Sentenza 11 gennaio 2002
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- 1. La produzione di nuovi documenti in appello: un’interessante sentenza tributaria di meritoAccesso limitatoFrancesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 10 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2002, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
ee 68643 0 0303.02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUP Oggetto utariaresidente Giovanni OLLA Tributaria - Consigliere Enrico PAPA Dott Mario Rel. Consigliere CICALA R.G.N. 4990/00 - Consigliere Cron. 556 Dott Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente Ud. 06/04/01 S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AZD ELETTRICA δε ACQUEDOTTO MUNICIPALIZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo . N studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che la difende all'avvocato PETER LEITER, giusta delega a unitamente margine;
2001 controricorrente 811 avverso la sentenza n. 169/98 della Commissione -1- M tributaria regionale di BOLZANO, depositata il 11/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SEAZIONE -2- m DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un motivo avversO la sentenza deliberata il 6 ottobre 1998 n. 169/01/98 con cui la Commissione Tributaria di II° grado di Bolzano ha accolto l'appello della Azienda Elettrica ed Acquedotto Municipalizzato di Brunico ed ha riconosciuto il diritto dell'Ente ad ottenere il rimborso delle somme versate nel 1995 a titolo d'imposta sui depositi liquidi postali e bancari. La Azienda resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso risulta notificato а mezzo del servizio postale con plico spedito il 28 febbraio Ona, 2000. La data di deposito della sentenza indicata nella copia autentica con due date cioè 9 ottobre 1998, e 11 marzo 1999 e con una REGAZION annotazione secondo cui sarebbe stata "registrata per disguido burocratico" alla seconda data. Agli atti vi è poi sia una dichiarazione del responsable della segreteria secondo cui la sentenza depositata il 9 ottobre 1998 sarebbe stata per una "mera svista" registrata come depositata il giorno 11 marzo 1999, sia una missiva dell'ufficio finanziario di Bolzano che, nel chiedere copia il 3 N 22 marzo 1999 della sentenza in questione la indica come depositata il 9 ottobre 1998. Da tutto ciò consentito dedurre che la effettivamente depositata il sentenza stata ottobre 1998 e che la data dell'11 marzo è frutto di un "disguido burocratico”. Né simile disguido ha dato luogo ad un errore della Amministrazione che già nel marzo del 1999 ben sapeva che la data del deposito era 9 ottobre 1998 (ed aveva nel marzo 1999 tutto il tempo per proporre ricorso). Del resto il “termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. prescinde da qualunque comunicazione da parte dell'ufficio e si giustifica proprio per il fatto che presuppone un onere per la parte di assumere informazioni circa il deposito delle sentenze. Il ricorso risulta dunque inammissibile per decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per procedere а compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa fra le parti le spese di causa. consiglio della Così deciso nella camera di sezione tributaria il 6 aprile 2001. M 4 Il Relatore Mans Cicola IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio N IO T A R G A S 5 Il Presidente From H DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 GEN. ZUUZ Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio