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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 362 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa NN De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 362 /2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR FR ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo 10 presso lo studio dell'avv. Picchiarelli
APPELLANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco Controparte_1 P.IVA_1
4179, presso l'Avv. FABBRANI VALERIA che la difende in forza di procura in calce
APPELLATO avente ad
OGGETTO somministrazione
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come da note scritte di p.c. depositate il 3/9/2025 dall'appellante e il 13/9/2025 dall'appellato pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 264/24 che ha Parte_1
respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2020 ottenuto da CP_1
(già suo fornitore di gas e luce) per l'importo di euro 9.574,05, oltre gli
[...] Controparte_2
interessi ex D. 231/2002 e le spese.
Nel giudizio di primo grado l'opponente aveva evidenziato innanzitutto che la documentazione a corredo del ricorso monitorio non era sufficiente a provare il credito azionato;
che gli interessi convenzionali di mora non erano stati esposti in un calcolo dettagliato;
che il credito era prescritto in quanto la fattura era stata emessa a conguaglio per consumi relativi a periodo 2/9/2011 -28/11/2013
e non vi era stata formale messa in mora entro 5 anni dalla fornitura;
che da una bolletta successiva risultava la dicitura “i pagamenti precedenti sono regolari”.
L'opposta in quella sede aveva invece evidenziato che la fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo era stata emessa sulla base dei dati comunicati dal distributore di rete e che non poteva avere natura confessoria la dicitura, elaborata in automatico, per cui i pagamenti erano regolari;
che il termine prescrizionale decorreva da quando il diritto poteva essere esercitato, da quando cioè è stata emessa la fattura a conguaglio riscontrando uno scostamento fra consumo stimato e consumo effettivo;
che per di più vi era stata una messa in mora inoltrata il 13/7/2018; che le doglianze dell'opponente erano assolutamente generiche e che ricorreva una presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi, in assenza di contestazioni specifiche.
Il Tribunale, ritenendo che il credito non fosse prescritto, che esso fosse sufficientemente provato sulla base del contratto e della fattura solo genericamente contestata, che la prova del pagamento non potesse desumersi dalla dicitura contenuta sulla bolletta, avente valore solo indiziario a fronte delle contrarie risultanze delle scritture contabili, ha rigettato l'opposizione.
ha dunque proposto due motivi di impugnazione: con il primo ha contestato l'errata Parte_1
valutazione della documentazione da parte del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione sulla base della presunta conoscenza della fattura da parte di Pt_1
L'appellante ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che non vi sia prova dell'effettiva pagina 2 di 6 ricezione della fattura, da lui prodotta in giudizio non perché ricevuta in precedenza, ma perché estratta dal fascicolo monitorio. La conoscenza, inoltre, non rileverebbe ai fini interruttivi della prescrizione, per cui si richiede una formale messa in mora.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'errata valutazione della dicitura “i pagamenti precedenti risultano regolari” apposta su una fattura di data successiva. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale dicitura dovrebbe valere quale presunzione di avvenuto pagamento, provenendo dal medesimo soggetto che ha emesso il documento, dovendosi attribuire lo
Contr stesso valore alle risultanze contabili prodotte da in quanto tutte provenienti da uno stesso soggetto. Ad avviso dell'appellante, se si attribuisce valore alle voci indicate nelle fatture prodotte dall'opposta, deve attribuirsi lo stesso valore indiziario alla documentazione contabile prodotta, soprattutto considerando la posizione di utente domestico dell'appellante e la contraddittorietà delle fatture emesse. ha depositato la propria comparsa di risposta chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto perché infondato, osservando che il Tribunale di Spoleto ha correttamente respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo legittima e fondata la pretesa azionata in sede monitoria.
Contr In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, a evidenziato che il termine prescrizionale è stato interrotto sia dall'emissione della fattura contestata, di cui ha avuto Pt_1
conoscenza e che ha prodotto in giudizio, sia dalla successiva diffida ricevuta dall'opponente. Ha contestato la ricostruzione di secondo cui la fattura sarebbe stata estratta dal fascicolo Pt_1
monitorio, affermando invece che l'appellante ha ricevuto regolarmente la fattura, come si desume dal fatto che le copie delle fatture prodotte dalle parti differiscono per formato (cartaceo ed elettronico) e che tale circostanza non è mai stata contestata nel giudizio di primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla dicitura “i pagamenti precedenti risultano regolari”
Contr presente in una fattura successiva, a sostenuto che tale formula, generata automaticamente dal sistema informatico e non sottoscritta dall'ente gestore, non possa assumere valore probatorio di quietanza di pagamento. Ha aggiunto che, anche volendo attribuire a questa dicitura un valore
Contr indiziario, essa sarebbe comunque superata dalle risultanze contabili prodotte da che dimostrano
Contr il mancato pagamento dell'importo portato dalla fattura azionata. ha inoltre precisato che la pagina 3 di 6 fattura con la dicitura contestata si riferisce a una fornitura di energia elettrica, mentre la bolletta azionata riguarda il gas, trattandosi quindi di rapporti contrattuali diversi.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13/11/2025.
Con riguardo alla prescrizione presuntiva, va premesso che la fattura per cui è causa è stata emessa a conguaglio per consumi di gas, il cui termine di prescrizione breve, ora biennale, era all'epoca di cinque anni. Sul punto deve precisarsi che la fattura in questione è stata emessa il 3/3/2014 e quindi entro il termine di cinque anni dai consumi indicati nella fattura stessa (periodo 2011-2013).
La ricezione della fattura da parte del destinatario è dimostrata dal fatto che la copia che l'appellante ha prodotto in giudizio, in uno all'atto di citazione in opposizione, reca a margine delle bande laterali, di cui la fattura elettronica è priva. Queste bande, composte da sequenze di quadratini bianchi e neri, servono per la gestione automatizzata della corrispondenza e dell'archiviazione, dunque per identificare, tracciare e gestire i documenti nei sistemi di smistamento postale. Va escluso che di tale documento l' possa aver avuto contezza estraendone copia, tramite il difensore, dal fascicolo Pt_1
monitorio. Il ricorso monitorio conteneva infatti solo quattro allegati, ovvero la procura speciale conferita alla società la procura ad litem, l'estratto autentico notarile delle scritture Parte_2
contabili e l'estratto conto riportante l'importo della fattura insoluta.
Cont Solo in allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, in data successiva, a prodotto contratto e fattura, e quest'ultima in ogni caso non è lo stesso documento versato in atti da appunto perché non reca quelle bande laterali cui si è fatto cenno prima, utili alla univoca Pt_1
identificazione del documento, che presuppongono l'avvenuto invio a mezzo posta. La circostanza che disponga di questa copia consente di presumere che la bolletta gli sia stata inviata a Pt_1
Cont domicilio a mezzo posta. Per di più, un ulteriore atto di diffida ad adempiere è stato inviato da il 13/7/2018 (documenti 6 e 7 appellato), e tale comunicazione recettizia ha interrotto la Pt_1
prescrizione.
È certo quindi che il credito non era prescritto al momento in cui fu chiesto il decreto ingiuntivo, sia perché il credito era divenuto liquido solo al momento dell'emissione della fattura e non al momento pagina 4 di 6 dell'erogazione del servizio, sia perché la prescrizione è stata interrotta con l'atto di diffida regolarmente pervenuto all'indirizzo del destinatario.
Cont Anche il secondo motivo di appello è infondato. Innanzitutto ha efficacemente fatto osservare che la bolletta su cui è apposta tale dicitura, anche se il codice cliente è lo stesso, si riferiva a consumi luce, mentre la fattura azionata si riferisce a consumi gas ed è una fattura di conguaglio emessa in seguito a cessazione dell'utenza. La regolarità dei pagamenti si riferiva quindi alla fornitura di energia elettrica.
In ogni caso, si dubita che la dicitura stessa abbia valenza confessoria circa l'avvenuto regolare pagamento di ogni eventuale insoluto, in quanto non proveniente dal titolare che può disporre del diritto controverso ma generata in automatico dal gestionale in uso al fornitore. Al più essa potrebbe avere una valenza indiziaria, in presenza di altri elementi che corroborino la versione del sig. Pt_1
il debito però risulta tuttora insoluto nelle scritture contabili dell'opposta e non vi è prova che il debitore convenuto abbia pagato, come sarebbe suo onere provare, essendone stato allegato l'inadempimento.
Giova peraltro evidenziare che solo nella comparsa conclusionale ha riproposto le eccezioni, Pt_1
sollevate in primo grado, di insufficienza della documentazione a sostegno della pretesa creditoria, per essere il contratto di fornitura depositato solo in copia e non integralmente, poiché privo delle essenziali “condizioni generali di contratto” e per essere le scritture contabili rilevanti solo nei rapporti fra imprenditori. In atto di appello non vi è alcun motivo autonomo di impugnazione riguardo alla carenza di prova del contratto o del credito, con conseguente formazione del giudicato interno.
Ad ogni buon conto si tratta di eccezioni puramente formali che non avrebbero determinato un diverso esito del giudizio, dal momento che l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione non è contestata dal cliente ed inoltre nella fase di opposizione, oltre all'estratto delle scritture notarili è stata prodotta sia la fattura (non oggetto di contestazione quanto all'entità dei consumi ivi registrati) che la diffida ad adempiere con relativa raccomandata;
documentazione sufficientemente rappresentativa del credito azionato, anche alla luce della mancata – o estremamente generica – contestazione che ne è stata fatta dal debitore ingiunto.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica, valutata la ridotta complessità della causa e l'attività in concreto svolta, comprensiva della discussione dell'istanza ex art. 283 cpc in prima udienza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Perugia 25/11/2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa NN De Martino
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa NN De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 362 /2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR FR ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo 10 presso lo studio dell'avv. Picchiarelli
APPELLANTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco Controparte_1 P.IVA_1
4179, presso l'Avv. FABBRANI VALERIA che la difende in forza di procura in calce
APPELLATO avente ad
OGGETTO somministrazione
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come da note scritte di p.c. depositate il 3/9/2025 dall'appellante e il 13/9/2025 dall'appellato pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 264/24 che ha Parte_1
respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2020 ottenuto da CP_1
(già suo fornitore di gas e luce) per l'importo di euro 9.574,05, oltre gli
[...] Controparte_2
interessi ex D. 231/2002 e le spese.
Nel giudizio di primo grado l'opponente aveva evidenziato innanzitutto che la documentazione a corredo del ricorso monitorio non era sufficiente a provare il credito azionato;
che gli interessi convenzionali di mora non erano stati esposti in un calcolo dettagliato;
che il credito era prescritto in quanto la fattura era stata emessa a conguaglio per consumi relativi a periodo 2/9/2011 -28/11/2013
e non vi era stata formale messa in mora entro 5 anni dalla fornitura;
che da una bolletta successiva risultava la dicitura “i pagamenti precedenti sono regolari”.
L'opposta in quella sede aveva invece evidenziato che la fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo era stata emessa sulla base dei dati comunicati dal distributore di rete e che non poteva avere natura confessoria la dicitura, elaborata in automatico, per cui i pagamenti erano regolari;
che il termine prescrizionale decorreva da quando il diritto poteva essere esercitato, da quando cioè è stata emessa la fattura a conguaglio riscontrando uno scostamento fra consumo stimato e consumo effettivo;
che per di più vi era stata una messa in mora inoltrata il 13/7/2018; che le doglianze dell'opponente erano assolutamente generiche e che ricorreva una presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi, in assenza di contestazioni specifiche.
Il Tribunale, ritenendo che il credito non fosse prescritto, che esso fosse sufficientemente provato sulla base del contratto e della fattura solo genericamente contestata, che la prova del pagamento non potesse desumersi dalla dicitura contenuta sulla bolletta, avente valore solo indiziario a fronte delle contrarie risultanze delle scritture contabili, ha rigettato l'opposizione.
ha dunque proposto due motivi di impugnazione: con il primo ha contestato l'errata Parte_1
valutazione della documentazione da parte del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione sulla base della presunta conoscenza della fattura da parte di Pt_1
L'appellante ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che non vi sia prova dell'effettiva pagina 2 di 6 ricezione della fattura, da lui prodotta in giudizio non perché ricevuta in precedenza, ma perché estratta dal fascicolo monitorio. La conoscenza, inoltre, non rileverebbe ai fini interruttivi della prescrizione, per cui si richiede una formale messa in mora.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'errata valutazione della dicitura “i pagamenti precedenti risultano regolari” apposta su una fattura di data successiva. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale dicitura dovrebbe valere quale presunzione di avvenuto pagamento, provenendo dal medesimo soggetto che ha emesso il documento, dovendosi attribuire lo
Contr stesso valore alle risultanze contabili prodotte da in quanto tutte provenienti da uno stesso soggetto. Ad avviso dell'appellante, se si attribuisce valore alle voci indicate nelle fatture prodotte dall'opposta, deve attribuirsi lo stesso valore indiziario alla documentazione contabile prodotta, soprattutto considerando la posizione di utente domestico dell'appellante e la contraddittorietà delle fatture emesse. ha depositato la propria comparsa di risposta chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto perché infondato, osservando che il Tribunale di Spoleto ha correttamente respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo legittima e fondata la pretesa azionata in sede monitoria.
Contr In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, a evidenziato che il termine prescrizionale è stato interrotto sia dall'emissione della fattura contestata, di cui ha avuto Pt_1
conoscenza e che ha prodotto in giudizio, sia dalla successiva diffida ricevuta dall'opponente. Ha contestato la ricostruzione di secondo cui la fattura sarebbe stata estratta dal fascicolo Pt_1
monitorio, affermando invece che l'appellante ha ricevuto regolarmente la fattura, come si desume dal fatto che le copie delle fatture prodotte dalle parti differiscono per formato (cartaceo ed elettronico) e che tale circostanza non è mai stata contestata nel giudizio di primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla dicitura “i pagamenti precedenti risultano regolari”
Contr presente in una fattura successiva, a sostenuto che tale formula, generata automaticamente dal sistema informatico e non sottoscritta dall'ente gestore, non possa assumere valore probatorio di quietanza di pagamento. Ha aggiunto che, anche volendo attribuire a questa dicitura un valore
Contr indiziario, essa sarebbe comunque superata dalle risultanze contabili prodotte da che dimostrano
Contr il mancato pagamento dell'importo portato dalla fattura azionata. ha inoltre precisato che la pagina 3 di 6 fattura con la dicitura contestata si riferisce a una fornitura di energia elettrica, mentre la bolletta azionata riguarda il gas, trattandosi quindi di rapporti contrattuali diversi.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13/11/2025.
Con riguardo alla prescrizione presuntiva, va premesso che la fattura per cui è causa è stata emessa a conguaglio per consumi di gas, il cui termine di prescrizione breve, ora biennale, era all'epoca di cinque anni. Sul punto deve precisarsi che la fattura in questione è stata emessa il 3/3/2014 e quindi entro il termine di cinque anni dai consumi indicati nella fattura stessa (periodo 2011-2013).
La ricezione della fattura da parte del destinatario è dimostrata dal fatto che la copia che l'appellante ha prodotto in giudizio, in uno all'atto di citazione in opposizione, reca a margine delle bande laterali, di cui la fattura elettronica è priva. Queste bande, composte da sequenze di quadratini bianchi e neri, servono per la gestione automatizzata della corrispondenza e dell'archiviazione, dunque per identificare, tracciare e gestire i documenti nei sistemi di smistamento postale. Va escluso che di tale documento l' possa aver avuto contezza estraendone copia, tramite il difensore, dal fascicolo Pt_1
monitorio. Il ricorso monitorio conteneva infatti solo quattro allegati, ovvero la procura speciale conferita alla società la procura ad litem, l'estratto autentico notarile delle scritture Parte_2
contabili e l'estratto conto riportante l'importo della fattura insoluta.
Cont Solo in allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, in data successiva, a prodotto contratto e fattura, e quest'ultima in ogni caso non è lo stesso documento versato in atti da appunto perché non reca quelle bande laterali cui si è fatto cenno prima, utili alla univoca Pt_1
identificazione del documento, che presuppongono l'avvenuto invio a mezzo posta. La circostanza che disponga di questa copia consente di presumere che la bolletta gli sia stata inviata a Pt_1
Cont domicilio a mezzo posta. Per di più, un ulteriore atto di diffida ad adempiere è stato inviato da il 13/7/2018 (documenti 6 e 7 appellato), e tale comunicazione recettizia ha interrotto la Pt_1
prescrizione.
È certo quindi che il credito non era prescritto al momento in cui fu chiesto il decreto ingiuntivo, sia perché il credito era divenuto liquido solo al momento dell'emissione della fattura e non al momento pagina 4 di 6 dell'erogazione del servizio, sia perché la prescrizione è stata interrotta con l'atto di diffida regolarmente pervenuto all'indirizzo del destinatario.
Cont Anche il secondo motivo di appello è infondato. Innanzitutto ha efficacemente fatto osservare che la bolletta su cui è apposta tale dicitura, anche se il codice cliente è lo stesso, si riferiva a consumi luce, mentre la fattura azionata si riferisce a consumi gas ed è una fattura di conguaglio emessa in seguito a cessazione dell'utenza. La regolarità dei pagamenti si riferiva quindi alla fornitura di energia elettrica.
In ogni caso, si dubita che la dicitura stessa abbia valenza confessoria circa l'avvenuto regolare pagamento di ogni eventuale insoluto, in quanto non proveniente dal titolare che può disporre del diritto controverso ma generata in automatico dal gestionale in uso al fornitore. Al più essa potrebbe avere una valenza indiziaria, in presenza di altri elementi che corroborino la versione del sig. Pt_1
il debito però risulta tuttora insoluto nelle scritture contabili dell'opposta e non vi è prova che il debitore convenuto abbia pagato, come sarebbe suo onere provare, essendone stato allegato l'inadempimento.
Giova peraltro evidenziare che solo nella comparsa conclusionale ha riproposto le eccezioni, Pt_1
sollevate in primo grado, di insufficienza della documentazione a sostegno della pretesa creditoria, per essere il contratto di fornitura depositato solo in copia e non integralmente, poiché privo delle essenziali “condizioni generali di contratto” e per essere le scritture contabili rilevanti solo nei rapporti fra imprenditori. In atto di appello non vi è alcun motivo autonomo di impugnazione riguardo alla carenza di prova del contratto o del credito, con conseguente formazione del giudicato interno.
Ad ogni buon conto si tratta di eccezioni puramente formali che non avrebbero determinato un diverso esito del giudizio, dal momento che l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione non è contestata dal cliente ed inoltre nella fase di opposizione, oltre all'estratto delle scritture notarili è stata prodotta sia la fattura (non oggetto di contestazione quanto all'entità dei consumi ivi registrati) che la diffida ad adempiere con relativa raccomandata;
documentazione sufficientemente rappresentativa del credito azionato, anche alla luce della mancata – o estremamente generica – contestazione che ne è stata fatta dal debitore ingiunto.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica, valutata la ridotta complessità della causa e l'attività in concreto svolta, comprensiva della discussione dell'istanza ex art. 283 cpc in prima udienza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Perugia 25/11/2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa NN De Martino
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
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