Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7550 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B REPUBBLICA ITALIAN, MATERIA TRIBUTARIA N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 7550/03 LA CORTE S Oggetto S IONE TRIBU TAI Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 7832/99 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 16691 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. SOTGIU Dott. Simonetta Ud. 27/11/02 - Rel. Consigliere ConsigliereD'ALONZO Dott. Michele ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE SONDRIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato STAFFA NICOLA, che lo difende unitamente all'avvocato CAMANNI PIERO, giusta delega a margine;
ricorrente -
contro
PINCHETTI ASSICURAZIONI DI PINCHETTI ALBERTO SAS;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 351/98 della Commissione 4330 tributaria regionale di MILANO, depositata il j -1- 09/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Comune di Sondrio ha chiesto sulla base di un unico Il ' articolato motivo, illustrato da memoria, la cassazione della con cui la Commissione Tributaria sentenza 2-11/9-12/98 diRegionale della Lombardia ha ritenuto che l'attività agente di assicurazione svolta dalla IN Assicurazioni s.a.s. di IN TO dovesse inquadrarsi ,a' fini ICIAP per l'anno 1992, nel settore V (attività di intermediazione del commercio al minuto) invece che nella categoria IX ("professionali e artistiche;
servizi vari") della Tabella allegata al D.I. 2 marzo 1989 convertito con L.24 aprile 1989 n. 144,e che non fosse pertanto dovuta dalla società IN la maggior imposta pretesa dal Comune;
la Commissione Regionale ha ritenuto che l'attività dell'agente assicurativo volta alla stipulazione di polizze assicurative non sia di pura consulenza , ma di intermediazione, e sia col contratto di agenzia, che è tipico quindi compatibile contratto di mediazione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico, articolato motivo, adducendo erronea applicazione del D.L.2 marzo 1989 n. 66 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 1989 n.144, art.1, nonché vizio di motivazione, il Comune ricorrente nel rilevare che la fa riferimentolegge istitutiva dell'ICIAP (D.L.n.66 del 1989) alle categorie professionali definite a' fini IVA, osserva che s.a.s. ha indicato come codice la IN Assicurazioni della propria attività il codice IVA (67202) corrispondente liquidatori indipendenti all'attività di "agenti, periti e se avesse voluto far delle assicurazioni", mentre " commerciale al minuto" avrebbe riferimento all'attività dovuto indicare altro codice. Se è vero che la disciplina dell'agente di assicurazioni è per il contratto di agenzia dall'art.1753 quella dettata c.c., è vero anche che il D.L.vo 15 febbraio 1999 n.65 che ha recepito la disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti di cui alla Direttiva 86/653/CEE del Consiglio 18.12.1986, laddove disciplina i diritti e gli obblighi del dell'agente e del preponente, evidenzia l'attività non commerciale, ma di servizi ausiliari, svolta dall'agente assicurativo, attività in ordine alla quale la Commissione non ha neppure compiutamente motivato il proprio assunto. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Se è vero infatti che la figura dell'agente di assicurazione a' sensi dell'art.1742 C.C., nella più ampia rientra ' categoria degli agenti di commercio, la cui attività è diretta alla promozione della conclusione di contratti nell'interesse di altro soggetto, che può essere sia un produttore di beni che di servizi, è vero anche che tale dimensione civilistica non rileva all'atto dell'inquadramento tabellare ex D. L.n.66/89, in quanto la normativa ICIAP è anzitutto modellata (art.1 1° comma cit.D.L.),per quanto attiene la definizione delle professioni sulla disciplina IVA, e poi gradua la determinazione del tributo con riferimento ai servizi comunali e alla dimensione dell'immobile utilizzato, rispetto al reddito prodotto (C.Cost.238/93). Dunque l'inquadramento tabellare a' fini ICIAP degli Agenti di Assicurazione deve essere stabilito sia tenendo $ presenti i codici IVA di riferimento, che sono differenti per gli agenti e periti di i commercianti di beni e per considerando che le attività ricomprese assicurazioni, sia della Tabella ICIAP (commercio al nel V settore del commercio, bar) riguardano minuto, intermediazione esplicitamente la commercializzazione di "beni di consumo", le cui caratteristiche sono ben diverse dall'attività di "prestazione di servizi", quale quella svolta dall'agente assicurativo nel vasto ambito della intermediazione commerciale (Cass. 9601/2000). L'inquadramento dell'attività degli agenti di assicurazione del IX settore (servizi vari), contiguo ,tra l'altro, a quello delle assicurazioni (✗ settore) è dunque corretto, mentre sarebbe in conferente l'inserimento di tale attività nel V settore (Cass. 6621/2002). Consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può rigetto del ricorso essere decisa nel merito, con introduttivo della contribuente. Non essendovi ancora un indirizzo giurisprudenziale consolidato all'epoca della decisione, appare opportuna la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. POM littömni visokimi Roma, 27 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE 써Sto l ESENTE DA REGISTRAZIONE AT SINGL E P.R. 26/4/1986 N. 11 TAB ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IL CANCELLIERE C Dr. Ennio Amicone ERIA M 1991 15 MAG. IL CANCELE Dr. Ennid Amicone