Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 8094
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Sentenza 29 novembre 2011

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Integra il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen.), la condotta di colui che in qualità di Presidente del Consiglio comunale richieda ed ottenga, inducendo in errore il funzionario responsabile del settore preposto agli affari generali dell'Ente, rimborsi non dovuti, in quanto concernenti spese di carattere strettamente personale, attraverso la manipolazione delle ricevute rilasciate dall'ente alberghiero; nè al riguardo rileva l'art. 84 del d.lgs.vo n. 267 del 2000, il quale - prevedendo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute da amministratori pubblici per trasferte imposte dalla funzione o dall'ufficio - indica con chiarezza che le sole spese rimborsabili sono quelle che abbiano un nesso con le finalità dell'Ente nonché con gli scopi della missione demandata al funzionario in trasferta (Nella specie i rimborsi richiesti ed ottenuti concernevano pranzi offerti per fini non istituzionali nonché spese per massaggi, acquisto di costumi da bagno, manicure ecc.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 8094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8094
    Data del deposito : 29 novembre 2011

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