Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione, prevista dall'art. 19 lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, che la persona, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
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Accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano. Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2007, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/02/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 495
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 005665/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET RC, N. IL 26/07/1965;
avverso SENTENZA del 31/01/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del cittadino italiano CO PA e, per l'effetto, ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
Nella parte motiva del provvedimento, la Corte d'appello premette che il mandato d'arresto è pervenuto via fax alla Cancelleria il 10 gennaio 2007 e quindi nel termine di dieci giorni dalla data della convalida dell'arresto a norma della L. n. 60 del 2005, art. 13, comma 2. Pone in rilevo ancora la Corte territoriale che l'indicazione della pena edittale per i reati addebitati a PA, contenuta nella richiesta, risponde a quanto stabilito dall'art. 8 della legge citata, non rilevando la mancata indicazione della pena minima.
Si da atto, infine, della trasmissione del mandato di cattura emesso dall'autorità giudiziaria belga, con la precisa descrizione dei reati - per i quali poi con il mandato d'arresto europeo si chiede la consegna di CO PA - nonché delle fonti di prova a carico del predetto.
2. Ricorre CO PA e deduce:
Mancata trasmissione nei termini di legge del mandato d'arresto europeo. In particolare, il ricorrente rileva che il mandato d'arresto e solo alcuni allegati sono pervenuti il 10 gennaio 2007 e, pertanto, oltre il termine di dieci gironi a decorrere dal 30 dicembre 2006, data di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della relativa misura.
Incompleta trasmissione del mandatati d'arresto nei suoi elementi essenziali. I provvedimenti trasmessi, peraltro oltre il termini di dieci giorni, non sono completi perché non è stato trasmesso il provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. La mancata trasmissione di tale ultimo provvedimento non ha consentito la verifica dell'esistenza dei presupposti richiesti per disporre la consegna e, in particolare, la sottoscrizione del giudice e la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Nel mandato d'arresto europeo, non è stata indicata la pena minima stabilita dalla legge dello Stato di emissione per i reati oggetto della richiesti di consegna.
La sentenza impugnata non ha accertato se nella richiesta sia stato garantito, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 26 che la richiesta "non venga sottoposta a procedimento penale ne' privata della libertà personale" per fatto anteriore e diverso rispetto a quello per cui è stata concessa la richiesta.
Insussistenza del pericolo di fuga.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima questione, relativa all'invio della documentazione oltre il termine prescritto, è infondata. Il mancato rispetto del termine de quo rileva solo ai fini della perdita di efficacia della misura e non ha alcuna influenza ai fini della decisone sulla consegna.
2. Anche l'ulteriore deduzione relativa alla incompleta trasmissione egli atti è infondata. Nel corso della procedura, è stato precisato nella sentenza impugnata, sono state trasmesse tutte le informazioni previste per la consegna. In particolare, è stata inviata copia del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore dello Stato membro richiedente, completo delle formalità stabilite dalla decisione quadro e dalla legge di attuazione.
In base a tale documentazione, la sentenza impugnata ha verificato la regolarità degli atti e ha posto in rilevo, sia pure in estrema sintesi, la sussistenza dei gravi indizi, fondati sugli accertamenti compiuti dagli organi inquirenti.
Come noto, a tale scopo è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6^, 23 settembre 2005, dep. 26 settembre 2005, n. 34355, rv. 232054).
La regula iuris è stata di recente ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui la riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 17, comma 4, legge citata, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. un. 30 gennaio 2007, dep. 6 febbraio 2007, n. 4614).
3. Non è giuridicamente fondata la censura relativa alla mancata indicazione dei limiti minimi di pena. Come indicato nel modulo Sis poi riportato nella sentenza impugnata, lo Stato di emissione ha precisato la disciplina sanzionatoria e indicato la pena massima. In tal modo, risulta ampiamente soddisfatto il dovere di comunicazione imposto dalla decisione quadro. Peraltro, la prescrizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, lett. f) non si configura in una condizione ostativa alla consegna, bensì è solo diretta indicare gli elementi utili per la verifica di legalità del MAE;
elementi che, qualora insufficienti, possono dar luogo alla richiesta di ulteriori informazioni. Nel nostro caso, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che le informazioni fornite fossero sufficienti per il giudizio richiesto.
4. Infondato il rilievo relativo alla mancata verifica dell'impegno al rispetto del principio di specialità. Si tratta di principio fondamentale che si traduce in un garanzia imposta dalla decisione quadro e dalla legge di attuazione, la cui violazione, a prescindere da un formale impegno al riguardo, può essere, in ogni caso, denunciata dall'interessato.
5. L'ultima censura, con la quale si deduce l'insussistenza del pericolo di fuga, è manifestamente infondata. Non è elemento ostativo alla consegna la mancanza del pericolo di fuga e, in ogni caso, non è richiesta al riguardo alcuna verifica al momento della decisione sulla richiesta.
6. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato. A norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
La sentenza impugnata va integrata, una volta accertato che PA CO è cittadino italiano, con la prescrizione imposta dal L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c) che la consegna è subordinata alla condizione che, una volta esaurito il giudizio a suo carico, egli sia trasferito nel territorio dello Stato per scontrarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale, eventualmente inflittegli nello Stato emittente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), subordina la consegna alla condizione che la persona dopo essere stata ascoltata sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Vista la L. n. 69 del 2005, art. 22 riserva la motivazione e dispone la trasmissione di copia del provvedimento al Ministro della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2007