Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
Il giudice del rito abbreviato al pari di quello del rito ordinario, accertato che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione, deve limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero, non potendo contestualmente pronunciare sentenza di assoluzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la regola di cui all'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen. è applicabile anche al giudizio abbreviato in quanto espressione del principio generale di correlazione tra imputazione e sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3786
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 005901/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) NE NG N. IL 28/04/1961;
avverso SENTENZA del 04/04/2007 GIP TRIBUNALE di ENNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
Udito il difensore Avv. La Malfa.
IN FATTO E DIRITTO
NE AN, imputato dei delitti di falso ideologico in atto pubblico e truffa ai danni di ente pubblico, per aver falsamente dichiarato di non essere direttore sanitario di una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, circostanza che sarebbe stata incompatibile con l'instaurazione ed il mantenimento di un rapporto convenzionale con l'A.U.S.L. di Enna, è stato, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, assolto per insussistenza del fatto dalle imputazioni lui ascritte, poiché il giudice aveva ritenuto che il prevenuto avesse posto in essere un comportamento di rilievo penale diverso da quello descritto nel capo di imputazione, e, in particolare, che avesse realizzato un falso per omissione invece che per commissione;
nell'ambito della motivazione aveva affermato che si sarebbero dovuti trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza in ordine alle citate omissioni. Contro la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta deducendo che il giudice, avendo emesso ordinanza di trasmissione degli atti ex art. 521 c.p.p., non avrebbe potuto pronunciare anche la sentenza di assoluzione in merito al fatto quale originariamente contestato, perché ciò comporterebbe la preclusione dell'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto, diversamente qualificato.
Ha depositato memoria il difensore dell'NE rilevando che il ricorso del P.G. non era fondato in quanto, essendo stato deciso il procedimento in sede di giudizio abbreviato non condizionato, non sarebbe stato possibile al Pubblico Ministero procedere a contestazioni di fatti diversi, di circostanze aggravanti o di fatti nuovi, così che non avrebbe potuto il giudice rilevare la violazione dell'art. 521, e limitarsi ad una trasmissione degli atti al Pubblico Ministero senza decidere sull'imputazione in concreto elevata. Osserva il Collegio che il ricorso del Procuratore Generale distrettuale è fondato. Come ha ritenuto la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, sent. n. 5805 del 23/3/1995, Rv. 201683, ric. P.M. c/Dassogno ed altri;
Sez. 1, sent. n. 1708 del 1.12.1999, Rv. 215338, ric. P.G. e/Serafini; Sez. 6, sent. n. 9743 del 21/1/2004, rie P.G. c/Polidori), il giudice del merito non può trasmettere gli atti al Pubblico Ministero sul rilievo (fondato od infondato) della diversità tra il fatto commesso e quello contestato e, nel contempo, assolvere da quest'ultimo l'imputato, perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione ed il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato;
ma deve limitarsi, ove ravvisi la diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo.
Nè l'esercizio di questo potere - dovere incontra limiti nella natura, di giudizio abbreviato non condizionato, di quello cui aveva avuto accesso l'NE.
Invero la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 36310 del 7/772005, Rv. 232407, ric. Notari ed altri;
Sez. 4, sent. n. 21548 del 23/3/2007, Rv. 236728, ric. Manca) che nel giudizio abbreviato l'opzione dell'imputato di essere giudicato sulla base degli atti di indagine non comporta affatto la inderogabile cristallizzazione del fatto - reato nei termini dedotti nell'atto di imputazione, essendo applicabile anche in tale rito la regola, non specificamente richiamata, ma espressione di un principio generale dell'ordinamento processuale (correlazione tra imputazione e sentenza), da cui consegue il potere - dovere del giudice di disporre con ordinanza, ex art. 521 c.p.p., comma 2, la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nell'atto di imputazione (v., sulla stessa linea, Cass., sez. 1, c.c. 24 maggio 2001, Paonessa;
Cass., sez. 6, c.c. 14 febbraio 2001, Cala;
Cass., sez. 6, u.p. 18 marzo 1998, Curro;
nonché, seppure con riferimento alla previsione di cui all'art. 521 c.p.p., comma 1, Cass., sez. 6, u.p. 26 settembre 1996, Mattina;
Cass., sez. 6, u.p. 21 novembre 1991, Bonanno;
e, relativamente al giudizio abbreviato in appello, Cass., sez. 1A, u.p. 12 novembre 1992, Pieroni).
In definitiva, il Giudice dell'Udienza Preliminare, avendo ritenuto che il fatto era diverso rispetto a quello che era stato contestato al prevenuto avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero senza pronunciare sentenza di assoluzione relativamente al fatto contestato originariamente;
la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio. Peraltro, essendo risultato che il giudice non aveva in concreto provveduto sulla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente, occorre, a seguito dell'annullamento della sentenza, disporre che gli atti siano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per le determinazioni di sua competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 479 c.p., e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2009