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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 535/2024
Il Giudice del lavoro, dott. IE IN, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Bacci, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( .I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 C.F._2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n. 2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 19.3.2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle malattie professionali tendinopatia bil ed epicondilite sx, con condanna dell' CP_1
a corrispondere l'indennità di legge, in rendita o capitale, a decorrere dal giorno della presentazione della domanda in via amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/65
e 149 disp.att. cpc.
2. Con memoria depositata in data 11.9.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 16.4.2025, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “ sia Parte_1 affetto dalle malattie professionali (tabellate) epicondilite sinistra e tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” e “il nesso concausale possa affermarsi comunque con un grado di probabilità qualificata basata sulle effettive innegabili sollecitazioni biomeccaniche subite dagli arti superiori durante gli anni di attività lavorativa svolta dal paziente”. Il CTU ha poi aggiunto “La documentazione in atti, che attesta la presenza della malattia, risale al mese di giugno 2021; il momento di raggiunta consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza delle malattie, della loro possibile origine professionale e del consolidament o dei postumi è collocabile all'epoca della denuncia di malattia professionale del 07.07.2021.
Facendo riferimento alla voce tabellare 232 (esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolotendinee assimilabil i, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità), considerando che nel caso in esame è presente dolore ma l'escursione articolare dei gomiti non è significativamente limitata, la perce ntuale invalidante per
l'epicondilite sinistra è valutabile in un danno biologico pari al 2%. Facendo riferimento alla voce tabellare 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo -tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del dan no derivante dalla limitazione funzionale) e 224 per la limitazione articolare delle spalle, la percentuale invalidante per la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori è valutabile nel 10%. Per unificazione con il precedente riconoscimento del 2% per la MP epicondilite destra riconosciuta da , valutazione complessiva 13%”. CP_1
(così, relazione di CTU depositata in data 18.8.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per l e malattie di cui al presente giudizio, un danno biologico pari al 2% per l'epicondilite sinistra, 10% per la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori e, di conseguenza, l' deve essere CP_1 condannato a corrispondergli un indennizzo complessivo corrispondente al 13%, per unifica con il precedente già riconosciuto.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 ; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale dell e patologie nei termini di cui alla parte motiva, con percentuale invalidante pari al 2% per l'epicondilite sinistra ed al 10% per la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, e condanna l' a corrispondere CP_1 in favore della parte ricorrente l'indennizzo nella misura del 13%, per unifica con il precedente già riconosciuto, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Il giudice del lavoro
IE IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 535/2024
Il Giudice del lavoro, dott. IE IN, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Bacci, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( .I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 C.F._2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n. 2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 19.3.2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle malattie professionali tendinopatia bil ed epicondilite sx, con condanna dell' CP_1
a corrispondere l'indennità di legge, in rendita o capitale, a decorrere dal giorno della presentazione della domanda in via amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/65
e 149 disp.att. cpc.
2. Con memoria depositata in data 11.9.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 16.4.2025, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “ sia Parte_1 affetto dalle malattie professionali (tabellate) epicondilite sinistra e tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” e “il nesso concausale possa affermarsi comunque con un grado di probabilità qualificata basata sulle effettive innegabili sollecitazioni biomeccaniche subite dagli arti superiori durante gli anni di attività lavorativa svolta dal paziente”. Il CTU ha poi aggiunto “La documentazione in atti, che attesta la presenza della malattia, risale al mese di giugno 2021; il momento di raggiunta consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza delle malattie, della loro possibile origine professionale e del consolidament o dei postumi è collocabile all'epoca della denuncia di malattia professionale del 07.07.2021.
Facendo riferimento alla voce tabellare 232 (esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolotendinee assimilabil i, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità), considerando che nel caso in esame è presente dolore ma l'escursione articolare dei gomiti non è significativamente limitata, la perce ntuale invalidante per
l'epicondilite sinistra è valutabile in un danno biologico pari al 2%. Facendo riferimento alla voce tabellare 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo -tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del dan no derivante dalla limitazione funzionale) e 224 per la limitazione articolare delle spalle, la percentuale invalidante per la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori è valutabile nel 10%. Per unificazione con il precedente riconoscimento del 2% per la MP epicondilite destra riconosciuta da , valutazione complessiva 13%”. CP_1
(così, relazione di CTU depositata in data 18.8.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per l e malattie di cui al presente giudizio, un danno biologico pari al 2% per l'epicondilite sinistra, 10% per la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori e, di conseguenza, l' deve essere CP_1 condannato a corrispondergli un indennizzo complessivo corrispondente al 13%, per unifica con il precedente già riconosciuto.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 ; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale dell e patologie nei termini di cui alla parte motiva, con percentuale invalidante pari al 2% per l'epicondilite sinistra ed al 10% per la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, e condanna l' a corrispondere CP_1 in favore della parte ricorrente l'indennizzo nella misura del 13%, per unifica con il precedente già riconosciuto, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Il giudice del lavoro
IE IN