CL IR all'autorità giudiziaria rumena. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti prescritti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Riserva il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2008