Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale, richiamato dall'art. 18 lett. g) L. 22 aprile 2005 n. 69, risulta soddisfatto attraverso il riconoscimento all'imputato di avvalersi, contro la sentenza di condanna, di mezzi ordinari di impugnazione o di revisione di qualsiasi portata, e non necessariamente di merito. Ne consegue che non è ostativa alla consegna la circostanza che l'ordinamento dello Stato di emissione abbia garantito all'imputato il diritto di impugnare la sentenza di condanna soltanto per casi di violazione di legge. (Fattispecie in tema di consegna richiesta sulla base di sentenza irrevocabile emessa in Belgio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 7812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7812 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2008
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 464
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 002333/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO RO, N. IL 11/03/1952;
avverso SENTENZA del 28/12/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Selvaggi Eugenio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio, perché la Corte territoriale precisi la pena da porre in esecuzione in Italia, qualificando il titolo giudiziario in conformità alla legge interna, in particolare all'art. 735 c.p.p., applicabile per analogia al caso di specie;
rigetto nel resto;
sentito l'avv. BIGINELLI Giancarlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria belga di AN TR, colpito da mandato di arresto europeo per il reato di furto con scasso perpetrato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2003, per il quale il prevenuto è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, con sentenza della Corte di Appello di RS del 19.5.2005, divenuta irrevocabile. Tale consegna è stata subordinata alla condizione che il AN, cittadino italiano, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontare la pena inflittagli dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente. 2) Il AN, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per SA avverso tale sentenza, denunziando con un primo motivo la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), in relazione alla prima parte della stessa legge, art. 18, lett. g). Il ricorrente deduce che nel processo svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria belga non gli sono stati mai notificati, tradotti in lingua italiana, gli atti e la citazione in giudizio. Pertanto, si è avuta una lesione dei diritti di difesa dell'imputato, e la sentenza non è conseguenza di un processo equo, condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, resa esecutiva con L. n.848 del 1955. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n.69 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), in relazione alla seconda parte della stessa legge, art. 18, lett. g). Deduce che nel procedimento penale svoltosi dinanzi alla giurisdizione belga è stato violato il principio del doppio grado del giudizio. Il Tribunale di primo grado, infatti, aveva deciso solo sulla violazione del diritto di difesa dell'imputato e non era entrato nel merito. La circostanza che la Corte di Appello di RS, a seguito dell'opposizione del Pubblico Ministero, abbia avocato a sè il procedimento nel merito e abbia condannato il AN alla pena di cinque anni, non ha garantito la pluralità delle decisioni nelle varie fasi processuali. Nella specie, pertanto, vi è stata una violazione dell'art. 6 della Convenzione sopra richiamata e dell'art. 2 del Protocollo n. 7 adottato a Strasburgo il 22.11.1984, reso esecutivo dalla L. n. 98 del 1990, statuente il diritto a un doppio grado di giurisdizione in materia penale.
In via subordinata, la difesa ha chiesto che il AN possa scontare direttamente la pena in Italia conformemente al suo diritto interno, senza essere prima consegnato all'autorità giudiziaria belga.
DIRITTO
1) I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Dall'esame della sentenza di condanna emessa il 19.5.2005 dalla Corte di Appello di RS nei confronti del AN si evince che detta Corte, con decisione del 17.2.2005, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha annullato la sentenza in rito pronunciata il 22.11.2004 dal Tribunale di RS (con la quale era stata rilevata la mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio tradotto nella lingua italiana), ed ha avocato a sè la trattazione del procedimento, ordinando la riapertura della discussione. La trattazione della causa in appello si è snodata in varie udienze, in presenza del difensore del AN (rimasto volontariamente assente), che ha illustrato le sue difese, e si è conclusa con sentenza di condanna dell'imputato alla pena di anni 5 di reclusione per il contestato reato di furto con scasso. La condanna alla pena detentiva pronunciata in appello, pertanto, è stata emessa all'esito di un regolare giudizio, condotto nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell'imputato, il quale, come è stato rilevato nella sentenza impugnata, in caso di comparizione personale in udienza, avrebbe potuto altresì avvalersi, al pari degli altri coindagati presenti, dell'assistenza di un interprete.
Risulta, inoltre, che il AN ha proposto ricorso per SA (che è stato rigettato con sentenza del 4.10.2005) avverso la predetta decisione di condanna, ed ha quindi avuto la concreta possibilità, attraverso tale mezzo di impugnazione, di far valere eventuali vizi di legittimità della procedura.
Non si vede, pertanto, come possa seriamente sostenersi che la condanna non sia stata conseguenza di un processo equo, condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950.
Nè, d'altro canto, appare ipotizzabile la dedotta violazione del diritto al doppio grado di giudizio, dal momento che l'ordinamento belga garantisce il diritto al riesame della decisione adottata dal giudice di appello mediante la proposizione di ricorso per SA, di cui in concreto si è avvalso il ricorrente. È il caso di rilevare, al riguardo, che il "diritto a un doppio grado di giurisdizione in materia penale", previsto nella citata Convenzione e nell'art. 2 del Protocollo n. 7 richiamato dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), non può essere inteso come garanzia del diritto a un doppio grado di giurisdizione di merito, bensì come riconoscimento del diritto, per l'imputato, ad avvalersi, avverso la pronuncia di condanna, di mezzi ordinari di impugnazione o di revisione di qualsiasi portata presso altro organo giurisdizionale. 2) A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al terzo motivo di ricorso, col quale il AN ha chiesto, in via subordinata, di espiare direttamente la pena in Italia, senza essere prima consegnato all'autorità giudiziaria belga.
A fronte di tale espressa richiesta, invero, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, erroneamente la Corte di Appello ha disposto la consegna, subordinandola, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), alla condizione che il AN, quale cittadino italiano, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena. Il richiamo al citato art. 19, infatti, non appare pertinente, riferendosi tale norma all'ipotesi di mandato di arresto europeo "processuale", non fondato su un titolo giudiziario esecutivo: di qui la previsione della condizione che il cittadino italiano sia "rinviato" in Italia "per scontarvi la pena", una volta processato e condannato all'estero.
Nel caso in esame, al contrario, essendosi in presenza di un mandato di arresto fondato su una sentenza di condanna irrevocabile, la norma di riferimento è quella dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), che prevede il rifiuto della consegna "se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la Corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno". Una corretta interpretazione di tale norma induce a ritenere che l'esecuzione della pena in Italia, anziché nello Stato membro di emissione, sia influenzata dalle indicazioni provenienti dal soggetto interessato, non essendovi ragioni di ordine pubblico interno per ritenere che nel contesto dell'Unione Europea la pena inflitta dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro debba essere inderogabilmente eseguita in Italia, ove il condannato cittadino italiano non lo richieda (Cass. Sez. 6, 10.12.2007 n. 46845). Di conseguenza, avendo il AN manifestato la volontà di scontare la pena in Italia, la Corte territoriale non poteva disporre la sua consegna all'autorità belga, ponendosi tale statuizione in violazione della citata L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r). Si impone, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, la quale, come previsto dalla menzionata norma di legge, dovrà precisare la pena da porre in esecuzione in Italia e qualificarne il titolo giuridico in conformità al diritto interno, applicando, in particolare, in via analogica i criteri fissati dall'art. 735 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 10.12.2007 n. 46845).
P.Q.M.
Vista la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della citata legge, art. 19, lett. c), e rinvia per nuova deliberazione sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008