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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/7/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA FERRI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_2 C.F._2
NAVARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Camaiore (LU), via Cesenatico n.12, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
rimarrà nella disponibilità dello stesso che continuerà ad abitarvi. Si fa presente che in data Pt_2
13 Aprile 2024 la sig.ra si è, di fatto, già trasferita insieme ai figli – di comune accordo Parte_1 con il sig. – in altro immobile di sua proprietà sito in Lido di Camaiore (LU), via Don Minzoni Pt_2
n.58. 2. SITUAZIONE PERSONALE CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti, senza pretendere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro. La sig.ra è nuda proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
1 Camaiore, fraz. Lido (LU), via Don Minzoni n. 58 Piano S1 -T - 1 (Foglio 47 – numero 323 – sub. 1 – zona cens.
2 - cate. A/7 – classe 4) e nuda proprietaria dell'immobile sito in Camaiore (LU), fraz. Lido Foglio 47 – numero 373 – zona cens. 2 – cat. A/4 – classe 4), (ALL.TI N.4), di un'autovettura Renegade Avanger tg. GT209WB (ALL. N.4). È, altresì, titolare di un c/c cointestato con la madre, sig.ra CP
. Persona_1
Il sig. è nudo proprietario dell'immobile sito in Camaiore (LU), via Cesenatico n.12, Piano T Pt_2
– Foglio 15 – particella 1932 – Sub. 5 e dell'immobile sito in Camaiore (LU), via Cesenatico n. 12 Piano T – 1 – 2 – Foglio 15 – Particella.1932 – Categoria A/7b – classe 1 (ALL. N. 5) è, altresì, titolare di polizza di assicurazione n. 71071602/90 di cui è beneficiaria la sig.ra P_ Pt_1
(ALL. N. 6) ed è proprietario della autovettura Audi 3 Sportback TG: GH335VR.
[...]
3. AFFIDO I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori ed avranno Per_2 Persona_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei medesimi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. VISITE Il padre potrà vedere/tenere con sé i figli quando lo desideri previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di e Per_3 Per_2
Resta, comunque, salva la possibilità per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con i figli. In ogni caso, il sig. potrà tenere con sé i figli: Pt_2
– dal martedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola;
– dal giovedì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola.
– week end alternati: dal sabato alle ore 12.00 alla domenica sera dopo cena alle ore 21.30. Le parti di comune accordo stabiliscono per i figli sin da ora la presenza, se necessaria, di una baby sitter e la partecipazione a eventuali campi estivi i cui costi saranno divisi nella misura del 70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra Pt_2 Pt_1
Per quanto riguarda le festività (Natale, Capodanno, Pasqua), verranno trascorse in maniera alternata in attuazione della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra i coniugi ed eventuali esigenze nonché volontà dei minori. Durante le vacanze scolastiche, nel periodo natalizio e pasquale, i genitori, previo accordo, potranno tenere presso di loro i figli anche più giorni consecutivamente o recarsi in vacanza con gli stessi.
1.VACANZE ESTIVE Riguardo alle vacanze estive, ciascun genitore, avrà diritto di trascorrere ogni anno, con i figli, in via autonoma, un periodo di almeno 7 giorni, anche continuativi, oltre ad una settimana distribuita in un diverso periodo dell'anno, possibilmente in coincidenza delle vacanze scolastiche dei minori e delle ferie dei genitori, al fine di fare trascorrere ai figli il maggior tempo possibile insieme a ciascuno dei genitori. I predetti periodi saranno concordati tra i genitori e stabiliti in congruo anticipo, nella specie, almeno un mese prima e, per quanto concerne la stagione estiva, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di riferimento.
2 Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro, a trascorrere il predetto periodo di vacanza continuativo durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, tale periodo di vacanza potrà essere effettuato altresì in altro spazio temporale dell'anno.
2. CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO Il sig. si impegna al versamento a favore della sig.ra della somma mensile di Pt_2 Parte_1 euro 400,00= (quattrocento/00=) a titolo di mantenimento per ciascun figlio e così per complessivi euro 800,00= (ottocento/00=) al mese. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su carta poste pay intestata alla sig.ra e nota al sig. da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Pt_2 mese. Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
3. ASSEGNO UNICO Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
[...]
4. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte nella misura del 70% dal sig. e del 30% dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 ed in particolare: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:- spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);- ripetizioni;
- stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);- spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;- scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);- attività ludico-ricreative (centri estivi);- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.”.
3 Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori nella quota della metà.
5. TRASFERTE ALL'ESTERO I genitori dovranno concordare le eventuali trasferte in paesi esteri dei figli.
6. SPESE LEGALI Le spese legali del presente ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio sono interamente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 12/9/2010, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_3 Per_2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 376 pubblicata il 22/10/2024, passata in giudicato in data 5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 21/5/2025, poi posticipata al 28/5/2025. All'udienza del 28/5/2025, il Presidente del Tribunale ha rinviato all'udienza del 18/6/2025, invitando le parti a chiarire le condizioni relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, con successive note scritte ritualmente depositate nel fascicolo telematico, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Camaiore (LU) in data 12/9/2010, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 2, Serie A,
4 dell'Anno 2010; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/7/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA FERRI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n.10, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_2 C.F._2
NAVARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Camaiore (LU), via Cesenatico n.12, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
rimarrà nella disponibilità dello stesso che continuerà ad abitarvi. Si fa presente che in data Pt_2
13 Aprile 2024 la sig.ra si è, di fatto, già trasferita insieme ai figli – di comune accordo Parte_1 con il sig. – in altro immobile di sua proprietà sito in Lido di Camaiore (LU), via Don Minzoni Pt_2
n.58. 2. SITUAZIONE PERSONALE CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti, senza pretendere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro. La sig.ra è nuda proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
1 Camaiore, fraz. Lido (LU), via Don Minzoni n. 58 Piano S1 -T - 1 (Foglio 47 – numero 323 – sub. 1 – zona cens.
2 - cate. A/7 – classe 4) e nuda proprietaria dell'immobile sito in Camaiore (LU), fraz. Lido Foglio 47 – numero 373 – zona cens. 2 – cat. A/4 – classe 4), (ALL.TI N.4), di un'autovettura Renegade Avanger tg. GT209WB (ALL. N.4). È, altresì, titolare di un c/c cointestato con la madre, sig.ra CP
. Persona_1
Il sig. è nudo proprietario dell'immobile sito in Camaiore (LU), via Cesenatico n.12, Piano T Pt_2
– Foglio 15 – particella 1932 – Sub. 5 e dell'immobile sito in Camaiore (LU), via Cesenatico n. 12 Piano T – 1 – 2 – Foglio 15 – Particella.1932 – Categoria A/7b – classe 1 (ALL. N. 5) è, altresì, titolare di polizza di assicurazione n. 71071602/90 di cui è beneficiaria la sig.ra P_ Pt_1
(ALL. N. 6) ed è proprietario della autovettura Audi 3 Sportback TG: GH335VR.
[...]
3. AFFIDO I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori ed avranno Per_2 Persona_3 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei medesimi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. VISITE Il padre potrà vedere/tenere con sé i figli quando lo desideri previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di e Per_3 Per_2
Resta, comunque, salva la possibilità per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con i figli. In ogni caso, il sig. potrà tenere con sé i figli: Pt_2
– dal martedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola;
– dal giovedì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola.
– week end alternati: dal sabato alle ore 12.00 alla domenica sera dopo cena alle ore 21.30. Le parti di comune accordo stabiliscono per i figli sin da ora la presenza, se necessaria, di una baby sitter e la partecipazione a eventuali campi estivi i cui costi saranno divisi nella misura del 70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra Pt_2 Pt_1
Per quanto riguarda le festività (Natale, Capodanno, Pasqua), verranno trascorse in maniera alternata in attuazione della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra i coniugi ed eventuali esigenze nonché volontà dei minori. Durante le vacanze scolastiche, nel periodo natalizio e pasquale, i genitori, previo accordo, potranno tenere presso di loro i figli anche più giorni consecutivamente o recarsi in vacanza con gli stessi.
1.VACANZE ESTIVE Riguardo alle vacanze estive, ciascun genitore, avrà diritto di trascorrere ogni anno, con i figli, in via autonoma, un periodo di almeno 7 giorni, anche continuativi, oltre ad una settimana distribuita in un diverso periodo dell'anno, possibilmente in coincidenza delle vacanze scolastiche dei minori e delle ferie dei genitori, al fine di fare trascorrere ai figli il maggior tempo possibile insieme a ciascuno dei genitori. I predetti periodi saranno concordati tra i genitori e stabiliti in congruo anticipo, nella specie, almeno un mese prima e, per quanto concerne la stagione estiva, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di riferimento.
2 Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro, a trascorrere il predetto periodo di vacanza continuativo durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, tale periodo di vacanza potrà essere effettuato altresì in altro spazio temporale dell'anno.
2. CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO Il sig. si impegna al versamento a favore della sig.ra della somma mensile di Pt_2 Parte_1 euro 400,00= (quattrocento/00=) a titolo di mantenimento per ciascun figlio e così per complessivi euro 800,00= (ottocento/00=) al mese. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su carta poste pay intestata alla sig.ra e nota al sig. da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Pt_2 mese. Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
3. ASSEGNO UNICO Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
[...]
4. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte nella misura del 70% dal sig. e del 30% dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 ed in particolare: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:- spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);- ripetizioni;
- stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);- spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;- scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);- attività ludico-ricreative (centri estivi);- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.”.
3 Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori nella quota della metà.
5. TRASFERTE ALL'ESTERO I genitori dovranno concordare le eventuali trasferte in paesi esteri dei figli.
6. SPESE LEGALI Le spese legali del presente ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio sono interamente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 12/9/2010, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_3 Per_2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 376 pubblicata il 22/10/2024, passata in giudicato in data 5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 21/5/2025, poi posticipata al 28/5/2025. All'udienza del 28/5/2025, il Presidente del Tribunale ha rinviato all'udienza del 18/6/2025, invitando le parti a chiarire le condizioni relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, con successive note scritte ritualmente depositate nel fascicolo telematico, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Camaiore (LU) in data 12/9/2010, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 2, Serie A,
4 dell'Anno 2010; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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