Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
In sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2013, n. 20055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20055 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
M 20055/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - N. 1008 Dott. PAOLO OLDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 26003/2012 - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA STEFANO N. IL 11/01/1967 AZ ROMANO N. IL 26/05/1969 DE TI ALESSIO N. IL 12/06/1972 FE MI N. IL 06/03/1952 IA RE N. IL 22/01/1957 D'LI SI N. IL 13/06/1978 DI LUCA N. IL 27/02/1968 CI GIANCARLO N. IL 16/12/1953 FF BRUNO N. IL 13/03/1960 HO MARCO N. IL 10/10/1965 TI SI N. IL 19/03/1967 SS FABRIZIO N. IL 28/08/1973 CA BARBARA N. IL 01/01/1974 TEJO OB J. BERDINO N. IL 23/07/1965 avverso la sentenza n. 6919/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA ILESUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. C. STABILE che ha concluso per o r dr fulls recorss;
ircover; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. L. COLANTONIO for De Soutis e Marsolta;
F. VIGLIONE for Cees;
M. STA. GLIANO fer Rabo e, in soshifudione avv. е, ни дозво левие Mules, for Capoprosor;
P. SEMINARA for Vrucenti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14-12-2011 la Corte di Appello di Roma, nell'ambito di un più ampio procedimento a carico di numerosi imputati, in parziale riforma di quella del Gip del tribunale della stessa città in data 5-2-2011, riconosceva UN FF, RI SS, AN CI, ES IA, RB CA, MA D'LI, LE DE TI, HE FE, RO AZ, UC DI, NO LA, MA HO, NO SÉ OS TE e MA TI colpevoli dei reati di cui oltre.
2. Dall'attività investigativa dei CC. di Ostia, consistita in appostamenti, controlli, arresti in flagranza, e dagli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, era emersa l'esistenza di un sodalizio per il commercio di stupefacenti (capo A) facente capo ai fratelli AS, gestori di un forno, che si avvalevano per l'attività di spaccio di AH e di De AN (ritenuti appartenenti all'associazione), i quali la esercitavano in proprio o attraverso RO, FE e NO (questi ultimi imputati di reati fine). I due canali di approvvigionamento erano rappresentati dal IN e dal NE (quest'ultimo appartenente al distinto sodalizio di cui capo G, di cui facevano parte il latitante NC OM, separatamente giudicato, e soggetti non identificati operanti in Sudamerica).
3. Il ricorso personale del LA, che risponde dei reati sub X1 e Y1, relativi ad acquisto a fini di spaccio nel primo caso di un quantitativo imprecisato di cocaina, nel secondo di trecento grammi di cocaina, è articolato in cinque motivi.
4. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sotto il profilo della finalità di spaccio (incontestata essendo la ricezione dei due quantitativi), finalità desunta esclusivamente dal dato ponderale, peraltro nel primo caso indeterminato, nel secondo arbitrariamente presunto sulla base di intercettazioni telefoniche di non chiaro significato ('due- trecento euro' e 'siamo a pranzo in tre'), trascurando la tossicodipendenza del prevenuto e l'esito negativo delle perquisizioni anche quanto allo strumentario per il taglio e confezionamento della droga tipico dello spacciatore.
5. Con il secondo motivo si deducono vizio di motivazione e travisamento della prova sempre in ordine alla destinazione allo spaccio, da un lato in assenza di telefonate intercettate con i clienti, dall'altro, quanto al capo X1), per illogica valorizzazione delle difficoltà di pagamento del NO e quindi della necessità di recuperare denaro dai clienti, trascurando che ben può essere previsto il pagamento differito da parte del tossicodipendente, quanto al capo Y1) per il travisamento del contenuto di una telefonata tra NO e TR De AN, titolare di un ristorante, ritenuto un cliente del primo causa un appuntamento per la cena fissato poco realisticamente 3 per le ore 16 a casa dell'imputato, mentre dalla telefonata, riportata nel ricorso, non risulterebbero inviti per la cena in orari inverosimili e quindi la conversazione farebbe riferimento a fatti leciti.
6. Il terzo motivo investe con la censura di vizio di motivazione il mancato riconoscimento del fatto lieve di cui all'art. 73 comma quinto, TU stupe. in assenza di esatta determinazione dei quantitativi e per mancata considerazione della destinazione, quanto meno parziale, ad uso personale.
7. Il quarto ed il quinto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto rispettivamente di aumento di pena per la recidiva (facoltativa), e di diniego di attenuanti generiche, in assenza dell'indicazione di circostanze ostative.
8. AZ risponde del reato di cui al capo F1) (art. 73, con l'attenuante del quinto comma, commesso il 4-2-2008), per aver ricevuto da De AN un quantitativo imprecisato di cocaina.
9. L'avv. L. IO deduce nel suo interesse vizio di motivazione in quanto l'affermazione di responsabilità sarebbe stata basata su una telefonata intercettata e su due incontri tra i predetti con consegna di assegni, peraltro non rinvenuti, non necessariamente relativi -la telefonata e gli incontri- a sostanza stupefacente di cui si ignorano sia la qualità che la quantità. Inoltre la successiva telefonata tra De AN e la moglie confermerebbe quanto sopra in quanto il predetto dava direttive per la restituzione del residuo dello stupefacente 'che con quanto sequestrato copriva l'entità della sua detenzione'. 10. DE TI risponde di partecipazione all'associazione sub A) dei fratelli AS, e di una serie di reati fine ex art. 73 TU stupe. (capi B1, D, E, F, K1, L1, M1, N1, P, R, U, W, X), nonché di detenzione di arma comune da sparo ceduta al D'EL (capo EE). 11. Con il ricorso a firma dell'avv. L. IO si eccepisce il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al reato associativo in quanto a) i rapporti con i fratelli AS erano circoscritti ad un periodo di tempo molto limitato (gennaio 2008/6-3-2008, quando De AN era stato arrestato), nel quale erano stati effettuati acquisti anche da terzi;
b) la ricezione della droga in conto vendita non era significativa di appartenenza al sodalizio ma dipendeva dalla qualità di tossicodipendente del prevenuto;
c) priva di significatività, perché frutto di millanteria e non seguita da fatti concreti, era la telefonata tra la madre del De AN e il AH, in cui, all'affermazione della prima di non avere soldi da inviare al figlio detenuto, il secondo aveva risposto 'ora glieli mandiamo noi'. 12. FE MI e IA RE, che rispondono di reati di cui all'art. 73 TU stupe., hanno proposto ricorso con unico atto a firma dell'avv. M. di Mattia. 13. Con il primo motivo, comune ad entrambi, deducono violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità in ordine ai brogliacci delle intercettazioni sui quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità osservando che una parte della giurisprudenza di legittimità li ritiene inutilizzabili ai fini della decisione. 14. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, in assenza di elementi ostativi e in presenza del riconoscimento delle generiche. 15. Il terzo e quarto motivo, relativi alla sola IA, investono rispettivamente la qualificazione giuridica del fatto, da individuarsi nell'art. 379 cod. pen. in presenza di un suo intervento, quale convivente del FE affetto da gravi difficoltà vocali, diretto esclusivamente ad assicurare il profitto del reato, comunicando a terzi quello che le veniva riferito dal marito, e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in quanto si era limitata a rispondere a telefonate dirette al marito, di contenuto neutro rispetto al reato. 16. Vi è poi un motivo che riguarda esclusivamente il FE, inerente al mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva nonostante il carattere risalente dei precedenti, uno solo dei quali coevo, e nonostante l'ammissione dei fatti e il comportamento successivo. 17. Con l'ultimo motivo entrambi i ricorrenti deducono errata valutazione dei parametri ex art. 133 cod. pen. e quindi eccessività della pena per essere stata valorizzata soltanto la gravità dei fatti senza tener conto degli ulteriori elementi di cui ai numeri 1, 2 e 3 della norma indicata. 18. D'LI, chiamato a rispondere dei reati sub N1 (art. 73, in data 30-1-2008) e EEI (detenzione di una pistola da guerra, derubricata in arma comune da sparo), con il ricorso a firma dell'avv. P. Barone si duole esclusivamente, sotto il profilo tanto dell'erronea applicazione di legge che della illogicità della motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. osservando che, mentre entrambe le sentenze avevano riconosciuto il carattere accessorio del suo ruolo (si sarebbe limitato a condurre a bordo del proprio scooter il cognato De AN sul luogo in cui questi aveva gettato oltre 800 grammi di cocaina ricevuti da NE per disfarsene all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine), quella impugnata aveva poi incongruamente escluso l'attenuante per le modalità e circostanze dei fatti e il quantitativo della sostanza. 5 19. DI risponde del reato sub AA) (alcuni episodi di detenzione e cessione a RB CA di sostanza stupefacente), con riconoscimento dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 TU stupe.. 20. Il ricorso dell'avv. A. Bucci è articolato in due motivi. 21. Il primo investe con la censura di violazione di legge il mancato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati commessi successivamente a quelli in esame, in quanto la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che tra gli uni e gli altri vi era stato, oltre ad un considerevole lasso temporale, anche la frattura rappresentata dall'arresto, invece avvenuto, secondo il ricorrente, dopo sia i primi che i secondi. Inoltre non si era tenuto conto di tutta una serie di altri elementi a sostegno della unicità del disegno criminoso, non ultimo lo stato di tossicodipendenza del prevenuto. 22. Il secondo motivo investe con la censura di vizio motivazionale la mancata concessione di attenuanti generiche, ancorata esclusivamente alla gravità del reato e al contesto criminale. 23. Il ricorso a firma dell'avv. F. Viglione nell'interesse di CI, che risponde dei capi ]), Z) Z1) (il primo dei quali relativo al concorso con la CA nell'importazione dei 69 ovuli di cocaina dal Sudamerica, gli altri a una serie di episodi di detenzione a fini di spaccio o di cessioni di stupefacenti), attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale si lamenta mancanza di motivazione sulle doglianze specificamente formulate con l'appello quanto al diniego di generiche, alla mancata esclusione della recidiva, all'entità dell'aumento per la continuazione e più in generale alla misura della pena. Secondo il ricorrente, la corte si sarebbe sottratta all'obbligo di motivare i vari profili prospettati, effettuando un unico ed indifferenziato richiamo all'indubbia gravità dei fatti. 24. FF risponde dei reati di cui ai capi G) (l'associazione), H) (l'importazione di kg. 1,876 di cocaina in data 29-1-2008), K), L), M), N) (cessioni a De AN e nell'ultimo caso anche a D'EL di quantitativi di cocaina tra un etto ed un chilo). 25. Con ricorso a firma dell'avv. V. Mennella, si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione esclusivamente al reato di cui all'art. 74 TU stupe. (capo G) eccependo, quanto ai tre elementi valorizzati nelle sentenze di merito, che il suo rapporto con il OM non era stato esclusivo perché questi manteneva in contemporanea contatti anche con altri destinatari italiani;
le importazioni dal Sudamerica non erano state frequenti essendone contestate solo due;
l'esistenza di tecniche di importazione collaudate era smentita dal fatto che, in occasione del secondo episodio, le modalità dell'azione e dei pagamenti erano state concordate ex novo. 6 26. HO risponde del capo A (associazione fr.lli AS) e di una serie di reati fine in materia di stupefacenti (B1, C1, 01, T, U, W, X). 27. Il ricorso personale investe l'affermazione di responsabilità soltanto per il capo A) lamentando violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'esistenza dell'associazione e della partecipazione ad essa, in mancanza degli elementi sintomatici del pactum sceleris, quali l'apprezzabile durata, la ripartizione dei ruoli e la divisione degli utili, in quanto la collaborazione tra gli asseriti soci avrebbe riguardato soltanto la fase dell'importazione e comunque il ricorrente avrebbe agito in proprio acquistando anche da terzi, versando sempre in difficoltà economiche e risultando coinvolto in episodi relativi a piccole quantità di droga. 28. Con una seconda doglianza il AH lamenta il diverso e più sfavorevole aumento per la continuazione praticatogli rispetto a posizioni simili alla sua, aumento comunque immotivato. 29. SI TI, che risponde dei capi B e C (cessione rispettivamente di 27 chili di hashish e di 3 chili di cocaina al gruppo AS tramite AH), ricorre tramite il difensore avv. P. Seminara deducendo, con un primo motivo, irragionevolezza della motivazione in ordine alla sua identificazione quale interlocutore telefonico del AH, basata esclusivamente sulle dichiarazioni della coimputata, separatamente giudicata, IU IN -la quale aveva dichiarato che l'utilizzatore dell'utenza telefonica a lei intestata era il convivente IN-, senza tener conto, da un lato, che il rapporto di convivenza non risultava da alcun elemento, dall'altro che la donna aveva reso dichiarazioni contraddittorie, animate da intenti autodifensivi, per di più smentite dal AH che aveva attribuito l'incontro con lei all'esigenza di consegnarle una dose di cocaina (come da atto allegato al ricorso), versione, questa, illogicamente ritenuta non verosimile in sentenza sul rilievo che l'elevata posizione del AH nel gruppo AS sarebbe stata incompatibile con lo spaccio al minuto di una dose alla IN, dal momento che il capo 01) ascrive al AH un serie di episodi di piccolo spaccio, anche di due grammi. 30. Con una seconda doglianza era dedotto un ulteriore vizio di logicità motivazionale per mancata considerazione delle risultanze che evidenziavano che i due chili circa di cocaina sequestrati al De AN il 6-2-2007 (rectius 2008) quando era stato arrestato, erano il residuo non già di una fornitura del IN all'associazione AS, ma piuttosto di accertate forniture, per oltre tre chili (ivi compreso un chilo gettato via ma verosimilmente recuperato), di cui ai capi di imputazione contestati al de AN ed al NE (K1, L1, M1 ed N;
K, L, M, N) e non oggetto di appello, ad opera appunto del NE che costituiva il canale di approvvigionamento del gruppo 7 in quel periodo. La corte del territorio non aveva tra l'altro considerato la telefonata 31-1-2008 delle ore 10,18 (N. 1973 in RIT 63/08) -il cui testo era allegato al ricorso-, con la quale De AN comunicava al TT di essere in procinto di ritirare dal NE un chilo di cocaina. 31. Il terzo motivo di ricorso investe, in via subordinata, il trattamento sanzionatorio con le censure di violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo della disparità di trattamento con altri imputati. 32. Quanto all'aumento per la continuazione con il capo B (i 27 chili di hashish), si osservava che esso era stato determinato in anni due e mesi nove, mentre quello praticato per lo stesso reato al AH era di anni uno e mesi sei e al De AN di mesi 11, ulteriormente ridotto in appello grazie al riconoscimento in appello della continuazione con fatti già giudicati. 33. Quanto alla riduzione per le generiche, si eccepiva che essa era stata effettuata nella misura di un ottavo, mentre per il AH di oltre un quarto, e il De AN aveva beneficiato di un trattamento sanzionatorio ancora più favorevole sempre grazie alla continuazione con altra sentenza già irrevocabile. 34. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza senza o, in subordine, con rinvio. 36. SS, che risponde degli episodi di spaccio di cocaina di cui ai capi Q) ed R), con il riconoscimento del fatto lieve, ha proposto ricorso tramite gli avv. M. Mulas e M. Calisse deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per essere state valorizzate in senso accusatorio - per di più in termini di verosimiglianza e non di certezza e facendo leva sul suo stato di recidivo specifico-, conversazioni telefoniche intercettate con il De AN -i cui brogliacci non erano stati tra l'altro trascritti- dalle quali risultavano soltanto contatti finalizzati ad acquisto di droga per suo uso personale, in presenza di condizioni personali, familiari e sociali che contraddicevano la qualifica di spacciatore. 37. Il vizio era ravvisato anche laddove, senza precisare il rapporto di coordinamento con il De AN, non si era tenuto conto che i contatti del RO con questi si collocavano nel 2008, per il limitato periodo di tre mesi, nonostante che le indagini sui fratelli AS, capi dell'associazione in cui il De AN era inserito, fossero iniziate nel 2006. Da ultimo la deduzione del vizio investe pure la mancata precisazione dei quantitativi di stupefacente oggetto di imputazione e il mancato accertamento della qualità degli stessi, sì da non potersi escludere l'inoffensività della condotta e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di reato impossibile. 0 0 8 38. RB CA risponde del capo ] (importazione in concorso con EC e con il corriere GA, di 69 ovuli di cocaina) e di quello sub Z1 (una serie di episodi di detenzione a fini di spaccio e di cessione). 39. Il ricorso a firma dell'avv. S. Valenza investe soltanto il primo reato e deduce carenza assoluta di motivazione sul rigetto del primo motivo di appello. La corte territoriale aveva ritenuto la partecipazione all'importazione sulla base di una telefonata intercettata tra l'imputata e l'ex marito NA in cui la prima dichiarava di aver ricevuto un mese prima una fornitura di droga dall'estero sotto forma di ovuli ingoiati dal corriere e poi evacuati, e di essere in attesa di un'altra. Telefonata che, anche perché intervenuta appunto con l'ex marito, era stata ritenuta in sentenza non attribuibile a millanteria. Secondo la ricorrente, che non contesta la sussistenza dell'importazione, il riferimento alla qualità dell'interlocutore NA era irrilevante al fine dell'interpretazione della telefonata, mentre la tesi della millanteria era in linea con il fatto che essa avesse parlato in prima persona attribuendosi il possesso dello stupefacente che poi era terminato. Comunque non era stato precisato il suo ruolo nel fatto. 40. JO NO TE OB risponde del capo FF) per concorso in cessione di circa 850 grammi di cocaina. 41. L'avv. A. Bucci deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità e al diniego di attenuanti generiche. 42. Sotto il primo profilo osservava che la prova del concorso con AR PE RO alla cessione di droga a AN LI era stata ravvisata in un dato - che cioè la donna avrebbe consegnato la sostanza all'acquirente 'su indicazione del EY'- inesistente negli atti processuali e desunto soltanto dalla presenza in loco dell'imputato. In secondo luogo era meramente generico il rilievo della corte che la fuga in autovettura non fosse propria di chi aveva fornito soltanto un passaggio. Né poteva costituire riscontro la circostanza che un'altra successiva fornitura proveniente dal Venezuela - di cui non era provato alcun rapporto con l'imputato- dovesse essere consegnata nella via dove questi abitava. Inoltre era stata esclusa la qualificazione del reato sub art. 378 cod. pen. solo per essere il EY un pregiudicato. 43. Sul diniego delle generiche la corte romana aveva fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado senza una valida motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del LA merita nel complesso rigetto. 9 2. I primi due motivi, intesi a porre in dubbio la finalità di cessione a terzi dello stupefacente oggetto dei due acquisti contestati, esplicitano la loro inconsistenza a fronte della logica valorizzazione in sentenza, per il primo episodio, della conversazione tra NO e HE FE nella quale il prevenuto, facendo riferimento a propri debiti pregressi, proponeva il differimento della consegna da parte di AH della droga a lui destinata con lo scopo di definire contemporaneamente la situazione debitoria in sospeso, per il secondo del fatto che NO, ricevuti i 300 grammi di cocaina dal AH, aveva contattato immediatamente il ristoratore De AN concordando con questi un appuntamento per la cena, peraltro realizzatosi a casa dell'imputato alle ore 16. 3. A fronte della in\equivoca significatività di tali risultanze, del tutto condivisibile risulta la conclusione della corte territoriale secondo cui le pendenze debitorie del NO verso il fornitore, e la correlata esigenza del primo di farsi pagare dai propri clienti onde soddisfare le pretese dal secondo, attestavano consistenti rapporti risalenti e stabili, e quindi mal si conciliavano con l'asserito rapporto fornitore/tossicodipendente, pur in assenza di esiti positivi delle perquisizioni, essendo tra l'altro illogico, secondo l'id quod plerumque accidit, da un lato che il fornitore sia disposto a far credito al tossicodipendente, per sua natura inaffidabile, dall'altro che questi suggerisca, anziché l'anticipazione, il differimento di una consegna di cocaina.
4. Quando al quantitativo della seconda cessione, i dubbi sollevati dal ricorrente investono materia -l'interpretazione delle intercettazioni- di esclusiva competenza del giudice di merito, che l'ha correttamente esercitata facendo leva sul ricorrente riferimento, nelle conversazioni, al numero tre, e al numero trecento, con ragione ritenuto allusivo a trecento grammi di cocaina alla luce del contesto complessivo dei rapporti di dare avere tra i loquenti.
5. Sotto altro versante, l'assunto del ricorrente per il quale mancherebbe la prova dei contatti del NO con i propri clienti, è smentito da quelli con il ristoratore De AN, al cui proposito la corte romana non ha mancato di acutamente evidenziare l'inverosimiglianza dell'appuntamento per la cena tenutosi alle ore 16, desumendone l'utilizzo di linguaggio in codice allusivo alla cocaina oggetto del capo Y1), appena ricevuta dal NO. Né, a smentire tale conclusione, basta lo stralcio di telefonata riportata, fuori contesto, nel ricorso, dove peraltro il riferimento all'arrivo di una 'macchina' -termine non nuovo al linguaggio criptico in uso tra coloro che commerciano stupefacenti- non è certo idoneo di per sé a corroborare la tesi difensiva.
6. Discende da quanto sopra l'infondatezza anche della censura di vizio motivazionale dedotta con il terzo motivo in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve, alla stregua delle modalità della condotta e delle quantità di cocaina valorizzate dalla corte.
7. Non hanno maggior consistenza le questioni in punto trattamento sanzionatorio (aumento di pena per la recidiva e diniego di attenuanti generiche) motivatamente 10 rigettate in sentenza mediante richiamo alla gravità dei fatti e al loro inserimento in un contesto criminale di rilievo.
1. Il gravame del AZ è inammissibile per manifesta infondatezza, involgendo tra l'altro questioni di puro merito, di competenza dei giudici di primo e secondo grado, che le hanno affrontate e risolte con motivazione immune da vizi logici.
2. Di visibile inconsistenza è infatti lo sforzo di insinuare il dubbio circa l'effettivo contenuto della telefonata e, quindi, circa le ragioni degli incontri tra il TT ed il De AN, a fronte di chiari riferimenti da parte del secondo, evidenziati dai giudici di merito, al possesso di un rilevante quantitativo di droga e alla disponibilità alla cessione al primo di una parte di esso dietro consegna di tre assegni, il cui mancato ritrovamento, valorizzato dal ricorrente, poco conta a fini difensivi se è vero, come evidenziato anche nella sentenza di primo grado, che il De AN, in un colloquio in carcere con la moglie, si preoccupava proprio di conteggiare l'importo di titoli provento di spaccio.
3. Senza contare, ad ulteriore conforto della reale, e correttamente ritenuta, natura del rapporto intercorso, che la moglie del De AN, dopo l'arresto di questi, si era premurata, come risulta a pag. 70 della sentenza impugnata, di chiamare il TT per invitarlo a disfarsi della scheda telefonica mediante la quale aveva avuto contatti con il marito arrestato, invito inspiegabile se i rapporti fossero stati leciti.
4. Né risulta chiara la funzionalità in senso favorevole alla posizione del ricorrente, della telefonata, evidenziata nel gravame, tra De AN e la moglie con la quale il primo invitava la seconda alla restituzione del residuo quantitativo di cocaina, non rinvenuto dalla forze dell'ordine e quindi non sequestrato in occasione del suo arresto.
1. Il ricorso del DE TI è inammissibile.
2. La censura espressa dal ricorrente, benché prospettata come vizio della motivazione, si sviluppa in realtà nell'orbita delle censure di merito;
a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza, trascurata, ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante, di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, tale cioè da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, l'iter argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Egli infatti si limita a contrapporre la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa (e cioè di aver avuto con i fratelli AS rapporti non esclusivi e limitati nel tempo, essendo un tossicodipendente) a quelle fatte proprie dal giudice di merito, al quale soltanto incombe tale compito -non potendo assolverlo il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggerita dal ricorrente-, che le ha nella 11 specie congruamente giustificate con riferimento al plausibile significato delle prove legittimamente acquisite.
3. Invero, contrariamente all'assunto del De AN, la sentenza risulta aver motivato con argomenti immuni da vizi logici i privilegio accordato alla versione accusatoria, valorizzando a)il suo inserimento nel gruppo AS dal novembre 2007, b)la circostanza che anche il contatto diretto con il NE fosse stato mediato per il tramite di US AS, c)il fatto che la cessione in conto vendita è tipica di affiliati ad associazione, essendo per di più inverosimile che un tossicodipendente maneggi quantitativi rilevanti di sostanze (quali 27 chili di hashish e 3 di cocaina, oggetto di contestazione nei reati fine;
2 chili di cocaina e 10 panetti di hashish, sequestrati al momento dell'arresto).
4. Paradossalmente favorevole all'impianto accusatorio è poi l'argomento speso da ultimo nel ricorso, costituendo ulteriore prova del legame di solidarietà che avvinceva De AN al sodalizio la promessa da parte del AH alla madre dell'imputato di assistenza al figlio detenuto.
1. I ricorsi FE e IA meritano rigetto.
2. La giurisprudenza evocata nel primo motivo del gravame a favore della tesi dell'inutilizzabilità ai fini della decisione dei c.d. brogliacci delle intercettazioni (Cass. 47891/2004), è superata dall'indirizzo successivo di questa corte per il quale, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare anche le trascrizioni sommarie compiute dalla PG (i brogliacci appunto) in virtù del canone ermeneutico generale per il quale in tale tipo di giudizio sono utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del PM (Cass. 16823/2010). Del resto l'assenza della trascrizione, ove quest'ultima non sia stata richiesta dalle parti, non comporta né la nullità né l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in quanto la prova, o fonte di prova, è rappresentata dalla registrazione fonica della quale il difensore, ex art. 268 comma 8, cod. proc. pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico (Cass. 10890/2005).
3. La risalente decisione citata dai ricorrenti (Cass. 9820/1995), poi, non porta acqua al loro mulino contenendo, tra l'altro proprio in relazione ai brogliacci, l'affermazione del principio che il problema di utilizzazione delle trascrizioni è ontologicamente insussistente integrando la trascrizione un'operazione di secondo grado diretta a trasporre graficamente il contenuto delle registrazioni, mentre può denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate. Poiché nella specie manca tale doglianza, con correlata prospettazione di un esito processuale alternativo a quello di cui alla sentenza impugnata, la censura si risolve comunque, nella migliore delle ipotesi per l'imputato, nella denuncia fine a se stessa di una del tutto eventuale violazione di norme alla cui 12 rimozione non sussiste un interesse autonomamente tutelabile (Cass. 17-1-2007 n. 69, PG
contro
Civita).
4. Né ha maggior attinenza al caso in esame il richiamo all'indirizzo espresso dal giudice delle leggi nella pronuncia n. 336/2008, che ha stabilito l'incostituzionalità dell'art. 268 cod. proc. pen. laddove, con lesione del diritto di difesa, non prevede, non consentendo l'accesso alla prova diretta rappresentata dalle registrazioni, che il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni utilizzate ai fini dell'emissione di un'ordinanza cautelare basata sul contenuto del brogliacci. Infatti nella specie la trasposizione non risulta essere stata richiesta.
5. Il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità, oggetto del secondo motivo, è incensurabile in questa sede perché giustificato dalla gravità e modalità dei fatti caratterizzati da numerosi contatti con vari tossicodipendenti, nonché dall'adozione di un sistema di videosorveglianza installato all'ingresso dell'abitazione della coppia per gestire al meglio l'attività di spaccio- e dall'inserimento in un contesto criminale di rilievo.
6. Privi di fondamento sono il terzo ed il quarto motivo che, esclusivi alla posizione IA, sono intesi ad accreditarle un ruolo di mero favoreggiamento o almeno di minima importanza, trascurando che il favoreggiamento è ipotesi residuale rispetto al concorso nel reato, nella specie ritenuto dalla corte romana alla stregua della piena e sistematica condivisione per cinque mesi da parte della prevenuta, risultante dalle intercettazioni corroborate dal ritrovamento nella comune abitazione di 133 grammi di cocaina, 20 di hashish, un bilancino, 450 euro- di tutte le fasi dell'attività criminosa del compagno FE (dal procacciamento della droga, alla vendita al dettaglio, al recupero dei proventi della stessa), del quale la donna non era dunque mero nuncius, né concorrente marginale, non essendo il suo ruolo, per quanto sopra, di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Cass. 835/2012).
7. La censura inerente al solo FE di mancato giudizio di prevalenza delle generiche e quella, comune ad entrambi, di eccessività della pena, in parte generiche, sono comunque infondate a fronte della professionalità del sistema di spaccio, accompagnato da accorgimenti per il controllo dell'accesso all'abitazione e dall'inserimento in un contesto criminale di rilievo, riconosciuta in sentenza ad entrambi.
1. Il ricorso nell'interesse del D'LI è infondato e va disatteso. minima2. Le censure in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione si scontrano sia con la nozione che di tale attenuante ha da tempo elaborato la giurisprudenza di legittimità -la quale postula un'efficacia causale dell'apporto del concorrente così limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato-, sia con la 13 ricostruzione in fatto del contributo dell'imputato all'acquisto dal NE di oltre 800 grammi di cocaina. Contributo ravvisato non solo, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, nell'aver dato un passaggio al cognato De AN al fine del tentativo di recupero dello stupefacente gettato via alla vista dei carabinieri, ma nella ricostruzione della partecipazione alle operazioni di ricerca, sulla base degli esiti delle intercettazioni, in chiave di pieno e consapevole concorso con il cognato al precedente acquisto del notevole quantitativo di droga. A fronte di che sfuma qualunque possibilità di qualificare l'intervento del D'EL come accessorio, o marginale, o trascurabile sotto il profilo della efficienza causale.
1. Il ricorso del DI è in parte fondato.
2. L'esame della sua posizione giuridica attesta in effetti un arresto in data 7-5-2009, in occasione dei fatti poi giudicati con sentenza 19-5-2009 del Tribunale di Roma divenuta irrevocabile. Il 26-1-2010 egli era tratto in arresto in virtù dell'ordinanza cautelare emessa per i fatti oggetto del presente procedimento. Entrambi gli arresti ai sono dunque successivi tanto ai primi quanto secondi fatti, in difetto di un arresto intermedio atto a costituire quella frattura per contro valorizzata dalla corte romana, congiuntamente con altri elementi, al fine di escludere l'unicità del disegno criminoso.
3. Ciò consiglia l'annullamento della sentenza sotto il profilo del diniego della continuazione, da riesaminare anche alla luce dello stato di tossicodipendenza.
4. Resta assorbita la doglianza inerente alla mancata concessione di attenuanti generiche.
1. Il ricorso del CI, limitato al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.
2. La sentenza si sottrae all'addebito di aver unitariamente motivato, trascurando le specifiche doglianze formulate con l'appello, i vari aspetti di detto trattamento. Invero la sintesi dei motivi di appello effettuata a pag. 78 della sentenza impugnata dimostra che essi, a sostegno delle richieste, facevano sempre leva sulla tossicodipendenza e sulle condizioni di vita familiare e personale del EC, invalido e gravemente malato. Con ragione, quindi, la corte controbatteva che ciò era irrilevante sotto tutti i profili sanzionatori in presenza dell'indubbia gravità dei fatti, uno dei quali l'importazione dei 69 ovuli di cocaina dal Sudamerica, né nel ricorso si rinvengono spunti di novità atti ad inficiare tali conclusioni.
1. Il ricorso nell'interesse del FF merita rigetto.
2. Sono inconducenti tutti i tentativi del ricorrente di svalutare i tre asserti intorno ai quali ruota l'affermazione di responsabilità per il reato associativo.
3. Sotto il profilo della non esclusività del suo rapporto con il latitante OM, la corte del territorio non ha mancato di evidenziarne, con logica argomentazione, l'irrilevanza 14 al fine di escludere la partecipazione al sodalizio diretto dal predetto, attribuendo al ruolo di spicco di quest'ultimo la capacità di mantenere contemporaneamente contatti con diversi referenti italiani.
4. Invano, poi, il ricorrente tende a sminuire la portata del dato costituito dalle importazioni di droga dal Sudamerica grazie al collegamento con il OM, sul rilievo che esse non sarebbero state frequenti. Per quanto in effetti ne siano contestate due, una delle quali separatamente giudicata, risulta dalla sentenza di primo grado -la quale, in virtù del generale canone ermeneutico della necessaria congiunta valutazione delle sentenze di primo e secondo grado ove conformi, integra quella di secondo grado ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione- l'esistenza di numerose transazioni monetarie (ventidue tra il settembre 2007 e il febbraio 2008) in massima parte verso stati del Sudamerica, attribuite a pagamenti di forniture di cocaina in quanto non giustificate da lecita causale. Di dette transazioni erano sequestrate presso il NE le relative ricevute per un importo complessivo di oltre 90.000 euro, nove delle quali a nome, quale 'mandatario' ovviamente fittizio, dell'anziana nonna della coimputata TT, NA AR.
5. Il che tra l'altro conferma l'esistenza di collaudate tecniche di importazione ritenuta dai giudici di merito, non smentita dal fatto che, in occasione del secondo episodio contestato, sarebbero state mutate le modalità dell'azione e dei pagamenti, essendo ciò plausibilmente da attribuire al fatto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, una importazione intermedia non era andata buon fine.
1. Il ricorso del HO è inammissibile.
2. Il primo motivo ripercorre, senza introdurre significativi elementi di novità, analoga doglianza prospettata con l'atto di appello in punto di sussistenza dell'associazione con a capo i fratelli AS e di partecipazione ad essa dell'imputato, investendo aspetti valutativi delle risultanze di specifica ed esclusiva competenza del giudice di merito, il quale l'ha ineccepibilmente esercitata, alle pagine 45, 46 e 47 della sentenza impugnata, con motivazione in parte originale, in parte di condivisione e di valorizzazione di quella del Gip, argomentando come i singoli reati fine ascritti al AH, non contestati, integrassero, alla stregua delle fonti probatorie (in particolare intercettazioni telefoniche tra US AS e i suoi stretti collaboratori AH e De AN), segmenti di una condotta illecita assai più ampia caratterizzata dallo stabile ricorso all'approvvigionamento e dalla ripartizione dello stupefacente fra diversi soggetti a fini di spaccio in virtù di precise direttive per la disciplina delle varie fasi, soprattutto quella di riscossione dei corrispettivi, nella quale il ruolo dell'imputato, per quanto subalterno, era stato particolarmente attivo.
3. E' quindi manifesta l'infondatezza degli assunti del ricorrente quanto: a) alla mancanza di apprezzabile durata del contributo, che risulta invece esteso dal 15 dicembre 2007 al novembre 2008; b) alla ripartizione dei ruoli e alla divisione degli utili, essendo meramente assertivo, oltre che contrastato dalle risultanze di cui sopra, che la collaborazione tra i soci avrebbe riguardato soltanto la fase dell'importazione e che per il resto il ricorrente avrebbe agito in proprio, a fronte di un suo ruolo, accertato attraverso le intercettazioni, tanto di spaccio che di recupero dei proventi anche dello spaccio altrui, sempre dietro precise direttive dei AS e con obbligo di rendiconto agli stessi;
c) al coinvolgimento in episodi relativi a piccole quantità di droga, clamorosamente smentito dalla movimentazione, oggetto dei numerosi reati fine non oggetto del ricorso, di quantitativi di droga di assoluto rispetto (fino a 3 chili di cocaina e a 27 chili di hashish).
4. Aspecifica, e comunque di visibile inconsistenza, è poi la seconda doglianza con la quale si lamenta, da un lato, il diverso e più sfavorevole aumento per la continuazione praticato al AH rispetto a non meglio precisate posizioni simili alla sua, dall'altro il difetto di motivazione di tale aumento, a fronte del richiamo, in sentenza, alla gravità dei fatti, al loro contesto e alla ricaduta ambientale degli stessi.
1. Il ricorso del TI merita parziale accoglimento.
2. In ordine al primo motivo, inerente alla sua identificazione quale utilizzatore, in quanto compagno della IN, ballerina in un locale notturno, dell'apparecchio telefonico cellulare della donna, il cui monitoraggio aveva evidenziato contatti con il AH da parte di un soggetto di sesso maschile chiamato A' (plausibile abbreviazione di MA, nome di battesimo del IN), si osserva che il dato dell'utilizzo del cellulare, al di là del rapporto di convivenza o meno tra i due, emerge dalle dichiarazioni della donna, coimputata separatamente giudicata, già correttamente ritenute sul punto attendibili e non necessitanti di riscontri in quanto la stessa non risulta chiamante in reità o in correità del IN. Né le dichiarazioni spontanee del AH, comunque sospette per la loro portata autodifensiva circa la ragioni dell'incontro con la IN, sono idonee a smentire l'identificazione nel prevenuto del A' suo interlocutore telefonico. La doglianza in esame risulta quindi priva di fondamento.
3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
4. L'iter argomentativo della sentenza impugnata, partendo dal sequestro al De AN dei due chili di cocaina in data 6-2-2008, procede a ritroso alla ricostruzione, attraverso l'analisi delle intercettazioni, del ritiro del maggior quantitativo di tre chili da parte del De AN presso il forno dei fratelli AS nel pomeriggio del 4-2-2008, e quindi, sempre a ritroso, sulla base della concatenazione degli eventi e dei rapporti IN/IN/AH -risultanti dalla nota informativa dei CC. di Ostia 3-9-2009, peraltro non esplicitamente analizzati-, della provenienza di tale quantitativo dal IN, che, 16 tramite la IN, lo avrebbe consegnato, la sera del 31-1-2008, al AH il quale lo avrebbe poi recapitato ai AS.
5. Premesso che per scelta investigativa il AH non venne sottoposto a controlli nell'immediatezza della ritenuta consegna della cocaina da parte della IN, alla certezza del passaggio della sostanza, attraverso i f.lli AS, al De AN, non si accompagna pari certezza quanto alla cessione dalla IN -e, per essa, dal IN- al AH. Infatti tale conclusione è stata ancorata dai giudici di primo e secondo grado anche al rilievo logico che nel periodo 31 gennaio/2 febbraio 2008 non risultavano approvvigionamenti da parte dei f.lli AS da fonti diverse, trascurando però di considerare la telefonata intercettata il 31 gennaio 2008 alle ore 10.18, la cui trascrizione è allegata al ricorso del IN, tra De AN e TT nella quale, dopo un cenno alla disavventura della droga di provenienza dal NE gettata via a causa dell'intervento delle forze dell'ordine, parrebbe che il De AN espliciti il proposito di recarsi dal NE per acquistare dell'altro stupefacente (al quale sembra riferirsi l'espressione 'mi vado a comprà l'altro telefonino che era rimasto, capito?'). Ciò, in assenza di valutazione della conversazione in parola nonostante la relativa doglianza formulata con l'appello, integra vizio di motivazione idoneo ad incrinare la conclusione dei giudici di merito circa il mancato approvvigionamento del gruppo AS da altre fonti in quel periodo, anche considerato che nel mese di gennaio 2008, fino al giorno 30, risultano plurime forniture da parte del NE al sodalizio, non contestate neppure da quest'ultimo, il cui ricorso, come sopra evidenziato, riguarda soltanto il reato associativo.
6. L'annullamento della sentenza limitatamente al capo C) ascritto al IN, con rinvio ad altra sezione del giudice a quo, assorbe gli ulteriori motivi inerenti al trattamento sanzionatorio che, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle posizioni similari di AH e di De AN, meriteranno peraltro attenta considerazione.
1. Il ricorso del SS è infondato e va disatteso.
2. Esso reitera la tesi dell'acquisto a fini di consumo personale ignorando le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata, a pag. 59, ha evidenziato come dalle intercettazioni telefoniche con il De AN risultassero invece rapporti finalizzati allo spaccio: valutazione in fatto del significato delle intercettazioni che, riservata al giudice di merito, è incensurabile sulla sola base di mere asserzioni contrarie del ricorrente. Né la corte romana ha mancato di osservare che tali risultanze rendevano irrilevanti le qui nuovamente richiamate condizioni personali (tossicodipendenza) e sociali, tenuto anche conto della presenza di precedenti specifici.
3. E' pure già stata evidenziata nella pronuncia di secondo grado l'inconferenza tanto dell'asserita contraddittorietà tra la collocazione nel 2008 dei contatti del RO 17 con il De AN e l'inizio nel 2006 delle indagini sul gruppo AS -sul rilievo che gli elementi a carico del ricorrente emergevano, a prescindere dalla preesistenza dell'associazione nella quale comunque RO non era inserito, da telefonate che lo riguardavano intercettate per l'appunto nel 2008-, quanto della mancata precisazione dei quantitativi di stupefacente oggetto di imputazione (correttamente valutata ai fini del riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve) e del mancato accertamento della qualità delle sostanze, in quanto, pur trattandosi di droga c.d. parlata, il contesto di riferimento -contatti con un'associazione che movimentava rilevanti quantitativi di stupefacenti- portava ad escludere un'ipotesi di reato impossibile.
1. Il ricorso nell'interesse di RB CA merita rigetto.
2. Con argomenti meramente congetturali e comunque inconsistenti, la ricorrente, a fronte della chiara confessione telefonica all'ex marito NA di essere stata coinvolta nell'importazione di cocaina di cui al capo J, ricevuta un mese prima sotto forma di ovuli ingoiati dal corriere peruviano e poi evacuati, e di essere in attesa di un'altra fornitura essendo terminata la droga oggetto della precedente, tende ad accreditare nuovamente la tesi della millanteria e lamenta che questa non sia stata condivisa in sentenza solo valorizzando la qualità di ex marito del suo interlocutore.
3. In realtà la corte ha correttamente ritenuto la tesi della millanteria in sé inverosimile sia per la conoscenza da parte della CA di dettagli che, con essa incompatibili, ne sottintendevano un ruolo attivo nella ricezione della cocaina -le cui vicende risultano dalle telefonate evocate a pag. 80 della sentenza impugnata-, sia per i rapporti con il coimputato EC pacificamente relativi al traffico di stupefacenti, ritenendo il giudizio di inverosimiglianza ulteriormente avvalorato dal fatto che le rivelazioni della donna fossero state dirette all'ex marito, con il quale, dati i pregressi rapporti, sarebbero state inutili ragioni di vanteria.
1. Anche il ricorso nel'interesse di TE OB è da disattendere.
2. Con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità la corte del territorio ha ritenuto sicuri indici di partecipazione del ricorrente alla cessione di cocaina da AR PE RO a AN LI, da un lato la sua presenza al momento della consegna avvenuta dietro sua indicazione (elemento che, lungi dall'essere processualmente inesistente, risulta, come evidenziato in sentenza, dalla nota informativa dei CC. di Ostia in data 3-9-2009, ritualmente acquisita al fascicolo del PM e quindi utilizzabile nel giudizio abbreviato), dall'altro la fuga congiunta del EY e della RO all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine che sequestrarono la sostanza: elementi tutt'altro che generici e pienamente idonei ad escludere la possibilità di sussumere il fatto sub art. 378 cod. pen., come ritenuto dalla corte 18 territoriale che non ha mancato di ricordare anche, ad abundantiam, la qualità di pregiudicato del prevenuto.
3. Mentre il richiamo alla circostanza che un'altra successiva fornitura proveniente dal Venezuela fosse destinata alla consegna nella via dove questi abitava, costituisce all'evidenza elemento di sospetto citato dalla corte romana senza pretese di riscontro alla ricostruzione del reato, già sufficientemente motivata valorizzando il fatto che il ricorrente, come sopra ricordato, aveva accompagnato la RO sul luogo dell'incontro con l'acquirente, aveva dato indicazioni alla stessa per la consegna della droga e si era poi dato a precipitosa fuga con lei all'intervento dei carabinieri.
4. Né il vizio di motivazione sussiste in punto di diniego di attenuanti generiche essendo stato adeguatamente giustificato dai giudici di merito l'uso del relativo potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, rappresentate dalla fuga successiva al reato e dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, pari a circa 850 grammi di cocaina. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorsi TT, De AN, EC e AH seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen, determinandosi in € 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la somma di spettanza della cassa ammende. Il rigetto dei ricorsi NO, FE, IA, D'EL, NE, RO, CA e EY OS determina la condanna di ciascuno dei predetti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma in ordine alle posizioni di NA UC e IN MA, limitatamente per quest'ultimo al reato di cui al capo C) ed al trattamento sanzionatorio;
Rigetta nel resto il ricorso di IN;
Rigetta i ricorsi di NO, FE, IA, D'EL, NE, RO, CA e EY OS e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Dichiara inammissibili i ricorsi di TT, De AN, EC e AH e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26-3-2013 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il consigliere addi - 9 MAR 2013годов о estensore Il Presidente IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carwiel Land 19