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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4343/2019 R.G avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e promossa
DA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_2
e , rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Fabio
[...] Parte_3
Speranza
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata da (già , in persona Controparte_1 CP_2 CP_3
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Guido
OPPOSTA
All'udienza del 17.9.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni, come da relativo verbale, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”. La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta, da , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e (la prima quale debitrice principale, gli altri due quali fideiussori), avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 803/2019 emesso da questo Tribunale in data 19.7.2019, con cui, su ricorso di
(divenuta in seguito quale mandataria di CP_3 CP_2 Controparte_1
è stato ingiunto loro di pagare, in favore di quest'ultima società, in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco con essa stipulato da la somma di 177.898,31 oltre interessi al tasso Controparte_4
indicato in ricorso e spese del procedimento monitorio per saldo debitore del conto corrente n.
10960444 aperto presso tale istituto di credito da Parte_1
A sostegno del ricorso gli opponenti hanno dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge, avendo l'opposta prodotto in sede monitoria un mero certificato di saldaconto e non l'estratto conto integrale afferente al conto corrente di cui trattasi;
2) l'inefficacia della menzionata cessione per omessa comunicazione ai debitori ceduti e mancanza di accettazione di costoro;
3) l'avvenuta applicazione di interessi in misura superiore a quella convenuta;
4) l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale;
5) l'eccedenza della misura di detti interessi rispetto al tasso soglia;
6) l'illegittima capitalizzazione degli stessi;
7)
l'illegittima antergazione e postergazione delle valute.
Ritualmente costituitasi in giudizio, come sopra rappresentata, ha Controparte_1
contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto.
Ebbene, quanto all'asserita nullità del decreto per carenza di idonea prova del credito azionato va rilevato che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto,
che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo,
con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Ciò premesso, se è vero che alcune pronunce del Giudice di legittimità hanno affermato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 383/1993 l'estratto conto deve necessariamente contenere anche nel procedimento monitorio una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, ossia un vero e proprio estratto con la registrazione delle varie partite di dare ed avere,
(v. Cass. n. 29577/2020), in altre occasioni la Corte ha, viceversa, ritenuto che nella fase monitoria possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B., mentre è nel successivo giudizio a cognizione piena, a fronte delle contestazioni dell'opponente, che la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. n. 18541/2013).
Secondo un orientamento ancor meno restrittivo, poi, l'estratto di saldaconto già previsto dall'art. 102 della abrogata legge bancaria e ora dall'art. 50 del D. Lgs. 385/93 (ovvero la dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito) nel procedimento monitorio riveste efficacia probatoria del credito azionato dalla banca, la quale nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente dovrà produrre l'ordinario estratto conto,
destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, il quale, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente,
idoneo a fungere da prova anche nella predetta sede (cfr. Cass. 19.3.2009 n. 6705; Cass. 12.4.2005 n.
7549; Cass. 16.3.2004 n. 5316; Cass. 25.9.2003 n. 14234; Cass. 20.8.2003 n. 12233).
Va, poi, evidenziato che, anche aderendo all'orientamento più restrittivo, non può con tenersi in debito conto la circostanza che “l'estratto conto quindi presentato nella forma del saldoconto può
assumere rilievo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel
contesto di altri elementi egualmente significativi” (Cass n. 6705/2009). In ogni caso è necessario osservare che “in tema di procedimento civile, l'opposizione di cui
all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito,
finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso
ex, art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda
dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i
fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della
proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. n.
5844/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava, infatti, sull'istituto di credito, che agisce per il pagamento ed assume la veste di attore sostanziale, la prova della sussistenza e dell'entità
del credito azionato.
Nel caso di specie tale prova è stata fornita, essendo stati prodotti tutti gli estratti conto afferenti al conto corrente per cui è processo.
Parimenti infondata è l'eccezione di inefficacia della cessione stipulata tra l'opposta ed
Controparte_4
Invero, l'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, dopo aver previsto che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, dispone che dell'avvenuta cessione la banca cessionaria dia notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, stabilendo che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., rendendo, quindi, efficace la cessione.
La L. n. 130/1999, che disciplina l operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco a società che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, prevede, all'art. 4, Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Per ciò che concerne gli ulteriori motivi addotti a suo sostegno, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata.
Esaminando il contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato tra ed Parte_1
ed i relativi estratti conto il consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato – Controparte_4
riscontrata l'esistenza di apposite pattuizioni in ordine all'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli legali e commissioni di massimo scoperto e verificati il mancato superamento del tasso soglia e l'avvenuta applicazione degli interessi nella misura convenuta – ha ricostruito ed ha rideterminato il saldo del predetto rapporto appurando una differenza, a credito della correntista, di € 1.178.47,
rispetto a quello determinato dalla banca.
Tanto premesso, per ciò che attiene alla commissione di massimo scoperto va rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009,
sono stati superati i dubbi che parte della giurisprudenza e della dottrina nutrivano, in passato,
riguardo la sua legittimità.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “Con l'intervento del legislatore del 2009 si è
dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia
di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno
introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza mdi un saldo
a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono
nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni;
4) la CMS
(letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la
banca dipendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'articolo
1815 cod. civ. che dell'articolo 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni
definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle
censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass. n. 12965/2016).
Il c.t.u. ha, altresì, accertato la sussistenza di valide pattuizioni per ciò che concerne la capitalizzazione trimestrali degli interessi, l'antergazione e postergazione della valuta per le operazioni di addebito e accredito.
Con riferimento alla doglianza degli opponenti in ordine all'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi appare opportuno tracciare un breve excursus dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa registratasi in materia di anatocismo nei contratti bancari, di cui appare opportuno.
A partire dall'anno 1999 la giurisprudenza di legittimità ha, come noto, costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo,
rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art.1283 c.c. (ex multis, Cass. Civ. Sezioni Unite n. 21095l/2004).
Con l'art. 25 comma 2 del D. L.vo n. 342/99 venne operata una prima modifica dell'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo sia per gli interessi creditori che per quelli debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità.
L'art.120 del D. L,vo n. 385/1993, nel testo modificato dalla disposizione innanzi richiamata,
rinviava ad una delibera del C.I.C.R., poi emanata in data 9/2/2000, che ha consentito: a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente;
b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000.
L'art.25 comma 3 del D. L.vo n. 342/99, che prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate ad una delibera del C.I.C.R., è stato dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi con la sentenza n.
425/2000. Da ciò discende, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa dal giudicante, che le clausole che consentono l'anatocismo contenute nei contratti stipulati in data antecedente al
30/6/2000 sono nulle fino a tale data e sono, viceversa, valide – fino alla data successivamente indicata – a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del T.U.B. come integrate dal
C.I.C.R., a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente, effettuata anche con l'invio degli estratti conto, con onere della prova a carico della parte creditrice circa il rispetto delle prescrizioni della delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000.
L'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147 modificò nuovamente l'art. 120 co. 2 T.U.B. nei seguenti ermini: «
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Il testo venne poi ulteriormente inciso dall'art. 31 co. 1 del D.L. 24/6/2014 n. 91, non convertito in parte qua dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n.116, con conseguente perdita di efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 99 Cost.
L'orientamento prevalente, cui questo Giudice aderisce ritenendolo maggiormente condivisibile, ritiene che, malgrado l'uso poco chiaro dei concetti di “capitalizzazione” e di
“conteggio”, l'art. 120 nel testo modificato ad opera dell'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147
introdusse un divieto di anatocismo, essendo questo l'obiettivo dichiarato dal legislatore nella relazione di accompagnamento alla modifica normativa, immediatamente operante anche in assenza di emanazione della delibera del C.I.C.R., atteso che la norma primaria è chiara nella sua portata precettiva e che la norma regolamentare doveva limitarsi a darle attuazione senza poterne stravolgerne il contenuto, sicché la mancanza di detta delibera comporta unicamente che gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (così Trib. Milano 9/7/2015, Trib. Milano
3/4/2015, Trib. Roma20/10/2015).
Sennonché poco più di due anni dopo intervenne nuovamente il legislatore, che con l'art. 17
bis co. 1 del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49,
ha modificato ancora una volta l'art.120 co. 2 T.U.B., che nel testo attualmente in vigore recita:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste
in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non
inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al
termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte
di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto
di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:1)
gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1°marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli
interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata
è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che
l'addebito abbia avuto luogo».
Infine va evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.M. 3/8/2016 n. 343, emanato a seguito di apposita delibera del C.I.C.R. attuativa della modifica dell'art. 120 del T.U.B. da ultimo richiamata,
«i contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma2
del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento
costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma5, deve essere acquisito il consenso espresso del
cliente, secondo quanto dall'articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono
l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente
l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.»
La circostanza che la reintroduzione dell'anatocismo venga espressamente configurata come una modifica peggiorativa del contratto che richiede l'approvazione scritta avvalora la tesi secondo cui è stato in vigore, nel nostro ordinamento, dall'1/1/2014 al 14/4/2016, un divieto di anatocismo nei contratti bancari e, dunque, le clausole che viceversa lo consentivano sono divenute ipso iure nulle con riferimento al predetto arco temporale, ed anche in epoca successiva al 14/4/2016 sono tali in assenza del consenso espresso del cliente all'autorizzazione di cui all'art. 120 co. 2 T.U.B.
Per quanto attiene, invece, ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 30.6.2000 e l'1.1.2014 “la modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotta dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs.
4 agosto 1999 n. 342, unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa della normativa
primaria, ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi allorquando la
medesima periodicità valga tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi” (da ultimo, Trib.
Pisa n. 56/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposta è creditrice nei confronti degli opponenti, secondo quanto accertato dall'ausiliario, dell'importo di € 172.329,22, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della predetta somma di € 172.329,22, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
Attesa l'esiguità della differenza tra la somma di cui era stato ingiunto il pagamento con il citato decreto e quella effettivamente dovuta, gli opponenti vanno, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta tanto per il procedimento monitorio,
quanto per il presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Al riguardo va evidenziato, infatti, che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la
valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di
giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il
creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito
rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale
del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto,
percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n. 17854/2020).
Parimenti, per ciò che concerne le spese del procedimento di ingiunzione,
la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece,
all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. n. 24482/2022).
Per le medesime ragioni appena illustrate vanno, infine, definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4343/2019 R.G., così
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 803/2019 emesso in data 19.7.2019;
- condanna , e , in solido tra loro, al Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore di della somma di € 172.329,22, oltre interessi di Controparte_1
mora al tasso convenzionale dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta per il procedimento monitorio, che liquida in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4343/2019 R.G avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e promossa
DA
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_2
e , rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Fabio
[...] Parte_3
Speranza
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata da (già , in persona Controparte_1 CP_2 CP_3
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Guido
OPPOSTA
All'udienza del 17.9.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni, come da relativo verbale, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”. La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta, da , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e (la prima quale debitrice principale, gli altri due quali fideiussori), avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 803/2019 emesso da questo Tribunale in data 19.7.2019, con cui, su ricorso di
(divenuta in seguito quale mandataria di CP_3 CP_2 Controparte_1
è stato ingiunto loro di pagare, in favore di quest'ultima società, in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco con essa stipulato da la somma di 177.898,31 oltre interessi al tasso Controparte_4
indicato in ricorso e spese del procedimento monitorio per saldo debitore del conto corrente n.
10960444 aperto presso tale istituto di credito da Parte_1
A sostegno del ricorso gli opponenti hanno dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge, avendo l'opposta prodotto in sede monitoria un mero certificato di saldaconto e non l'estratto conto integrale afferente al conto corrente di cui trattasi;
2) l'inefficacia della menzionata cessione per omessa comunicazione ai debitori ceduti e mancanza di accettazione di costoro;
3) l'avvenuta applicazione di interessi in misura superiore a quella convenuta;
4) l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale;
5) l'eccedenza della misura di detti interessi rispetto al tasso soglia;
6) l'illegittima capitalizzazione degli stessi;
7)
l'illegittima antergazione e postergazione delle valute.
Ritualmente costituitasi in giudizio, come sopra rappresentata, ha Controparte_1
contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto.
Ebbene, quanto all'asserita nullità del decreto per carenza di idonea prova del credito azionato va rilevato che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto,
che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo,
con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Ciò premesso, se è vero che alcune pronunce del Giudice di legittimità hanno affermato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 383/1993 l'estratto conto deve necessariamente contenere anche nel procedimento monitorio una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, ossia un vero e proprio estratto con la registrazione delle varie partite di dare ed avere,
(v. Cass. n. 29577/2020), in altre occasioni la Corte ha, viceversa, ritenuto che nella fase monitoria possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B., mentre è nel successivo giudizio a cognizione piena, a fronte delle contestazioni dell'opponente, che la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. n. 18541/2013).
Secondo un orientamento ancor meno restrittivo, poi, l'estratto di saldaconto già previsto dall'art. 102 della abrogata legge bancaria e ora dall'art. 50 del D. Lgs. 385/93 (ovvero la dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito) nel procedimento monitorio riveste efficacia probatoria del credito azionato dalla banca, la quale nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente dovrà produrre l'ordinario estratto conto,
destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, il quale, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente,
idoneo a fungere da prova anche nella predetta sede (cfr. Cass. 19.3.2009 n. 6705; Cass. 12.4.2005 n.
7549; Cass. 16.3.2004 n. 5316; Cass. 25.9.2003 n. 14234; Cass. 20.8.2003 n. 12233).
Va, poi, evidenziato che, anche aderendo all'orientamento più restrittivo, non può con tenersi in debito conto la circostanza che “l'estratto conto quindi presentato nella forma del saldoconto può
assumere rilievo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel
contesto di altri elementi egualmente significativi” (Cass n. 6705/2009). In ogni caso è necessario osservare che “in tema di procedimento civile, l'opposizione di cui
all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito,
finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso
ex, art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda
dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i
fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della
proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. n.
5844/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava, infatti, sull'istituto di credito, che agisce per il pagamento ed assume la veste di attore sostanziale, la prova della sussistenza e dell'entità
del credito azionato.
Nel caso di specie tale prova è stata fornita, essendo stati prodotti tutti gli estratti conto afferenti al conto corrente per cui è processo.
Parimenti infondata è l'eccezione di inefficacia della cessione stipulata tra l'opposta ed
Controparte_4
Invero, l'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, dopo aver previsto che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, dispone che dell'avvenuta cessione la banca cessionaria dia notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, stabilendo che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., rendendo, quindi, efficace la cessione.
La L. n. 130/1999, che disciplina l operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco a società che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, prevede, all'art. 4, Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Per ciò che concerne gli ulteriori motivi addotti a suo sostegno, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata.
Esaminando il contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato tra ed Parte_1
ed i relativi estratti conto il consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato – Controparte_4
riscontrata l'esistenza di apposite pattuizioni in ordine all'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli legali e commissioni di massimo scoperto e verificati il mancato superamento del tasso soglia e l'avvenuta applicazione degli interessi nella misura convenuta – ha ricostruito ed ha rideterminato il saldo del predetto rapporto appurando una differenza, a credito della correntista, di € 1.178.47,
rispetto a quello determinato dalla banca.
Tanto premesso, per ciò che attiene alla commissione di massimo scoperto va rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009,
sono stati superati i dubbi che parte della giurisprudenza e della dottrina nutrivano, in passato,
riguardo la sua legittimità.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “Con l'intervento del legislatore del 2009 si è
dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia
di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno
introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza mdi un saldo
a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono
nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni;
4) la CMS
(letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la
banca dipendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'articolo
1815 cod. civ. che dell'articolo 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni
definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle
censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass. n. 12965/2016).
Il c.t.u. ha, altresì, accertato la sussistenza di valide pattuizioni per ciò che concerne la capitalizzazione trimestrali degli interessi, l'antergazione e postergazione della valuta per le operazioni di addebito e accredito.
Con riferimento alla doglianza degli opponenti in ordine all'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi appare opportuno tracciare un breve excursus dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa registratasi in materia di anatocismo nei contratti bancari, di cui appare opportuno.
A partire dall'anno 1999 la giurisprudenza di legittimità ha, come noto, costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo,
rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art.1283 c.c. (ex multis, Cass. Civ. Sezioni Unite n. 21095l/2004).
Con l'art. 25 comma 2 del D. L.vo n. 342/99 venne operata una prima modifica dell'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo sia per gli interessi creditori che per quelli debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità.
L'art.120 del D. L,vo n. 385/1993, nel testo modificato dalla disposizione innanzi richiamata,
rinviava ad una delibera del C.I.C.R., poi emanata in data 9/2/2000, che ha consentito: a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente;
b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000.
L'art.25 comma 3 del D. L.vo n. 342/99, che prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate ad una delibera del C.I.C.R., è stato dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi con la sentenza n.
425/2000. Da ciò discende, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa dal giudicante, che le clausole che consentono l'anatocismo contenute nei contratti stipulati in data antecedente al
30/6/2000 sono nulle fino a tale data e sono, viceversa, valide – fino alla data successivamente indicata – a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del T.U.B. come integrate dal
C.I.C.R., a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente, effettuata anche con l'invio degli estratti conto, con onere della prova a carico della parte creditrice circa il rispetto delle prescrizioni della delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000.
L'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147 modificò nuovamente l'art. 120 co. 2 T.U.B. nei seguenti ermini: «
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Il testo venne poi ulteriormente inciso dall'art. 31 co. 1 del D.L. 24/6/2014 n. 91, non convertito in parte qua dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n.116, con conseguente perdita di efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 99 Cost.
L'orientamento prevalente, cui questo Giudice aderisce ritenendolo maggiormente condivisibile, ritiene che, malgrado l'uso poco chiaro dei concetti di “capitalizzazione” e di
“conteggio”, l'art. 120 nel testo modificato ad opera dell'art.1 co. 629 della L. 27/12/2013 n.147
introdusse un divieto di anatocismo, essendo questo l'obiettivo dichiarato dal legislatore nella relazione di accompagnamento alla modifica normativa, immediatamente operante anche in assenza di emanazione della delibera del C.I.C.R., atteso che la norma primaria è chiara nella sua portata precettiva e che la norma regolamentare doveva limitarsi a darle attuazione senza poterne stravolgerne il contenuto, sicché la mancanza di detta delibera comporta unicamente che gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (così Trib. Milano 9/7/2015, Trib. Milano
3/4/2015, Trib. Roma20/10/2015).
Sennonché poco più di due anni dopo intervenne nuovamente il legislatore, che con l'art. 17
bis co. 1 del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49,
ha modificato ancora una volta l'art.120 co. 2 T.U.B., che nel testo attualmente in vigore recita:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste
in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non
inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al
termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte
di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto
di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:1)
gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1°marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli
interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata
è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che
l'addebito abbia avuto luogo».
Infine va evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.M. 3/8/2016 n. 343, emanato a seguito di apposita delibera del C.I.C.R. attuativa della modifica dell'art. 120 del T.U.B. da ultimo richiamata,
«i contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma2
del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento
costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma5, deve essere acquisito il consenso espresso del
cliente, secondo quanto dall'articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono
l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente
l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.»
La circostanza che la reintroduzione dell'anatocismo venga espressamente configurata come una modifica peggiorativa del contratto che richiede l'approvazione scritta avvalora la tesi secondo cui è stato in vigore, nel nostro ordinamento, dall'1/1/2014 al 14/4/2016, un divieto di anatocismo nei contratti bancari e, dunque, le clausole che viceversa lo consentivano sono divenute ipso iure nulle con riferimento al predetto arco temporale, ed anche in epoca successiva al 14/4/2016 sono tali in assenza del consenso espresso del cliente all'autorizzazione di cui all'art. 120 co. 2 T.U.B.
Per quanto attiene, invece, ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 30.6.2000 e l'1.1.2014 “la modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotta dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs.
4 agosto 1999 n. 342, unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa della normativa
primaria, ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi allorquando la
medesima periodicità valga tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi” (da ultimo, Trib.
Pisa n. 56/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposta è creditrice nei confronti degli opponenti, secondo quanto accertato dall'ausiliario, dell'importo di € 172.329,22, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della predetta somma di € 172.329,22, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
Attesa l'esiguità della differenza tra la somma di cui era stato ingiunto il pagamento con il citato decreto e quella effettivamente dovuta, gli opponenti vanno, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta tanto per il procedimento monitorio,
quanto per il presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Al riguardo va evidenziato, infatti, che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la
valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di
giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il
creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito
rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale
del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto,
percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n. 17854/2020).
Parimenti, per ciò che concerne le spese del procedimento di ingiunzione,
la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece,
all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. n. 24482/2022).
Per le medesime ragioni appena illustrate vanno, infine, definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4343/2019 R.G., così
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 803/2019 emesso in data 19.7.2019;
- condanna , e , in solido tra loro, al Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore di della somma di € 172.329,22, oltre interessi di Controparte_1
mora al tasso convenzionale dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta per il procedimento monitorio, che liquida in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino