Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
Allorché spianamento, livellamento e disboscamento interessino, per la loro rilevanza, la conformazione del territorio che ne è oggetto, non è sufficiente addurre la futura destinazione agricola dell'area, ma occorre un preventivo controllo dell'autorità comunale, nelle forme della concessione urbanistica; concetto distinto da quello tradizionale di concessione edilizia, e ciò perché nel concetto di urbanistica di cui all'art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 rientrano l'assetto del territorio e l'utilizzazione del suolo, e non soltanto l'edilizia in senso stretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 14.7.1998
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " CH DO " N. 2239
3. " DI IA NC " REGISTRO GENERALE
4. " RA EO " N. 17679/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN AS n. a Pontecorvo il 15.4.1921
avverso l'ordinanza del 2 aprile 1998 del Tribunale di Frosinone;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Geraci che ha concluso per rigetto del ricorso.
Osserva
Con ordinanza del 2 aprile 1998 il Tribunale di Frosinone, in sede di appello, ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento del 12.3.98 del GIP presso la Pretura di Cassino che ha rigettato la istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo del fondo sito in Pontecorvo, loc. Melfi di Sotto, del 19.1.98 in quanto senza concessione edilizia aveva effettuato uno sbancamento profondo circa due metri in un'area di circa 2.000 mq..
Avverso tale provvedimento l'interessato propone ricorso per cassazione deducendo che lo sbancamento per sostituzione di strato superficiale di ghiaia con terriccio non richiedeva concessione e che altresì questa non era richiesta qualora si fosse voluta ipotizzare attività estrattiva.
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Infatti, premesso che il fatto è di notevole rilevanza nella configurazione del territorio, conviene ricordare in proposito che questa Corte ha già ottenuto che "allorché spianamenti, livellamenti e disboscamenti interessino, per la loro sostanza, la conformazione del territorio che ne è oggetto, non è sufficiente addurre la futura destinazione agricola dell'area, ma occorre un preventivo controllo dell'attività comunale, nelle forme delle concessione urbanistica, concetto distinto da quello tradizione di concessione edilizia;
e ciò perché nel concetto di urbanistica di cui all'art. 80 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 rientrano l'assetto del territorio e l'utilizzazione del suolo, e non soltanto l'edilizia in senso stretto (conf. Sez. III, 1^ marzo 1994, n. 5340; Sez. III, 25 gennaio 1998, n. 10094). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 1998