Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2012, n. 46406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46406 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 06/06/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1455
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 20991/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL ER N. IL 23/01/1967;
2) DE TE TT N. IL 17/08/1956;
avverso la sentenza n. 2137/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Ardizi Di Castelvetere Michele che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8-10-2009 la Corte di Appello di Roma confermava a carico di AL ER e DE TE ET la sentenza emessa dal GUP, in data 25-11-2005, a seguito di giudizio abbreviato, con la quale i predetti imputati erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.216, commi 1 e 2; artt. 219 e 223 (per avere in concorso tra loro,
agendo come amministratori della srl. A. Abel, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma, in data 17 febbraio 1999 il UD, come amministratore di fatto, e la De TE, nella qualità di amministratore, legale rappresentante della impresa, distratto beni del patrimonio aziendale, nonché per avere creato un ingiustificato disavanzo aziendale (inteso come cumulo dei valori entrati a far parte del patrimonio aziendale, successivamente scomparsi) per l'ammontare di L. 4.116.893.770 - fatti accertati il 17-2-1999. Per tali reati il primo Giudice aveva inflitto alla De TE, la pena di anni tre di reclusione, ed al UD la pena di anni quattro di reclusione, con pene accessorie di legge, revocando i benefici di legge concessi dal Pretore di Roma, al UD, con sentenza in data 2-12-1997. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.
Nell'interesse di DE TE ET il difensore deduceva:
ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) la violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2. E dell'art. 203 c.p.p., comma 1 bis. Rilevava al riguardo che la decisione era censurabile in quanto, nella valutazione delle prove, risultavano utilizzate delle dichiarazioni contenute nel verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza, in data 23-12-1997, che dovevano ritenersi inutilizzabili perché assunte contra legem - pur nel contesto del rito abbreviato.
Evidenziava sul punto che la Guardia di Finanza aveva assunto dichiarazioni definite "spontanee" ma in realtà provocate da specifico invito, dall'amministratore LL Osvaldo, dopo che era stato già effettuato un sopralluogo dagli agenti, che avevano svolto indagini attraverso il sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria, dal quale era emerso che la società non aveva presentato dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni ai fini dell'IVA dal 1989. Per tali motivi il ricorrente riteneva viziata la sentenza rilevando che al di là di tali dichiarazioni non vi erano elementi idonei a sostenere l'accusa, mentre smentiva come non rispondente al vero la circostanza che la De TE fosse indicata come moglie del coimputato UD.
Nell'interesse di AL ER il difensore deduceva parimenti la violazione degli artt. 191 - 192 - 197 - 197 bis e segg., 63 e 203 c.p.p.. Evidenziava a sostegno del gravame, allegando al ricorso copia del verbale redatto dalla Guardia di Finanza, che non risultavano indicati i nominativi delle persone che avevano reso dichiarazioni come soci, e d'altra parte, non risultavano allegati i verbali delle dichiarazioni stesse e di quelle rese spontaneamente da altri soggetti indicati specificamente. In tal senso riteneva violati gli artt. 203, 357 e 363 c.p.p.. Rilevava pertanto che doveva ritenersi del tutto inesistente la prova a carico dell'imputato.
Censurava inoltre la sentenza impugnata evidenziando che i due soggetti che avevano reso dichiarazioni spontanee -(AZ e LL) - avevano riferito di aver emesso fatture per operazioni inesistenti, e dunque avrebbero dovuto essere considerati indagati e avvisati come per legge.
- rilevava sul punto che la Corte di Appello aveva escluso la violazione di legge, al riguardo senza motivare sul punto in ordine alla assunzione da parte dei dichiaranti, della qualità di indagati. -Infine il ricorrente deduceva i vizi di carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Al riguardo rilevava che al momento in cui venne redatto il verbale della Guardia di Finanza le operazioni di controllo si erano svolte in presenza della De TE e di altri, mentre non risultava presente il UD, che aveva ceduto le proprie quote circa due mesi prima di tale verifica.
Da ciò il difensore desumeva la mancanza di elementi idonei a fare addebitare all'imputato (accusato solo in base a dichiarazioni dei terzi) le condotte di bancarotta per occultamento di beni patrimoniali contestate in epigrafe, e il ruolo di amministratore di fatto della società fallita.
In conclusione per i suddetti rilievi i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi risultano privi di fondamento.
1 - Quanto alle censure inerenti alla pretesa violazione delle disposizioni di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2 - e art. 203 c.p.p., comma 1 bis si deve rilevare che il presente procedimento risulta definito nelle forme del rito abbreviato.
Tanto premesso vale richiamare il principio sancito da questa Corte, per cui "Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche - ne consegue che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativi, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito" - v. in tal senso Sez. 3, sentenza n. 29240 del 3-8-2005-RV 232374. Altra pronunzia di questa Corte, sentenza n. 5801 del 19-5-2000-RV 216600 stabilisce che "nel giudizio abbreviato, mentre sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal vigente ordinamento, le eventuali cause di inutilizzabilità della prova non possono invece essere rilevate e dedotte, se non al momento della richiesta del consenso". Alla luce di tali principi restano dunque ininfluenti i rilievi della difesa che riguardano l'inutilizzabilità di dichiarazioni recepite nel verbale delle operazioni svolte dalla guardia di Finanza, dovendosi ritenere pertinenti le argomentazioni svolte dal giudice di appello.
Dunque non sono fondati i rilievi inerenti alla violazione degli artt. 203 e 63 c.p.p.. 2 - Parimenti deve ritenersi priva di fondamento la censura formulata nell'interesse del UD, in ordine alla violazione degli artt. 63 e 203 c.p.p., nonché artt. 191-192-197 e 197 bis c.p.p. per la utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese alla Guardia di Finanza da due soggetti - AZ e LL - che secondo la difesa avrebbero dovuto essere considerati come indagati. In proposito va evidenziato che l'inutilizzabilità sancita dall'art.63 c.p.p., comma 1. vale soltanto nei confronti del dichiarante e non opera erga omnes.
3-In ordine ai dedotti vizi di motivazione, le censure di carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione proposte dal difensore del UD devono ritenersi infondate.
A riguardo la difesa rappresenta, per contrastare l'assunto accusatorio, che individua nell'imputato il soggetto che aveva di fatto gestito l'azienda fallita, che l'imputato aveva ceduto le proprie quote da tempo, antecedente alla indagine della Guardia di Finanza, e che l'occultamento dei beni e delle attività aziendali si sarebbe verificato solo successivamente alla data del bilancio datato 31.12.1997.
Orbene, la sentenza impugnata rende conto in modo adeguato della esistenza di elementi di prova a carico del predetto imputato, che, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, era gestore di fatto della società.
Tale ruolo resta menzionato nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, pienamente utilizzabile, ai fini probatori, e - d'altra parte - la tesi difensiva che tende ad escludere il coinvolgimento dell'imputato non appare sorretta da alcun dato di fatto pestando irrilevante ai fini della responsabilità per le condotte di bancarotta, la circostanza che il soggetto, già dotato della qualifica di socio, avesse ceduto le proprie quote in epoca antecedente al verificarsi della indagine, una volta che sia dimostrato - e sul punto il giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità - il perdurante esercizio delle funzioni di amministratore in via di fatto.
Le ulteriori deduzioni della difesa, ove censura il contenuto del verbale di verifica della Guardia di Finanza, devono ritenersi inammissibili perché articolate in modo strettamente riferibile alla diversa interpretazione delle risultanze menzionate. D'altra parte resta sufficiente il riferimento della sentenza a coloro che, specificamente menzionati nel testo del verbale della Guardia di Finanza, avevano reso dichiarazioni come innanzi evidenziato, essendo tali elementi valutati nella globalità della indagine documentale e contabile.
In conclusione la Corte deve pertanto rigettare i ricorsi. Ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2012