Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
Al fine dell'applicazione del regime di consegna condizionata, disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia solo pochi mesi prima dell'arresto, dove aveva svolto un'attività lavorativa precaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
295 1 /10 E
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 19/01/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
- Consigliere - N. 104 Dott. FRANCESCO SERPICO
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO
- Consigliere - N. 39737/2009 Dott. GIOVANNI CONTI
Dott. GIORGIO FIDELBO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZINANZA sul ricorso proposto da:
1) EO US N. IL 22/01/1988
avverso la sentenza n. 49/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/10/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E. Selvaggi, che ha chiesto il rigetto Sel ricorso;
Udit i difensor Avv. non è comparto-
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 22/10/2009, dichiarava sussistere le condizioni per disporre la consegna all'Autorità Giudiziaria rumena di HE MA, nei confronti del quale il Tribunale di Buzau aveva emesso, in data 29/8/2008, mandato di arresto europeo per l'esecuzione della pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta con sentenza 18/9/2007 n. 168 dello stesso Tribunale (irrevocabile il 24/3/2008) in relazione ai reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale della propria identità personale e di istigazione alla corruzione.
La Corte territoriale precisava che la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione evidenziava la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla consegna: doppia incriminabilità; entità della pena da eseguire;
assenza di intenti persecutori per ragioni di sesso, di razza, di religione, di politica, di nazionalità; assenza nella sentenza da eseguire di disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Deve darsi atto che il HE, in relazione alla presente procedura, è stato arrestato in data 31/7/2009 e rimesso in libertà il successivo 3 agosto.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il HE deducendo: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 18 lett. r) della legge n. 69/'05, la cui previsione andava estesa al residente non cittadino per scongiurare dissimmetrie tra posizioni sostanzialmente analoghe (cittadino e residente non cittadino); 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sullo stesso punto;
3) questione di costituzionalità della richiamata norma, con riferimento agli art. 3, 27/3° e 117/1° Cost., nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi del m.a.e. esecutivo, il rifiuto della consegna del residente non cittadino, e ciò per le ampie considerazioni sviluppate da questa Suprema Corte (sezione penale feriale) nell'ordinanza 1/9/2009 di rimessione alla Consulta.
3- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La doglianza del ricorrente, in sostanza, al di là della prospettata questione di costituzionalità, mira ad accreditare una interpretazione estensiva dell'art. 18 lett. r) della legge n. 69/'05, per armonizzarlo con la previsione del successivo art 19 lett. c) relativa all'esecuzione "condizionata" del m.a.e. processuale nei confronti del "cittadino o residente nello Stato italiano.
Al fine dell'applicabilità del particolare regime di consegna disciplinato da quest'ultima disposizione, occorre avere riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e M non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali o economici. La scelta della persona interessata deve, in sostanza, essere indicativa della volontà, non solo in termini di contingente attualità ma di organico progetto di vita, visto anche in prospettiva, di stabile permanenza sul territorio nazionale e di integrazione nella relativa realtà sociale (cfr. Cass. sez. VI 19/3/2008 n. 12665; sez. VI 28/4/2008 n. 17643; sez. feriale 1/9/2009 n. 34213).
Ciò posto, rileva la Corte che, nel caso in esame, come agevolmente si evince dalle informazioni acquisite tramite i Carabinieri e dalla documentazione ad esse allegata, il ricorrente non versa in tale condizione. Risulta, infatti, che è immigrato dalla Romania soltanto in data 18/5/2009; ha svolto in Italia attività lavorativa precaria fino al 31/12/2009
(contratto non rinnovato). Se è vero che, nel breve periodo di permanenza in Italia, ha vissuto con la madre e con la sorella minore, tale circostanza, di per sé, non è indicativa di un radicamento reale nel nostro territorio, difettando per altro- elementi in tale senso anche con riferimento ai suoi familiari.
Il contrario assunto del ricorrente è meramente assertivo e non assistito da adeguato supporto probatorio.
Per le considerazioni svolte si appalesa irrilevante la prospettata questione di costituzionalità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22/5° della legge n. 69/'05.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22/5° della legge n. 69/'05.
Così deciso in Roma il 19/1/2010
Presidente Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Sace