Sentenza 4 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, è applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell'art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all'udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia).
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione chiesta dal Governo della Repubblica di Romania per l'esecuzione della pena di tre anni di reclusione inflitta a Daniel Vasile F. con la sentenza esecutiva dalla Pretura di Deva per plurimi reati di truffa e falso, commessi sino al febbraio 2002. La Corte di appello respingeva le eccezioni difensive incentrate sull'estinzione della pena per prescrizione e per l'indulto concesso in Italia dalla l. n. 241 del 2006 (ritenendo a tal fine inapplicabile il Trattato italo-rumeno di estradizione dell'11 novembre 1972). 2. Avverso la suddetta sentenza, …
Leggi di più… - 2. Ricorso per Cassazione si applica l'art. 609 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2021
(Riferimenti normativi: Legge, 22 aprile 2005, n. 69, art. 22; Cod. proc. pen. art. 609) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Torino disponeva la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di una persona in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Pretura di Stoccarda nei confronti del soggetto richiesto in consegna per ventisei episodi di truffa, di cui ventidue consumati e quattro tentati, commessi tra 1'1.5.2019 e il 3.12.2019. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per …
Leggi di più… - 3. Impugnazioni, inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato, questione di illegittimità costituzionale art. 613 c.p.p., manifesta infondatezzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2018
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Quando il pregiudizio per i diritti fondamentali della persona estradanda costituisce fatto notorio, compete all'autorità giudiziaria verificare, a norma dell'art. 705 c.p.p. , la presenza di cause ostative all'estradizione e segnatamente la sussistenza del pericolo concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiesto. La circostanza che la procedura di consegna per ragioni di diritto intertemporale non sia soggetta al regime del mandato di arresto europeo e alle garanzie per esso previste, non deve determinare una tutela deteriore dei diritti fondamentali della persona da estradare. Cassazione penale Sezione VI, sentenza 22-02-2017, n. 8529 sul ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2009, n. 47071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47071 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2135
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 41405/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE Gheorge, n. a Vaslei (Romania) il 12.8.1984;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa il 20.10.2009;
- letto il ricorso il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore, avv. Vulcano, il quale ha richiesto che sia disposta l'esecuzione in Italia della pena inflitta in Romania, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), in subordine sollevando incidente di costituzionalità di tale norma e concludendo, comunque, per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di ER Gheorge, colpito da mandato di arresto europeo, emesso il 27.8.2009 dal Tribunale di Arad (Romania), in esecuzione della sentenza n. 2595 del 27.10.2008 (divenuta definitiva), con cui lo stesso Tribunale lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di lesioni personali gravi.
2. Ricorre per Cassazione il TE, deducendo la sua innocenza per avere compiuto il fatto nell'esercizio del suo incarico di "buttafuori" di una discoteca e contestando di aver mai avuto legale conoscenza del procedimento penale svoltosi in Romania.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo (peraltro manifestamente infondato secondo l'ordinamento giudico italiano motivo, non potendo addursi un incarico di lavoro a giustificazione di un "pestaggio" di una persona) andava prospettato al giudice romeno, e non in questa sede, limitata all'esame di legittimità del mandato d'arresto europeo, a norma della L. n. 69 del 2005, attuativo della decisione quadro 222/584/GAI/ del Consiglio del 13 giugno 2002.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Come questa Corte ha più volte affermato (v. Cass. 34480/2007, Timcu;
25413/2007, David), non ricorrono le condizioni per rifiutare l'estradizione del condannato in contumacia se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultimo, ove non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio.
L'ordinamento processuale romeno prevede che, nel caso in cui sia richiesta l'estradizione di una persona giudicata e condannata in contumacia, la causa potrà essere giudicata di nuovo dall'Autorità giudiziaria che ha giudicato in primo grado, su richiesta del condannato.
3.3. Il difensore, nella odierna udienza, ha prodotto documentazione volta a rappresentare un principio di prova circa la stabile dimora del TE in Italia, al fine di legittimare la proposizione di incidente di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), nella parte in cui discrimina la persona residente in Italia rispetto al cittadino italiano.
Rileva il Collegio che la questione relativa all'asserita residenza o stabile dimora del TE in Italia - la cui certa sussistenza costituisce presupposto indispensabile per la rilevanza della evocata questione di costituzionalità - non ha costituito oggetto ne' del ricorso per Cassazione ne' delle deduzioni presentate dinanzi alla Corte d'appello di Genova.
Ne consegue che in questa sede non è ammissibile la deduzione di questioni di fatto non dedotte dinanzi alla Corte d'appello, giacché la previsione del ricorso per Cassazione anche per il merito, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2, attribuisce alla Corte di Cassazione la possibilità di verificare anche gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito, ma non conferisce alla stessa poteri sostitutivi e integrativi. Ciò perché resta, comunque, ferma la disposizione generale secondo cui il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione di ogni procedimento limitatamente ai motivi proposti (art. 609 c.p.p., comma 1), essendo prevista la deroga soltanto per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e per quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (art. 609 c.p.p., comma 2), nella cui categoria non rientra la richiesta formulata in udienza dal difensore.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente sia al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 300,00 in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 300,00 (trecento) in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2009