Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2013, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 01/10/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2075
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO BR - Consigliere - N. 5555/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IL OR N. IL 25/06/1953;
NO ZO N. IL 23/05/1961;
ON IO N. IL 06/07/1963;
avverso la sentenza n. 489/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 13/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di TO e di MI e l'annullamento con rinvio per IN ZO. MOTIVI DELLA DECISIONE
NI AC BO, NO ZO, ON RI, imputati del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 644 c.p., commi 1 e 5, n. 4, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 13.6.2012 con la quale la Corte d'Appello di Trento, confermando la decisione 16.4.2010 del tribunale di Rovereto li ha condannati rispettivamente alla pena di anni due mesi sette di reclusione e 8.500,00 Euro di multa;
anni 1 mesi sei di reclusione e 4.000,00 Euro di multa;
anni due di reclusione e 6.000,00 Euro di multa. Tutti i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata deducendo:
NO ZO:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, perché il verbale delle dichiarazioni rese da
SC BR, alla Polizia giudiziaria è stato acquisito fra gli atti del dibattimento in assenza dei presupposti di legge, mancando la prova che il testimone sia stato oggetto di violenza, minaccia o subornazione. La difesa sostiene che la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla acquisizione dei verbali ex art. 500 c.p.p., comma 4 è stata ritenuta sulla base di semplice congetture, fondate solo sulla "coralità" delle ritrattazioni dei testimoni in udienza.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell'art. 63 c.p.p., perché l'SC BR, indagato per il reato di gioco d'azzardo nell'ambito del procedimento penale che ha portato alla condanna del ricorrente per il delitto di usura, è stato sentito nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; sulla base di questa premessa la difesa sostiene che le dichiarazioni rese ALSC alla polizia giudiziaria ed acquisite al dibattimento sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, non avendo rilevanza alcuna l'affermazione della CORTE d'APPELLO circa l'inutilizzabilità limitata alle sole dichiarazioni autoaccusatorie. 3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, perché le dichiarazioni rese ALSC ai sensi dell'art. 210 c.p.p. sono prive di riscontri esterni ed individualizzanti. La difesa sostiene di avere eccepito con i motivi di appello l'irregolarità delle dichiarazioni dell'SC lamentando la carenza dei riscontri esterni.
4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio della motivazione per mancanza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni dell'SC.
5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali all'imputato non è stato applicato il minimo della pena edittale.
6.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, perché la Corte d'Appello non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone le condizioni.
NI IL OR:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) violazione degli artt. 266 e 271 c.p.p.. La difesa sostiene di avere formulato doglianze in relazione alla legittimità dei decreti di intercettazione telefoniche ed ambientali e che la Corte territoriale sul punto non ha reso motivazione alcuna. La difesa sostiene in particolare che ALesame dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (richieste e successive autorizzazioni) la relativa motivazione dei detti decreti è generica e di contenuto meramente "esplorativo" volto cioè alla ricerca del reato che ne doveva invece costituire il presupposto. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e 271 c.p.p., perché i provvedimenti con i quali sono state disposte le intercettazioni ambientali, non è stata conferita alla Polizia Giudiziaria l'autorizzazione ad operare con mezzi propri, esterni a quelli in uso alla Procura della Repubblica. 3.) vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
La difesa sostiene che le dichiarazioni dei testimoni debitori del NI sono del tutto genetiche e che su venticinque deposizioni, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di fatti di reato solo in tre casi e che all'esito della perizia contabile esperita dalla Corte d'Appello la responsabilità è stata ritenuta limitatamente alla sola dazione di due prestiti al FI DR. La difesa rileva che la persona offesa è imputata di reato connesso traendo la conseguenza che le dichiarazioni di questi, rese alla polizia Giudiziaria non potevano essere utilizzate ex art. 500 c.p.p., comma 4, per violazione dell'art. 64 c.p.p.. La difesa sostiene infine che potevano essere prese in considerazione esclusivamente le dichiarazioni rese dal FI nel corso del dibattimento. Con riferimento all'ulteriore episodio relativo all'SC ZI, la difesa osserva che difetta la prova del concorso dell'imputato nella commissione del reato di usura contestato. 4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), vizio di violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art.132 nel combinato disposto con l'art. 106 c.p.p.. La difesa sostiene che il reato di abusiva attività finanziaria di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106 si realizzerebbe solo quando la suddetta attività
sia effettuata in modo professionale, organizzato su scala imprenditoriale e rivolta al pubblico.
ON IO:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione degli artt. 197 bis, 210 e 500 c.p.p.. La difesa lamenta che la Corte d'Appello ha ritenuto di acquisire, ex art. 500 c.p.p., comma 4, le dichiarazioni di IO UR, persona imputata di reato connesso, mentre poteva tenere conto solo delle dichiarazioni rese alla presenza del difensore e adoperate per le contestazioni in dibattimento. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal IO in riferimento all'unico episodio di usura contestato relativamente alla suddetta persona;
in particolare la difesa sostiene che l'accordo intercorso fra le parti prevedeva la restituzione della somma mutuata dal IO all'imputato nell'arco di un anno, con la conseguenza che il tasso di interesse praticato, stando alle risultanze peritali non avrebbe avuto carattere usurario. La difesa sostiene ancora che la restituzione dell'intera somma comprensiva dell'interesse nell'arco di cinque mesi è frutto di una decisione del solo IO, con la conseguenza che nessuna pattuizione di carattere usurario sarebbe intercorsa con l'imputato. La difesa sostiene che manca la prava che fosse stata iniziativa dell'imputato la riduzione dei tempi per la restituzione della somma da parte della persona offesa.
3.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN DIRITTO
NO ZO
Il primo motivo di ricorso del NO è infondato. Ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, il giudice può procedere all'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, quando risulti, anche da circostanze emerse nel corso del dibattimento, che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Gli elementi concreti, in base ai quali è da ritenersi che un testimone sia stato sottoposto a indebite "pressioni", possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica, purché connotata da obiettività e significatività, secondo uno standard probatorio che se non può essere rappresentato dal semplice sospetto, neppure richiede una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", sicché, tale circostanza, apprezzabile sulla base di indizi concreti ben può essere desunta dal contegno complessivo della persona offesa, quale la ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini (v. in tal senso Cass.19.2.2013 n. 21699 in Ced Cass. Rv. 255661; Cass. sez. 2, 19.5.2010
n. 25069 in Ced Cass. Rv 247848; Cass. sez. 6, 23.11.2011 n. 18065 in Ced Cass. Rv 252530).
Nella specie la Corte d'Appello (pp. 15, 16) con motivazione adeguata ha dato conto della profonda diversità delle dichiarazioni rese da molti testimoni in sede di indagini preliminari rispetto a quelle acquisite nel dibattimento;
la rilevata coralità delle ritrattazioni costituisce motivazione sufficiente e non manifestamente illogica per ritrarre (in termini oggettivi) gli indizi concreti di un inquinamento probatorio idoneo a giustificare la decisione qui criticata dalla difesa.
Il secondo motivo di ricorso del NO è manifestamente infondato. La difesa sostiene l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ALSC (persona offesa del delitto di usura) nel corso delle indagini preliminari, perché lo stesso doveva essere sentito dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.p.. La difesa peraltro non spiega se la violazione denunciata attenga all'art. 63 c.p.p., comma 1 o comma 2 e non fornisce neppure alcun elemento concreto dal quale possano inferirsi le ragioni (sostanziali) per le quali l'SC dovesse fin ALinizio essere considerata persona indagata di reato connesso (ex art. 12 c.p.p.) o collegato (ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), ancorché nella sentenza impugnata si dia atto che l'SC è stato sentito con la assistenza del difensore (pag. 14 della sentenza).
In assenza di qualsivoglia deduzione sul punto (rimasto del tutto vago) rilevante ai fini del giudizio di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in ALSC in sede di indagini preliminari (ed acquisite nel dibattimento ex art. 500 c.p.p., comma 4), va condivisa la decisione della Corte d'Appello che richiama il principio per il quale "le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi. Pertanto la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, sicché le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindiziante sono pienamente utilizzabili "contra alios", ne' se ne può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini". (Cass. sez. 3, 24.2.2004 n. 15476 in Ced Cass. Rv 228546). Va inoltre aggiunto che il ricorrente non specifica neppure le ragioni e la natura della connessione intercorrente ex art. 12 c.p.p., tra il reato di cui è accusato l'imputato e i diversi fatti di cui l'SC sarebbe stato indagato, ne' tantomeno specifica ragioni in ordine alla sussistenza di un rapporto di collegamento ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) tra i fatti medesimi, con la conseguenza che non è possibile valutare se l'SC fosse incompatibile ad assumere la veste di testimone ex art. 197 c.p.p., nè infine indica in modo specifico e puntuale gli atti e i verbali di cui dovrebbe essere ritenuta la inutilizzabilità. Le denunciate carenze nella deduzione della doglianza rendono il motivo inammissibile, dovendosi ritenere, sulla base della sentenza impugnata che l'SC è stato sentito nel corso del dibattimento come testimone ex art. 197 bis c.p.p., comma 2, perché persona offesa di reati (art. 644 c.p.) che concernono la responsabilità di altri, conformemente ai condivisi principi affermati dal CASS. S.U. 17.12.2009 n. 12067 in Ced Cass. Rv 246375. Il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente siccome sostanzialmente sovrapponibili. La difesa lamenta che le dichiarazioni rese ALSC sono prive di riscontri esterni. La doglianza è infondata.
Premesso che le dichiarazioni del testimone assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi (Cass. sez 5, 12.1.2012 n. 14991 in Ced Cass. Rv 252325), nel caso in esame la decisione della Corte territoriale non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese ALSC, ma ha sottoposto quelle stesse dichiarazioni a vaglio critico attraverso l'esame della documentazione acquisita (cambiali), delle v, risultanze della perizia (pp. 20/21 della sentenza) e delle dichiarazioni della OP SO (pag. 19 della sentenza) che costituiscono elementi di riscontro esterni rispetto alle affermazioni della persona offesa del delitto di usura. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. Il ricorrente formula censure che attengono al merito del trattamento sanzionatorio che per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., è stato ricondotto in termini nettamente inferiori alla media edittale. La Corte territoriale ha inoltre specificato le ragioni ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiamando i precedenti dell'imputato.
La motivazione attinente ad aspetti di merito (quale è la individuazione del trattamento sanzionatorio) è adeguata e la decisione, non manifestamente illogica, non è sindacabile in questa sede.
NI IL BARTOLO:
Il primo e il secondo motivo della impugnazione del NI IL BARTOLO sono manifestamente infondati. Dalla lettura della decisione si rileva agevolmente che la Corte d'Appello ha basato il giudizio di responsabilità dell'imputato su elementi di prova diversi dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (neppure citati o presi in considerazione); il mancato riferimento, in motivazione al contenuto delle intercettazioni (telefoniche o ambientali) priva il ricorrente di qualsiasi interesse processuale a sollevare questioni sulla loro legittimità, posto che nessuna lesione nella valutazione della sua posizione processuale, risulta essere derivata dalla prova censurata.
Il terzo motivo di ricorso del NI ricalca in parte le analoghe censure dedotte dalla difesa del NO. In particolare l'apprezzamento espresso dalla difesa in relazione alle dichiarazioni rese dalle persone sentite in sede di merito è del tutto generica come tale inammissibile.
La doglianza relativa all'utilizzazione ex art. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni rese dal FI DR a cagione della denunciata violazione dell'art. 64 c.p.p., a sua volta è inammissibile perché anch'essa generica. Anche in questo caso (come già rilevato nell'esame della posizione del ricorrente NO, la difesa non fornisce alcun elemento di carattere processuale in base al quale si possa desumere la illegittimità (e conseguente inutilizzabilità) ex artt. 63 e 64 c.p.p. dell'assunzione delle dichiarazioni rese dal FI DR in veste di persona informata sui fatti nel corso delle indagini preliminari;
infatti la difesa non chiarisce quali siano le accuse mosse al FI, nonché le ragioni e il momento in cui questi abbia assunto (o avrebbe dovuto assumere) la posizione di persona indagata, nè indica in modo specifico e puntuale quali siano i verbali delle dichiarazioni rese dal FI senza la assistenza del difensore. La difesa neppure indica la natura della connessione intercorrente fra i fatti contestati all'imputato e i diversi fatti di cui è accusato (o doveva essere) il FI, ne' se fra i fatti ricorra una situazione di collegamento rilevante ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Le evidenti carenze di illustrazione dei suddetti punti rende il motivo inammissibile perché non rispondente alla regola posta ALart. 581 c.p.p. per il quale l'ammissibilità di una motivo di appello è da ricollegarsi alla precisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
Tutte le altre censure e argomentazioni della difesa aventi ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni rese dal FI e ALSC (in relazione ai rapporti economici avuti con l'imputato), o le risultanze della perizia contabile non possono essere prese in considerazione in questa sede. Infatti gli argomenti illustrati dalla difesa sono finalizzati ad una diversa ricostruzione della vicenda, costituiscono censure di merito, come tali non decidibili in questa sede;
a tal proposito va osservato che nel momento del controllo della motivazione la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. sez. 4, 2.12.2003 n. 4842 in Ced Cass. Rv 229369; Cass. sez. 4, 28.9.2004 n. 47891 in Ced Cass. Rv 235068). In particolare per quanto attiene all'episodio di usura riferibile al rapporto intercorso tra il ricorrente e rispettivamente il FI e l'SC (persone offese), la Corte d'Appello evoca a titolo di prova le dichiarazioni rese dai suddetti, quelle delle altre persone che hanno affermato di avere ricevuto prestiti di somme di denaro ALimputato, le prove documentali (cambiali sequestrate), le risultanze della perizia contabile. Si tratta di un compendio probatorio che risulta essere stato oggetto di accurato apprezzamento critico da parte della Corte di merito che, proprio attraverso l'attento scrutinio, è giunta all'assoluzione dell'imputato per molti degli episodi contestati, rinvenendo invece prove sufficienti per i restanti e più limitati fatti per i quali ha pronunciato condanna. La decisione sfugge alle critiche mosse, non essendo stati messi in evidenza dalla stessa difesa vizi specifici di contraddittorietà o di illogicità o carenza di motivazione desumibili dal testo del provvedimento impugnato, secondo il paradigma segnato dal citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il quarto motivo di ricorso è infondato. Anche in questo caso le doglianze sollevate dalla difesa attengono ad aspetti di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, ha riconosciuto gli elementi costitutivi del reato punito dal D.Lgs. n.385 del 1993, art. 132 ravvisando nella condotta dell'imputato gli estremi della reiterazione di operazioni di finanziamento in favore di molte persone, protratte nel tempo collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un'organizzazione professionalmente strutturata (Cass. sez. 5, 12.11.2009 n. 7986 in Ced Cass. Rv 246148). La decisione, corretta nell'applicazione del principio di diritto richiamato, non appare illogica alla luce della complessiva motivazione della sentenza impugnata dalla quale si desume (al di là dei fatti di usura per i quali è intervenuta condanna) del gran numero di persone alle quali l'imputato ha erogato, dietro corresponsione di elevati interessi, rilevanti somme di denaro, anche in più occasioni, nell'esercizio di un'attività abituale. Va infine osservato che le censure mosse dalla difesa in questa sede sono una semplice ripetizione di quelle già formulate con l'atto di appello, senza costituire una specifica critica nuova a quanto argomentato dalla Corte d'appello in risposta del motivo di gravame, a sua volta peraltro formulato in termini del tutto generici.
ON RI:
Con riferimento al primo motivo di ricorso il collegio osserva quanto segue. La difesa dell'imputato ha svolto sostanzialmente la medesima doglianza di carattere processuale circa la regolarità dell'applicazione degli artt. 63, 64, 197 bis e 210 c.p.p., art. 500 c.p.p., comma 4, concludendo nel senso che deve essere ritenuta illegittima l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal IO nel corso dell'indagini preliminari, perché in quel momento privo di difensore, dovendo essere imputato di reato connesso. La doglianza prospetta dalla difesa, per evidenti carenze è al limite dell'inammissibilità. Va infatti osservato, come già rilevato per gli altri ricorrenti, che la difesa non fornisce alcun chiarimento in ordine alla scansione della vicenda processuale e non fornisce alcun elemento di fatto in base al quale questa Corte debba ritenere che le dichiarazioni rese dal IO fossero in violazione dell'art. 63 c.p.p. o art. 64 c.p.p.. In altri termini la difesa non spiega le ragioni per le quali il IO dovesse essere considerato imputato di reato connesso nel momento in cui veniva sentito dalla Polizia giudiziaria. La difesa inoltre non spiega se in quel frangente ricorresse l'applicazione dell'art. 63 c.p.p., comma 1 o comma 2, ne' quale fosse la natura della connessione ravvisabile fra i fatti ascritti (o ascrivibili) al IO e quelli per i quali oggi è giudicato l'imputato, ne' infine le ragioni (se esistenti) di un'eventuale ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui all'art.371 c.p.p., comma 3, lett. b). La omessa trattazione di tutti i suddetti elementi non consente di ritenere la doglianza ammissibile per violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che la difesa propone in questa sede non già un vizio della motivazione (che deve essere specificatamente individuato dal ricorrente e deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato - secondo il paradigma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ma formula sulla base degli elementi processuali a disposizione (molteplici dichiarazioni del IO e risultanze peritali) una diversa ricostruzione, alternativa, del fatto;
in tal modo la difesa introduce doglianze di merito che non essere prese in considerazione in questa sede. La motivazione della sentenza della Corte d'Appello non presenta aspetti di manifesta illogicità o di contraddizione. La Corte di merito (pp. 21 e 22 della sentenza) ha preso atto del fatto che vede la consegna di una somma di denaro da parte dell'imputato al IO e ha preso in considerazione l'aspetto della restituzione della somma di denaro, maggiorata di un tasso di interesse che, relazionato al tempo (cinque mesi) assume carattere usurario. La stessa Corte di merito ha preso in considerazione la prospettata ricostruzione della vicenda in termini alternativi (originaria pattuizione della restituzione della somma di un anno) e ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di prestare credito alle dichiarazioni rese dal IO nel corso delle indagini preliminari. La scelta tra le due diverse possibili versioni relative alle modalità di svolgimento della vicenda, deve essere considerata di puro merito, demandata alla esclusiva competenza, in questo caso della Cote d'Appello. Questa Corte, in sede di giudizio di legittimità, sulla scorta delle censure mosse dalla difesa, può limitare il proprio sindacato al controllo della motivazione, alla sua logicità e completezza. Nel caso in esame la decisione della Corte d'Appello sfugge ad ogni censura di legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La decisione è inoltre immune da ogni censura con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 644 c.p.. Invero la difesa nel corpo esplicativo del motivo prospettato non ha fornito alcuna specifica indicazione circa l'esistenza di una erronea applicazione in diritto dell'art. 644 c.p.. In altri termini la difesa non ha illustrato alcuna ipotesi che possa ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con la conseguenza che per questo aspetto la doglianza è inammissibile. Con riferimento al terzo motivo di ricorso va osservato che dallo esame dell'atto di appello e in particolare dalle richieste formulate a pag. 5 e 6 non risulta essere stata formulata la richiesta in principalità con specifico motivo di appello, ne' risulta essere stato formulato nel medesimo atto di appello in via subordinata. Dalla lettura della sentenza (pag. 9) emerge che il legale della difesa in sede dibattimentale si è limitato a richiamare l'atto di impugnazione. Va rilevato che il giudice dell'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando l'interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione ne' nell'atto di impugnazione, ne' in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione. La doglianza va pertanto rigettata.
Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014