Sentenza 3 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E 4 N 8 O S 9 ITALIANA I 1 . / Z ee74317 N 4 A / R REPUBBLICA 6 T 2 D S . I R L . G L P . E A D R T E L B 0 479 0/02 E A B A I D NOM DEL POLO TALAN T D R I 1 A S T E I 3 N T 1 E R A COR SU R MAȚI CA N S . E E Oggetto I N T S A E A TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA M AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 298/01 Dott. Mario CICALA - Presidente Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE - Cron. 10800 - Consigliere Dott. Nino FICO Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 25/01/02 Consigliere Dott. Stefano BENINI C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in E L I 7 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA V I 1 C 3 4 E 7 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope N O I P M legis;
A C ricorrente
contro
CC GORIZIA;
intimata avversO la sentenza n. 261/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il2002 tributaria 302 29/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO TI Gorizia, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere bene- ficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 convertito con modificazioni in legge 24 maggio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, luglio 1984, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione 2 degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d. 1. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ricorso deve essere rigettato in adesione alla Il costante giurisprudenza di questa Corte. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante 1'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in - il quale prevede che le legge 28 febbraio 1986, n. 46 somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR 3 in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SO- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla è dovuto per le spesa, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr Mario Cicala)рай тся (dr. toni Merone) IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista RA AI SENSI DEL DA DA LL TE A ESEN B TA 131 IA . R N E T A M 4