Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, è integrato dal dolo generico, in quanto implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va di volta in volta desunto da indici sintomatici, legati alle vicende di acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi.
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste l’elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 36659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36659 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
3665 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.915 Giovanni Conti - Presidente - Giorgio Fidelbo - Relatore PU - 17/6/2015 Stefano Mogini R.G.N. 6149/15 Angelo Capozzi Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AB IA ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11 marzo 2014 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 13 giugno 2013, che aveva ritenuto AB IA ON responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 30 e 31 legge n. 646 del 1982, per non avere rr comunicato le variazioni patrimoniali a cui era obbligato essendo stato condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.
2. L'avvocato Dino Giovanni Milazzo, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi. Innanzitutto deduce l'erronea applicazione delle norme di legge penali, in quanto i giudici di merito non hanno accertato l'esistenza del dolo e non hanno offerto alcuna motivazione in ordine al motivo contenuto nell'atto di appello con cui si chiedeva l'applicazione dell'art. 5 c.p. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
3.1. Quanto al primo motivo si rileva che l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata è integrato dal semplice dolo generico, sicché non è richiesto che l'autore agisca allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo imposto si riferisce. In altri termini, il dolo nel reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia e va desunto di volta in volta da indici sintomatici legati alle vicende di acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi (cfr., Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Picone, Rv. 253199; Sez. 2, n. 27196 del 18/05/2010, Curto, Rv. 247842). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha desunto la sussistenza del dolo in capo all'imputato dalla piena conoscenza della condanna riportata per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., dalla notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e dalla sua partecipazione agli atti di vendita. Del tutto sfornita di giustificazione appare la pretesa di applicare al caso in esame l'art. 5 c.p. Gr 2 3.2. Riguardo all'altro motivo, si rileva che la Corte territoriale ha coerentemente negato le circostanze attenuanti generiche in relazione ai precedenti penali dell'imputato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti яешь DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 SET 2015 EMA DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S Pjera Esposito FORTE N E O I Z 3