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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 140/2023 vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Praia a Parte_1 C.F._1
Mare (CS) alla via C. Colombo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Norina SCORZA (CF:
), che che lo rappresenta e difende, in virtù di procura posta in C.F._2 calce al ricorso per opposizione ad ordinanza ingiunzione;
RICORRENTE
e
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, in persona del Comandante dell'Ufficio, Capitano di FR (CP) (C.F.: ). CP_1 C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione ordinanza ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 02.02.2023, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. 165/2022, emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di Porto di Vibo pagina 1 di 8 Valentia Marina, notificata tramite raccomandata Mod. 23L in data 12.01.2023, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento, entro il termine di trenta giorni, della somma di euro 2.016,00, di cui 2.000,00 a titolo di sanzioni amministrative pecuniaria ed euro
16,00 per spese di notifica.
All'odierno ricorrente, in particolare, veniva contestata la “(...) la condotta sopra descritta, a seguito della modifica apportata dalla L. 156/2016, integra la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D. lgs. N. 04/2012, sanzionato, per le quantità minime, dall'art. 11 comma 5 lett. a) e comma 6 del D. Lgs. 04/2012, che prevedono, fino a 5 Kg di pescato, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 1.000,00 euro e
3.000,00 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il NO SO (Thunnus thynnus) o il pesce spada”.
a sostegno del ricorso in opposizione, adduceva i seguenti motivi: Parte_1
“Prescrizione e/o illegittimità della procedura sanzionatoria- Intempestività (...)
Assenza di notifica dell'atto prodromico di accertamento. (...) ovvero del verbale di accertamento e contestazione n 10/2018 avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all' art. 14 L. n. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all' art. 28 L. n. 689/1981, (...) Illegittimità (...) Gli atti del procedimento penale n
2202/13 RGNR e la CNR n 19/13 del 27.09.2013 a carico del sig. e da cui parte Pt_1
l'ordinanza de qua attribuiscono allo stesso la seguente condotta: “attività di sbarco da un'unità di diporto di n 3 recipienti di diverso colore con all'interno un numero totale di 66 esemplari di NO SO allo stato giovanile” e la violazione contestata risulta essere l'art. 7 Contravvenzioni (...) Tuttavia sottesa all'ordinanza de qua risulta essere una violazione diversa ovvero dell'art. 10 comma 1 lett a del dlgs 4/2012: (...)
(...) Nullità dell'ordinanza-ingiunzione derivante dall'assoluta carenza di CP_2 motivazione con riguardo anche alla determinazione della maggiorazione della sanzione irrogata”.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la sospensione, l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale, ed in via ulteriormente subordinata, “l'opponente propone istanza di rateizzazione versando nelle disagiate condizioni economiche risultanti dalla documentazione allegata (domanda di gratuito patrocinio ove sono evidenziati i redditi familiari e i componenti il nucleo familiare)”.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di
Porto di Vibo Valentia Marina, eccependo l' “assoluta pretestuosità dell'eccezione relativa alla prescrizione della pretesa (...) infondatezza dell'assenza del verbale di accertamento (...) il processo verbale di accertamento e contestazione n. 10/2018 è stato notificato in data 17.12.2018, abbondantemente entro il termine previsto di 90 giorni, senza ledere in alcun modo il diritto di difesa del ricorrente (...) piena conformità tra fattispecie normativa oggetto di sussunzione e fattispecie concreta accertata (...) prima dell'intervento della legge n. 154 del 28/07/2016, di modifica al D. Lgs. n. 04 /2012, l' art. 7 comma 1 lettere a) e c); successivamente all'intervento di depenalizzazione, l'art. 10, comma 2 lett. a) del novellato D. Lgs. 04/2012, che prevede che “(…) è fatto divieto di detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente” (...)” concludendo chiedendo, pertanto, “di rigettare l'avversa opposizione, in quanto destituita di fondamento, nonché inammissibile, improponibile, improcedibile, in fatto e diritto, e confermare l'Ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 165/2022 del 28.12.2022, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Istruita la causa, in via esclusivamente documentale, depositate note conclusive, all'udienza odierna, previa discussione, ex art. 429 c.p.c., si perveniva alla definizione del giudizio.
2.Ritiene il Decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida”, con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (si cfr. Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
3.Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso di specie, ricostruire, seppur brevemente, la natura giuridica del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione ed il relativo riparto dell'onere della prova.
Preliminarmente va evidenziato, in relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, che pagina 3 di 8 l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione Civile, sez. II, 11/05/2022, n. 14861).
Sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (in tal senso Cassazione civile sez. VI, Ord.
n.1921 del 24.01.2019).
3.1Questo Giudicante ritiene, sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, che in atti non sia prova idonea ad attestare la regolarità della notifica del verbale di accertamento pur emergendo che la Capitaneria di Porto abbia rispettato il termine per l'emissione del verbale di accertamento di cui all'art. 14 Legge n. 689/1981.
Si evidenzia, invero, che nei confronti di in ordine al reato di cui all'art. Parte_1
7 comma 1 lett. a) in relazione all'art. 8 D. Lgs 4/2012, art. 110 C.P., veniva resa sentenza del 17.04.20218, depositata in data 18.05.2018, dal Tribunale di Paola, Giudice Monocratico in sede penale, nell'ambito del procedimento penale n. 17/15 , CP_3
2202/2013 RGNR, a mezzo della quale il veniva assolto “in ordine al reato Pt_1 ascrittogli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” con trasmissione all'Autorità competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Si provvedeva, pertanto, a seguito della dichiarazione di irrevocabilità in data
01.10.2018, in ottemperanza alle previsioni normative vigenti, alla trasmissione della sentenza tramite apposita comunicazione pervenuta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea in data 25.10.2018.
Emerge, inoltre, dagli atti che la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina provvedeva, in data 07.12.2018 ad emettere il verbale di accertamento amministrativo n.
10/2018, notificato in data 17.12.2018, alla IG , qualificatasi come Persona_1
pagina 4 di 8 familiare convivente del e, in data 28.12.2022, emetteva l'Ordinanza- Parte_1
Ingiunzione di pagamento n. 165/2022, notificata al trasgressore tramite raccomandata
Mod. 23L in data 12.01.2023.
L'art. 14 comma 3 della Legge n. 689/81 disciplina il caso in cui gli atti della violazione siano trasmessi all'Autorità Amministrativa con provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria statuendo che, in tale ipotesi, il termine perentorio di novanta giorni, entro il quale comunicare gli estremi della violazione amministrativa, decorra dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Autorità Amministrativa. La descritta previsione normativa va raccordata con il disposto dell'art. 41 della Legge n. 689/1981, che disciplina le ipotesi di intervenuta depenalizzazione con procedimento penale pendente, prevedendo che l'Autorità Giudiziaria disponga la trasmissione degli atti agli enti competenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, sempre che non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento.
Per come chiarito in diverse occasioni dalla giurisprudenza, nel caso in cui intervenga una trasformazione di reati in illeciti amministrativi, la comunicazione degli estremi della violazione ai soggetti interessati, deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti processuali, pena l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria (in tal senso Cass. 20 febbraio 2005 n. 2352).
Nel merito, si rileva che in assenza di ulteriori termini specifici, in materia di irrogazione di sanzioni amministrative attraverso l'ordinanza ingiunzione si applichi il termine lungo di 5 anni previsto dall'art. 28 l. 689/81, che costituisce l'unico limite temporale previsto dalla suddetta legge per l'emanazione dell'ordinanza.
Tale termine decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dalla notificazione di illecito amministrativo che ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, deve intervenire entro 90 giorni. Va in proposito, infatti, rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che: “In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto,
pagina 5 di 8 oppure degli "ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.) (si cfr.
Cass. Civ., sez. lav., 18.3.05 n. 5921).
Nel caso di specie, tra l'emissione del verbale di accertamento (07.12.2018), che per costante giurisprudenza di legittimità è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione (12.01.2023) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L.n. 689/81 con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.
3.2Meritevole di accoglimento appare la doglianza per la quale, nel caso di specie “non vi è prova della notifica dell'atto prodromico né della sua tempestività pertanto la relativa ordinanza deve essere annullata”.
Esaminando la ricevuta della raccomandata, allegata da parte resistente, a dimostrazione della notifica del verbale di accertamento, emerge che il verbale di accertamento è stato consegnato, in data 17.12.2018, a “familiare convivente”. Manca, tuttavia, pur essendo sbarrata la relativa casella, la prova della notifica della raccomandata informativa al soggetto destinatario di cui non è stata fornita la prova né l'indicazione Parte_1 del numero di raccomandata.
Sul perfezionamento della procedura di notifica a mezzo raccomandata, per provare la regolarità della comunicazione legale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo dubbi interpretativi ed oscillazioni giurisprudenziali, con sentenza 10012/21 hanno chiarito che “(...) la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.) non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata stessa”.
La Capitaneria di Porto si è, infatti, limitata ad offrire in giudizio la sola ricevuta di notificazione del verbale di accertamento, sottoscritta da familiare convivente, come se questo potesse sostituire l'assolvimento della produzione delle raccomandate informative al destinatario effettivo, il cui obbligo è previsto in caso di notificazione a soggetti diversi dal destinatario, ed esteso anche in caso di notifica a familiare convivente (Ordinanza della Cassazione del 7 marzo 2024 n. 6192), non essendo sufficiente, in tal senso, la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (in tal senso Corte Cassazione sentenza n. 6352, pubblicata il 08.03.2024).
pagina 6 di 8 Orbene, nel caso di specie, come detto non vi è prova del perfezionamento secondo il dettato giurisprudenziale sopra citato dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi in quanto condivisibile.
Per tali motivi, in assenza di tempestiva e valida notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. n.
689/81 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/81, l'ordinanza ingiunzione va annullata in quanto: “In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio” (in tal senso Cass. Civ. 5400/2006)
Tanto ritenuto, non si ritiene necessario l'approfondimento istruttorio richiesto dalla parte ricorrente, attesa l'illegittimità del procedimento di contestazione dell'illecito formulata in violazione degli artt. 14 l. 689/1981, che prevede la contestazione immediata, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria, e 18 della stessa legge, che prevede che l'interessato possa fare pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17, scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere sentito.
In conclusione, attesa l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la conseguente estinzione dell'obbligo a carico del ricorrente di pagamento della sanzione,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.
4. Le spese di giudizio vanno compensate date le oscillazioni giurisprudenziali in materia ed i recentissimi interventi della Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. annulla l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. 165/2022, emessa dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di Porto di Vibo
Valentia Marina;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite. pagina 7 di 8
Così deciso in Paola, 28.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
pagina 8 di 8