Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 21699
CASS
Sentenza 19 febbraio 2013

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Gli "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a minaccia possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio". (Fattispecie nella quale la prova dell'intimidazione è stata desunta dal contegno complessivo della persona offesa, caratterizzato dalla sottoscrizione con firma apocrifa o illeggibile dei verbali di sommarie informazioni fornite alla P.G., dalla completa ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni rese sia nella fase delle indagini sia al di fuori del procedimento penale, e dalla richiesta, avanzata in prossimità dell'udienza fissata per la sua deposizione in udienza, di essere collocata in un reparto della Casa Circondariale diverso da quello nel quale erano detenuti gli imputati, giustificata dal timore per la propria incolumità).

In tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistente un'incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili. (Fattispecie relativa a verbali di sommarie informazioni testimoniali rese alla P.G. sottoscritti dal dichiarante, compiutamente individualizzato e generalizzato, con grafia illeggibile o con firma apocrifa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 21699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21699
    Data del deposito : 19 febbraio 2013

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