Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena pecuniaria, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la stessa e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poichè, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 27779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27779 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
27 77 9/ 1 6 78 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Elisabetta Rosi Presidente - Sent. n. sez.228 Angelo Matteo Socci PU 28/01/2016 Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 44032/201 Giovanni Liberati Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. CI DR, nato a [...] il [...], 2. M'RK YE BE HA, nata in [...] il [...], 3. RO SC, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 04/02/2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per l'imputato CI DR, l'avv. Mario Gesualdo Murgo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri CI DR, M'RK YE BE HA e RO SC ricorrono per l'annullamento della sentenza del 04/02/014 della Corte di appello di Milano che ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza del 30/05/2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli, rispettivamente: a) CI DR: del reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 110, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Milano e altrove, dal mese di giugno al mese di dicembre dell'anno 2004; b)M'RK YE BE HA: del reato continuato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e altrove tra il 5 agosto 2004 ed il 22 ottobre 2004; c)RO SC: del reato continuato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e altrove tra il 9 ed il 19 luglio 2004, e, in concorso di circostanze attenuanti generiche (concesse solo a M'RK YE BE HA e a RO AM) e con la diminuente del rito, li aveva condannati rispettivamente alla pena di: a) CI DR: otto anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b)M'RK YE BE HA: tre anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;
c) RO SC: quattro anni di reclusione e 16.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
2.Con unico motivo, M'RK YE BE HA eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 125, cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che la Corte di appello non ha preso in considerazione gli argomenti difensivi devoluti con il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, avendo valorizzato, con motivazione del tutto insufficiente e lacunosa, solo alcune delle conversazioni telefoniche intercettate dalle quali non può logicamente trarsi alcuna certezza in ordine al suo concorso nel reato ascritto al marito oltre ogni ragionevole dubbio.
3. SC RO articola tre motivi di ricorso.
3.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli articoli 125, 192 e 533, cod. proc. pen., sotto il profilo del vizio di omessa motivazione in ordine alla portata indiziaria e non univoca delle conversazioni telefoniche intercettate e intercorse in un arco temporale assai breve con soggetti diversi e mai identificati, e comunque della erronea : . valutazione del loro contenuto, non essendo caratterizzate da un linguaggio 2 univocamente criptico ma ben spiegabile con l'uso corrente che ne viene fatto. La Corte di appello, prosegue, ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché non trascritte.
3.2.Con il secondo motivo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli articoli 125, 192 e 533, cod. proc. pen., e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il profilo dell'errata esclusione della sussistenza dell'ipotesi lieve e del vizio di motivazione sul punto, trattandosi di cessioni relative, ogni volta, a pochi grammi (o dosi, a seconda della lettura che si voglia dare delle parole utilizzate) di sostanza stupefacente del tipo cocaina (2, 4 e 5) e fondandosi l'esclusione su una non spiegata mancanza di convergenza di elementi favorevoli alla tesi dell'imputata.
3.3.Con il terzo motivo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione degli articoli 81, cpv., 132 e 133, cod. pen., sotto il profilo dell'immotivata condanna ad una pena pecuniaria superiore al minimo edittale e ad un aumento di pena di sei mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa ritenuta eccessiva a fronte di poche cessioni poste in essere in un contesto meritevole di una valutazione più attenuata.
4.CI DR articola due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di totale assenza di motivazione al riguardo o comunque di motivazione apparente e in contrasto con quanto emerge dalla sentenza del primo giudice, circa il proprio contributo consapevolmente apportato al sodalizio di cui fa parte la moglie. Di fatto, prosegue, tale contributo è stato erroneamente ed insufficientemente desunto dalla mera e occasionale partecipazione ad alcuni e pochi episodi di cessione di sostanza stupefacente (in ordine ai quali eccepisce la genericità delle motivazioni addotte a sostegno della conferma della sentenza appellata) posti in essere dalla moglie in un arco di tempo ristretto e al solo fine di aiutarla a risolvere difficoltà contingenti.
4.2.Con il secondo motivo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), ed e), cod. proc. pen., difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o comunque alla mancata applicazione di un trattamento sanzionatorio meno severo. CONSIDERATO IN DIRITTO 5.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 3 6.Il ricorso M'RK YE BE HA è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La ricorrente risponde, in concorso con il marito giudicato separatamente, di due episodi delittuosi (rubricati rispettivamente ai capi 21 e 37) per il secondo solo dei quali rivendica la propria innocenza. Pur nella sua estrema sinteticità, la sentenza impugnata - la cui motivazione si salda, sul punto, con quella del G.u.p., riportata per amplissimi stralci indica - in modo preciso il fatto dal quale ha tratto argomento per ribadire l'affermazione della responsabilità dell'imputata anche per l'episodio in contestazione;
si tratta della conversazione telefonica intercorsa alle ore 15,57 del 19/10/2004 tra il CZ RO (figlio di DR) e il marito della ricorrente nel corso della quale quest'ultimo preannunciava che avrebbe mandato la moglie a prelevare la sostanza oggetto di trattative telefoniche (300 grammi di cocaina, a fronte dei quali ne sarebbero stati ceduti 150). L'imputata contesta la univoca valenza probatoria della conversazione (sul rilievo che essa dimostra al più l'intenzione dell'uomo di mandare la moglie a ritirare lo stupefacente e che dunque non v'è prova del contatto effettivo di quest'ultima con il CZ M.) ma nel far ciò ne propone una lettura parcellizzata, avulsa dal contesto e dalla sequenza temporale in cui i giudici di merito la collocano e dal rapporto di collaborazione tra i coniugi che ha dato prova di sé nell'episodio oggetto del capo 21 della rubrica, non contestato e precedente a quello dell'ottobre 2014. Si legge nella sentenza impugnata (che riporta, come detto, ampi brani di quella di primo grado) che l'imputata, su richiesta del marito, si era successivamente prestata a consegnare il corrispettivo della fornitura al CI M. che si trovava sotto casa, buttando i soldi dalla finestra. L'interpretazione delle conversazioni intercorse al riguardo tra il CI M. e il marito della donna (e tra questi e la donna) è stata oggetto di specifica censura in sede di appello, ma il tema è stato abbandonato con l'odierno ricorso, rendendo così incontestata la circostanza che la donna concorse anche al pagamento della sostanza. Ne deriva l'insussistenza in fatto, prima ancora che in diritto, del motivo di ricorso.
7.Il primo motivo di ricorso della RO è totalmente infondato. Dal testo della sentenza impugnata risulta che le indagini si concentrarono nei confronti dell'imputata perché intercettata il 18 giugno 2004 mentre si lamentava al telefono con la CI SU, moglie di DR, che non si era fatta sentire, ricevendo assicurazione da quest'ultima che quel pomeriggio stesso sarebbe passata. Sottoposta a controllo, sull'utenza della RO furono intercettate le conversazioni telefoniche intercorse in entrata il 9, l'11, il 14, il 16 4 ed il 19 luglio 2004 con le quali gli interlocutori, usando un linguaggio ritenuto "criptico" ("due amici", "sessanta baci..uno per lui e un qualcosa per me", "siamo in due", "quattro filetti..aggiustiamo quel conto anche del rosso dell'altra sera", "fa cinque filetti che viene un mio amico", "ho bisogno di otto filetti...ma è ancora il filetto della settimana scorsa, non sapeva di niente, era un pò insipido, ho dovuto aggiungere delle spezie e delle cose"), ordinavano sostanza stupefacente del tipo cocaina per quantitativi pari, ogni volta, a due, quattro, cinque, otto grammi (o dosi).
7.1.E' innanzitutto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate perché acquisite in violazione dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e non trascritte (eccezione sulla quale, lamenta la ricorrente, la Corte di appello non si è pronunciata), costituendo principio pacifico che, in sede di giudizio abbreviato, poiché l'imputato conferisce al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, senza, quindi, l'osservanza delle forme previste per il dibattimento, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 4, n. 35535 del 14/05/2015, Chafi, Rv. 264406; Sez. 5, n. 20055 del 26/03/2013, Nocella, Rv. 255655; Sez. 6, n. 16823 del 24/03/2010, Haj, Rv. 247007; Sez. 2, n. 5787 del 16/04/1993, Croci, Rv. 194052).
7.2.Ciò non equivale ad affermare che la parte non abbia il diritto di eccepire, anche in sede di giudizio abbreviato, l'errata trascrizione delle conversazioni effettuata dalla polizia giudiziaria. La trascrizione delle ' intercettazioni telefoniche, infatti, non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica (Sez. 2, n. 4243 del 25/10/2011, Stepich, Rv. 252202; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241232; 4 Sez. 6, n. 4892 del 20/10/2003, Franzese, Rv. 227844). Ciò però non risulta sia stato fatto, posto che la ricorrente non contesta il travisamento del contenuto delle conversazioni (mai eccepito in sede di merito) ma la interpretazione che ne è stata data.
7.3.Restano dunque francamente oscuri l'oggetto e la rilevanza dell'eccezione, riproposta in questa sede, relativa alla violazione dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. che disciplina la sequenza procedimentale della acquisizione delle conversazioni non manifestamente irrilevanti ai fini del giudizio. Tanto più che nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di 5 ہے prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, Paludi, Rv. 254081; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246; Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210610).
7.4.Quanto al governo che del materiale probatorio è stato fatto, va ricordato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Orbene non è manifestamente illogico trarre dalle premesse di fatto sopra illustrate la conclusione che oggetto delle richieste degli interlocutori dell'imputata fosse proprio la sostanza stupefacente indicata in rubrica se si considera che: a) l'imputata non ha mai spiegato la natura dei rapporti con la IZ SU (che appare nel processo come indiscussa trafficante di sostanze stupefacenti); b) le conversazioni con i clienti della RO seguono le lamentele di quest'ultima proprio con la IZ e le rassicurazioni date da quest'ultima; c) i termini usati nelle conversazioni sono oggettivamente anomali e incoerenti con il loro dichiarato oggetto (scroccare "gli amici", "sessanta baci", "filetti"); d) effettivamente risulta che la IZ forniva sostanza di scarsa qualità (in che spiega la lamentela sul "filetto inspido" che non sapeva di niente).
7.5.E' totalmente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Come più volte insegnato da questa Corte, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (che oggi costituisce ipotesi autonoma di reato), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911).
7.6.Il dato ponderale può di per sé essere preso in considerazione quale valido indice di esclusione della lieve entità del fatto, sopratutto se associato ad una condotta che presuppone una detenzione di sostanza ben superiore a quella di volta in volta ceduta ai singoli acquirenti. Il quantitativo oggetto delle singole cessioni, infatti, non deve essere valutato astraendo le condotte dal contesto in cui si inseriscono e trascurando la loro attitudine a dimostrare la capacità di accumulo della sostanza da parte del cedente. E' metodologicamente errato trarre il convincimento della lieve entità del fatto puramente e semplicemente dalla quantità delle singole cessioni, senza considerare la detenzione del maggior quantitativo che esse presuppongono. Nel caso in esame, le singole cessioni 6 ہے sono state poste in essere dopo che l'imputata aveva ricevuto la sostanza dalla sua fornitrice, secondo una sequenza temporale che rende evidente: a) la non occasionalità dei rapporti di fornitura da parte della IZ;
b) la detenzione di quantitativi ben maggiori di quelli di volta in volta ceduti, atti a soddisfare le richieste dei clienti per un non brevissimo periodo.
7.7.E' manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso. La ricorrente lamenta la immotivata quantificazione della pena-base pecuniaria in termini (€ 30.000,00) di poco superiori al minimo edittale (€ 26.000) benché la pena detentiva sia stata applicata nel minimo edittale. In realtà, nessuna norma impone una stretta proporzionalità tra la pena detentiva e quella pecuniaria previste congiuntamente, essendo, al contrario, nel senso del sistema la indipendenza dei modi di determinazione delle due pene, giacché, mentre quella detentiva é ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, la pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacita economica del giudicabile (in tal senso, Sez. 2, n. 9361 del 27/05/1975, Lo Presti, Rv. 130927).
7.8.Non è inoltre censurabile in questa sede la quantificazione dell'aumento, operato a titolo di continuazione interna, della pena base nella misura di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per ciascun episodio delittuoso successivo alla prima cessione, essendo giustificata sulla base delle più generali considerazioni contenute nella sentenza di primo grado (pagg. 53 e 54), tra l'altro solo genericamente contraddette in sede di appello, che sono insindacabili in questa sede. La motivazione rassegnata dalla Corte territoriale è coerente, sul punto, con la genericità dell'appello e l'infondatezza delle argomentazioni spese a sostegno. Al riguardo l'imputato non considera che, alla luce delle considerazioni sopra esposte circa l'insussistenza dell'ipotesi lieve, ad ogni singola cessione avrebbe dovuto essere applicata una pena detentiva pari, nel minimo, a sei anni di reclusione, e che il G.u.p. ha applicato a titolo di continuazione interna una pena complessiva (due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa) pari a un terzo di quella astrattamente irrogabile per ogni singola cessione e inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata per ciascuna di esse in caso di disconoscimento di un disegno criminoso nel caso in esame apoditticamente ricavato dalla neutra, pura e semplice reiterazione dei reati nel tempo.
8.Il CI è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver preso parte, insieme con il figlio RO, all'associazione per delinquere capeggiata e diretta da tal KA RI e da CI SU, moglie del ricorrente stesso. L'esistenza del sodalizio, scrive il Giudice di primo grado, si desume dalle numerosissime conversazioni intercettate aventi quasi esclusivamente ad oggetto comunicazioni ed accordi riferibili in via quasi 7 esclusiva a sostanze stupefacenti >> (pag. 51) nonché dalla partecipazione attiva dell'imputato ad alcune cessioni di droga, partecipazione eccepita in modo assolutamente generico dal ricorrente. Il ruolo di partecipe viene ritagliato dal G.u.p. nell'ambito del rapporto di coniugio con la SU di cui è interlocutore fiduciario privilegiato, nonché accompagnatore agli appuntamenti per la consegna dello stupefacente e il pagamento, svolgendo in prevalenza compiti esecutivi (sorveglianza e bonifica del territorio) con intervento solo episodici nelle fasi nevralgiche delle trattative (di cui la qualificazione della condotta in termini di partecipazione al sodalizio e non di vertice dello stesso). Nel qualificare come "episodico" l'intervento dell'imputato nelle fasi nevralgiche delle trattative, il Giudice aveva presente gli accadimenti riportati a sostegno della fondatezza della cessione, a favore di due acquirenti, di cocaina importata dall'Olanda previ accordi con il capo del sodalizio presi anche dal Cizmiz, direttamente coinvolto dal KA, e volti a definire il consistente debito (pari a 30.000,00 euro) maturato per pregresse forniture (pagg. 29 e segg.). Questa fattiva condivisione dei coniugi di un'attività che coinvolgeva pesantemente le economie domestiche e tutta la famiglia (condivisione logicamente evincibile dalla co-gestione di un debito consistente cui corrispondevano aspettative di profitti anche maggiori), si rivela nella "fungibilità dei ruoli" dei coniugi (pag. 28 della sentenza di primo grado), nella sistematicità degli apporti materiali forniti dall'imputato all'attività di ricezione e spaccio della sostanza stupefacente e riscossione dei relativi proventi, negli scambi di informazioni con la moglie in ordine alla qualità e quantità dello stupefacente ceduto ai loro clienti, alla solvibilità di questi ultimi.
8.1. In sede di appello l'imputato ha contestato il proprio ruolo associativo, minimizzando proprio apporto, confinandolo esclusivamente nel rapporto di coniugio ed attribuendo alle sue condotte la sola finalità di aiutare la moglie come persona e non come associata, astraendo però dal più ampio quadro probatorio sopra sommariamente delineato e dalle conseguenze che ne sono state logicamente tratte, dimenticando, peraltro, che le parole usate dal G.u.p. per ridefinire la sua posizione sono valse solo a riqualificare in meglio il suo apporto, non per escluderlo.
8.2.Correttamente (e certamente in modo non manifestamente illogico) la Corte di appello ha escluso che, in base alle prove assunte, il ruolo dell'imputato possa definirsi "subalterno ed ancillare" della moglie e che non si rappresentasse il contesto associativo in cui le sue condotte si inserivano, i cui scopi oggettivamente e consapevolmente concorreva ad attuare, a prescindere dai motivi a delinquere che l'avevano indotto ad aderirvi.
8.3.Non v'è dunque alcun salto logico né vuoto motivazionale, tanto meno in ordine alla sussistenza stessa del sodalizio, tema non devoluto in appello ed inammissibile in questa sede.
8.4.L'eccezione relativa alla omessa valutazione dell'appello relativamente agli episodi compendiati ai capi 10-bis, 11 e 17 della rubrica è generica e del tutto eterogenea rispetto all'oggetto del primo motivo di ricorso (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) e posta in coda, così com'è, agli argomenti in esso sviluppati senza alcuna indicazione nemmeno delle questioni sottoposte ai Giudici distrettuali, dello loro specificità e rilevanza, alla luce delle articolate motivazioni utilizzate da entrambe le sentenze per affermare la sua responsabilità anche per detti reati.
8.5.Il secondo motivo è infondato.
8.6.E' necessario premettere che all'imputato è stato applicato il minimo della pena edittale previsto per il più grave reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, aumentato per la continuazione con i reati-fine. Egli dunque contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a lui non applicate in primo grado a causa della assenza dei motivi che ne avevano giustificato il riconoscimento a favore degli altri imputati (la giovane età e il ruolo di secondo piano disimpegnato dalla M'KI e dalla RO, il comportamento collaborativo e connotato da resipiscenza di altro imputato). La Corte di appello ha ribadito l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato la cui mancata valutazione egli lamenta e sottopone direttamente all'esame di questa Corte di legittimità.
8.7.Questa Corte di cassazione ha già più volte affermato il principio che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), ciò perché la loro ragion d'essere è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile;
ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nonché Sez. 5, 7562 del 17/01/2013, La Selva, Rv. 254716). La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla ་ ད 9 personalità del reo, non essendo necessaria l'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti poiché è sufficiente, in una visione globale di ogni particolarità del caso, dare l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (così, in motivazione, Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo;
si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva).
9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiE lect r Aldo Aceto Alola Noel DEPOLONIA IN CANCELLERIA - 6 LUG 2013 IL CANCILLERE Luana Mo 10