Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, con riferimento a distinti episodi di maltrattamenti in famiglia, la natura di reato abituale della fattispecie incriminatrice possa costituire elemento idoneo a dimostrare la continuità ideativa e, quindi, l'esistenza del vincolo di continuazione tra gli stessi).
Commentari • 7
- 1. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: configurabilità del reato e criteri di responsabilità (Giudice Arnaldo Merola)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. La parola della vittima basta se è credibile: confermata la condanna per maltrattamenti in famiglia (Trib. Nola n. 2057/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 ottobre 2025
- 3. Maltrattamenti e lesioni alla moglie: il tradimento non attenua il reatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 maggio 2020
Il reato abituale quale quello di maltrattamenti in famiglia esclude in radice l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione o dello stato d'ira La vicenda La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado a carico dell'imputato, riconosciuto colpevole dei delitti di maltrattamenti e di lesioni aggravate ai danni della moglie. L'uomo aveva presentato ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. In particolare, il ricorrente aveva lamentato la mancata valutazione dell'attendibilità della vittima, che sarebbe stata animata da astio e da sentimenti di vendetta. D'altro canto, ad avviso della …
Leggi di più… - 4. Maltrattamenti in famiglia: presupposti e casi di esclusioneIlaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 7 gennaio 2020
- 5. Maltrattamenti, oltre a condotte necessario il dolo unitario (Cass. 12196/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 15146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15146 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/03/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 345
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 7981/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 02/07/2012 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla valutazione della concessione delle attenuanti generiche, con rigetto nel resto;
udito l'avv. Panariti Benito in sostituzione dell'avv. Duccio Panti per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 02/07/2012, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Montepulciano con provvedimento del 19/01/2010 nei confronti di D.G. in ordine al reato di cui agli artt. 81-572, 582 e 585.
2. La difesa del D. ha proposto ricorso con il quale si deduce violazione di legge processuale, per non avere la Corte provveduto a trasmettere gli atti al P.m. di Siena, autorità dinanzi alla quale pendeva un procedimento riguardante lo stesso genere di imputazioni, così disconoscendo la connessione, e quindi l'incompetenza territoriale, in violazione dell'art. 21 c.p.p., comma 3 malgrado la sussistenza del vincolo della continuazione tra le condotte, riconosciuta implicitamente dal richiamo contenuto in sentenza, alla possibilità di unificazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva.
Sotto tale ultimo profilo si rileva la contraddittorietà della pronuncia.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale, intervenuta nell'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, che risulterebbero esclusi per effetto della condotta della donna, che aveva più volte ripreso la convivenza, anche dopo aver sollecitato alle autorità competenti l'emissione di ordini di allontanamento del ricorrente, ed aveva manifestato un comportamento reattivo, non compatibile con i lamentati maltrattamenti, di cui si ritengono mancanti, nella fattispecie, gli elementi oggettivi e soggettivi.
4. Con ulteriore rilievo si contesta mancanza di motivazione in ordine alla sollecitata qualificazione degli episodi di lesione quali percosse.
5. Analogo rilievo di mancanza di argomentazione viene formulato in ordine alla quantificazione della pena ed al riconoscimento delle attenuanti generiche.
6. La difesa ha depositato memoria nei termini, con la quale si reitera l'eccezione di omessa motivazione della sentenza in ordine alla rilevata incompetenza del giudice territoriale per connessione, e si evidenzia l'apparenza dell'argomentazione resa sul punto dalla Corte territoriale, e la sua intrinseca contraddittorietà, in quanto, affermata la sussistenza di continuità ideativa, aveva omesso di trarre da tale accertamento le conseguenze disposte dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo riguardante la mancata valutazione di applicabilità delle attenuanti generiche.
2. Analizzando l'eccezione di incompetenza in via preliminare, si deve rilevare che l'interessato, anche dinanzi al giudice di merito, nel corso dell'udienza preliminare, e quindi pienamente in termini, secondo il disposto dell'art. 21 c.p.p., comma 3; sollevò l'eccezione di incompetenza territoriale per connessione, assumendo che il procedimento avrebbe dovuto essere riunito a quello pendente per ulteriori episodi di maltrattamenti, oltre che per altre più gravi imputazioni, dinanzi al Tribunale di Siena.
Il giudice di primo grado ha respinto tale deduzione, contestando l'accertamento della sussistenza del vincolo della continuazione tra gli episodi in corso di accertamento, e richiamando la differenza tra tale figura e quella del reato abituale.
Riproposta l'eccezione in grado di appello nei medesimi termini, la Corte territoriale ha di fatto eluso la motivazione sul punto, poiché ha richiamato in linea astratta la possibilità di una verifica sull'esistenza della continuazione tra le violazioni in sede esecutiva, circostanza concreta che non appare pertinente rispetto all'eccezione formulata, posto che il riconoscimento della continuazione avrebbe dovuto comportare conseguenze, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 16 cod. proc. pen., sulla determinazione della competenza per territorio, e del tutto astratta, in quanto priva di qualsivoglia considerazione concretamente valutativa della situazione oggetto di esame, poiché si limita a riferire della possibilità di accertamento successivo di tale situazione di fatto, ai fini della determinazione della pena, nella fase esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 671 cod. proc. pen., con ciò mostrando di non cogliere l'effettivo contenuto dell'eccezione formulata.
Ciò premesso, si deve porre in evidenza che il rilievo propone una questione in rito, sulla quale questa Corte è chiamata a decidere non con riguardo alla maggiore o minore congruità e logicità della motivazione, ma sulla sua fondatezza, poiché, come è stato autorevolmente ricordato da questa in precedente di legittimità reso a sezioni unite "La soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa, e non rileva che la Corte di appello non abbia espressamente motivato in ordine all'infondatezza o inammissibilità delle eccezioni, se esse sono effettivamente infondate o inammissibili". (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251496).
Conseguentemente nel caso di specie, al fine di verificare se la sussistenza del vincolo della continuazione giustificasse lo spostamento della competenza territoriale, è necessario valutare le deduzioni difensive sulla circostanza di merito, oltre che quanto emerge dagli atti sul punto.
Ed in proposito, sotto il primo profilo, si deve osservare che la difesa non deduce alcun elemento concreto per sostenere l'esistenza di estremi di fatto idonei ad imporre l'applicabilità della disposizione invocata, volendone far discendere l'accertamento dal riferimento operato dalla Corte di merito alla possibilità di riconoscere l'applicabilità dell'istituto anche in sede esecutiva;
sotto tale profilo quindi il rilievo proposto evidenzia la sua genericità.
Per contro non risulta possibile, neppure esaminando la pronuncia di primo grado, ed in particolare l'ordinanza di rigetto dell'eccezione, contenuta a fg 61 del fascicolo processuale, desumere l'intervenuta deduzione in quella sede di circostanze di fatto in argomento, suscettibili di valutazione, poiché la richiesta risulta formulata esclusivamente sulla base della constatazione dell'identità del titolo del reato, circostanza evidentemente non idonea da sola a sostenere la presenza di indicatori della previa programmazione criminosa, che invece caratterizza la fattispecie invocata, a giustificazione della diversa determinazione di competenza. Sul piano ricostruttivo teorico è del tutto pacifica la distinzione tra reato continuato e reato abituale, richiedendo l'accertamento del primo l'individuazione di una specifica programmazione dell'azione criminosa che non può confondersi con la generica decisione di operare in violazione di una determinata disposizione, laddove il secondo si caratterizza da comportamenti ugualmente reiterati nel tempo, in cui sia però riconoscibile una comune spinta determinativa, che non richiede l'analiticità della programmazione, elemento essenziale della prima fattispecie, poiché il reato abituale risulta, come ben chiarito in recenti pronunce (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, dep. 25/06/2012imp. R, Rv. 253042), caratterizzabile anche da un dolo in divenire, costituito dalla configurazione della volontà sopraffattrice che si manifesta proprio nella ripetizione delle condotte (Sez. 6, n. 3965 del 17/10/1994, dep. 19/11/1994, P.M. in proc. Fiorillo, Rv. 199478; Sez. 6, n. 33106 del 14/07/2003, dep. 05/08/2003, Miola, Rv. 226444; Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, dep. 17/02/2004, P.M. in proc. Bonsignore, Rv. 228276), ricostruzione antitetica rispetto a quella tipica dell'identità del disegno criminoso, che richiede il collegamento di eventi specificamente programmati (Sez. 1, n. 1065 del 25/11/1982, dep. 03/02/1983, Miglionico, Rv. 157318).
Ne consegue che dall'abitualità del reato, nel suo necessario sviluppo nel tempo, non possa farsi discendere un accertamento di indefettibile continuità ideativa, riconducibile alla figura del reato continuato, sicché tale estremo, ove esistente nel caso concreto, deve essere dimostrato, e, per determinare lo spostamento di competenza, e risultare verificato all'atto dell'incardinamento del processo dinanzi al giudice. Si deve inoltre rimarcare che la verifica dell'unitarietà del disegno criminoso costituisce il tipico accertamento di fatto sul quale la valutazione è rimessa in via esclusiva al giudice di merito, competendo in questa sede esclusivamente il controllo della logicità e completezza del percorso argomentativo (per tutte Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 - dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006).
Nel caso concreto l'esame degli atti ha consentito di verificare che l'interruzione dell'azione abituale si è realizzata tra i primi episodi, oggetto del diverso giudizio, ed il successivo, per effetto della cessazione della convivenza intercorsa in tale periodo, oltre che di escludere l'acquisizione di elementi univoci, nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado, sulla sussistenza del vincolo della continuazione, al cui accertamento era correlata la possibilità di una difforme determinazione di competenza, circostanza che dimostra l'infondatezza dell'eccezione proposta sul punto, poiché in fatto essa risulta fondata esclusivamente sull'incidentale riferimento operato dalla Corte territoriale alla rilevanza della continuazione in sede esecutiva che, per le modalità con le quali risulta espressa, evidenzia l'inesistenza di un accertamento sul punto.
3. Nel merito risulta inammissibile per genericità il motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza del reato di maltrattamenti, sulla base del comportamento della donna, che avrebbe ripreso la convivenza, malgrado le denunce formulate, a fronte delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, delle plurime chiamate per interventi delle forze dell'ordine, dei cui rappresentanti si è acquisita la deposizione nel corso del giudizio di primo grado, delle dichiarazioni dei testi presenti in ordine alle aggressioni fisiche ed alle limitazioni della libertà di locomozione dell'interessata cui avevano assistito, e delle stesse ammissioni dell'interessato sul proprio carattere violento, elementi tutti che corroborano l'ipotesi di accusa, in quanto i dati di fatto riferiti concorrono tutti a tratteggiare gli elementi costitutivi del reato contestato, rispetto ai quali si deducono circostanze di fatto inidonee ad escludere la fattispecie di reato.
La sussistenza del reato non può essere esclusa, in presenza di tali plurimi elementi di conferma, sulla base dell'acquiescenza dimostrata dalla donna a tali condotte, con la ripresa della convivenza, anche in epoca successiva alla condanna, in quanto l'accettazione di un regime di vita fondato sulla sottomissione non è idonea ad escluderne l'esistenza, o la punibilità della condotta, poiché la tutela della dignità della persona e della civile convivenza nelle formazioni sociali di rilevanza costituzionale, quali la famiglia, prescinde dall'eventuale accettazione che la parte lesa presti alle condotte aggressive, dovendosi escludere, per i valori fondamentali in gioco, l'efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto (Sez. 6, n. 3398 del 20/10/1999, dep. 24/11/1999, Bajrami N, Rv. 215158).
4. Risulta infondata l'eccezione di omessa motivazione sull'istanza di riqualificazione degli episodi di lesioni nella diversa fattispecie delle percosse;
invero, pur mancando una specifica confutazione dell'argomentazione, la stessa può desumersi dal chiaro riferimento operato in sentenza ai postumi delle aggressioni patiti dalla donna e documentati nei referti medici, che danno conto dell'impossibilità di ricondurre gli episodi aggressivi nella minore fattispecie indicata, la cui applicazione può essere limitata all'ipotesi di condotte che producano una sensazione di dolore, non trasmodata in conseguenze obbiettivabili e suscettibili di produrre una limitazione funzionale (Sez. 5, n. 714 del 15/10/1998, dep. 19/01/1999, Rocca, Rv. 212156), alle quali deve invece rapportarsi quanto riportato nei certificati medici, il cui contenuto specificamente richiamato in sentenza. Conseguentemente, ancorché in maniera indiretta, attraverso tale riferimento si è dato conto del percorso argomentativo che ha giustificato il rigetto della sollecitata riqualificazione dei fatti.
5. Risulta invece fondato il motivo di ricorso riguardante l'omessa pronuncia sulla richiesta concessione delle attenuanti generiche, istanza rispetto alla quale la difesa aveva individuato alcune circostanze giustificative in astratto di un trattamento sanzionatorio meno gravoso. Gli argomenti posti a fondamento dell'istanza avrebbero dovuto essere analizzati, al fine di accoglierla o respingerla, mentre nella sentenza impugnata da essi si prescinde, giungendo ad una conferma della sentenza che ignora il motivo d'appello e le argomentazioni svolte al riguardo. In tal senso, ravvisandosi sul punto un'omessa motivazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 125 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente alla valutazione del motivo di gravame riguardante la concessione delle attenuanti generiche, rimettendo per l'esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello territoriale.
6. La conferma dell'affermazione di responsabilità impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in favore della parte civile costituita, quantificate come in dispositivo, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese di questo grado che si liquidano in Euro 3.500, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014