Sentenza 20 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04126/2025REG.PROV.COLL.
N. 08611/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8611 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., nella sua qualità di conferitaria della Ditta Individuale -OMISSIS-, nonché -OMISSIS- s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;
nei confronti
Commissario straordinario per gli Interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di RA pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14239/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Valerio Perotti e dato atto che l'avvocato Giuseppe Misserini ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che con note prot. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- dell’11 novembre 2019, il Commissario
straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di RA, in qualità di stazione appaltante, segnalava all’ANAC di aver escluso dalla procedura di gara per l’affidamento dell’intervento di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero San Brunone nel Comune di RA l’ATI costituita da -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l.,
-OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS-, nonché l’ATI costituita da -OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., sul presupposto che -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l. avessero reso false dichiarazioni in ordine ad un presunto collegamento sostanziale tra i suddetti operatori economici.
La stazione appaltante, in ispecie, aveva rilevato l’esistenza di elementi sintomatici di collegamento tra i menzionati concorrenti, tali da indurla a ritenere che in sede di partecipazione alla medesima gara gli stessi operatori avessero formulato offerte imputabili ad un unico centro decisionale.
In particolare, con sentenza del TAR Puglia – Sezione staccata di Lecce 10 ottobre 2019, n. 1546,
pronunciata sul ricorso proposto dalla terza classificata, era stata accertata la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. m) ed f bis ) del d. lgs. n. 50 del 2016, per non essere stato dichiarato il rapporto parentale delle persone costituenti gli organi di vertice, di rappresentanza e dei soci delle imprese costituenti le due ATI.
Con successiva nota prot. n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2020, l’ANAC comunicava alle parti coinvolte l’avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, finalizzato all’annotazione interdittiva nel casellario informatico ed all’applicazione di una sanzione pecuniaria.
All’esito dell’istruttoria, con delibera n. -OMISSIS- del 17 giugno 2020 l’ANAC irrogava ai tre operatori
economici (-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale, e -OMISSIS- s.r.l.) la sanzione pecuniaria di euro 500,00 nonché la sanzione interdittiva di giorni 15 dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, disponendo altresì l’inserimento nel casellario informatico della seguente annotazione: “ La S.A., Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di RA
(CF: 90221090732) ha disposto l’esclusione, dalla procedura di gara per l’affidamento di “Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero San Brunone nel Comune di RA. CIG 7570950196. Importo complessivo dell’appalto € 698.715,55”, dei raggruppamenti temporanei d’imprese partecipati dagli operatori economici “-OMISSIS- s.r.l. (CF 02872940735), -OMISSIS- s.r.l (CF 02240470738) e ditta individuale Ditta -OMISSIS- (CF
-OMISSIS-) per aver accertato l’omessa dichiarazione di circostanze da valutarsi ai fini della ricorrenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016 ”.
In particolare, l’Autrità riteneva configurato l’elemento psicologico della colpa grave “ laddove è imputabile agli oo.ee. segnalati, ovvero ai soli oo.ee. tra i quali sussistevano rapporti parentali, la scarsa diligenza nel non dare evidenza, in fase di partecipazione, del rapporto familiare sussistente tra le imprese partecipanti ai raggruppamenti temporanei poi esclusi ”, laddove tale omissione dichiarativa, “ potenzialmente destinata a inficiare il regolare svolgimento del confronto competitivo ”, aveva aggravato il procedimento di gara.
Avverso il suddetto provvedimento proponevano ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio il sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale, e -OMISSIS- s.r.l., deducendo l’assenza dei presupposti di carattere oggettivo e soggettivo necessari a procedersi all’annotazione contestata.
In particolare, quanto all’elemento oggettivo l’Autorità avrebbe errato nel ravvisare una vera e
propria falsità dichiarativa anziché una mera omissione nel DGUE presentato dagli operatori economici ricorrenti, laddove era stata barrata la casella “NO” rispetto al quesito se “ l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni[…]” si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale? ”.
Quanto invece all’elemento soggettivo, non potrebbe parlarsi di colpa grave in capo agli operatori ricorrenti, non essendo mai stata accertata giudizialmente l’esistenza del collegamento negoziale ipotizzato dalla stazione appaltante, che peraltro disponeva di tutti gli strumenti necessari alla detta verifica.
Costituitasi in giudizio, l’ANAC concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Con sentenza 12 luglio 2024, n. 14239, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione la -OMISSIS- s.r.l. (nella sua qualità di conferitaria della Ditta Individuale -OMISSIS-) e -OMISSIS- s.r.l. interponevano appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in iudicando. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione art. 37 cpc. Violazione art. 80 d.lgs. 50/2016 .
2) Error in iudicndo. Violazione e/o falsa applicazione art. 2909 c.c .
3) Violazione e/o falsa applicazione art. 80, co. 5, lett. m) d.lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 80, co. 5, lett. f-bis) d.lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 213 d.lgs. 50/2016. Violazione art. 3 l. n. 241/90 .
4) Violazione e/o falsa applicazione art. 80, co. 5, lett. m) d.lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 80, co. 5, lett. f-bis) d.lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 213 d.lgs. 50/2016. Violazione art. 3 l. n. 241/90 .
5) Violazione e/o falsa applicazione art. 80, co. 5, lett. m) d.lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 80, co. 5, lett. f-bis) d.lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 21 d.lgs. 50/2016. Violazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili. Sull’insussistenza della colpa grave .
Riproponevano quindi, ai sensi dell’art. 101 comma 2 Cod. proc. amm., i motivi ritenuti assorbiti dal primo giudice.
Costituitasi in giudizio, l’ANAC insisteva per la reiezione dell’appello, siccome infondato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello si deduce che, ancorché l’ANAC avesse in ipotesi escluso che nella specie si fosse in presenza di una falsità dichiarativa (elemento imprescindibile ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio contestato), essendo piuttosto addebitabile alle appellanti una semplice omissione dichiarativa e non già la più grave forma patologica del mendacio, scorrettamente il primo giudice aveva invece ricostruito – di propria iniziativa – il contenuto del provvedimento sottoposto al suo sindacato, così dando vita “ ad un provvedimento completamente diverso da quello formalmente e concretamente adottato dall’ANAC ” e dunque ritenendo “ che la sanzione irrogata da quest’ultima in danno delle appellanti rispondesse al paradigma normativo che la legittima, assumendo che nella specie ricorressero le condizioni del mendacio anziché della semplice omissione dichiarativa ”.
Secondo le appellanti, in particolare, proprio la ricostruzione effettuata dall’ANAC della patologia dichiarativa nella quale sarebbero incorsi i detti operatori economici necessariamente escluderebbe l’ipotesi del mendacio: “ nella condotta in esame appare ravvisabile non già il dolo ma un profilo di colpa grave, laddove è imputabile agli oo.ee. segnalati, ovvero ai soli oo.ee. tra i quali sussistevano rapporti parentali, la scarsa diligenza nel non dare evidenza, in fase di partecipazione, del rapporto familiare sussistente tra le imprese partecipanti ai raggruppamenti concorrenti, poi esclusi”;
- tale “omissione dichiarativa, potenzialmente destinata a inficiare il regolare svolgimento del confronto competitivo, ben potendo compromettere il principio di segretezza delle offerte, ha aggravato il procedimento di gara”, con la conseguenza che “per tale profilo di colpa grave ricorrono i presupposti per la comminazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, da commisurarsi al minimo edittale per le circostanze esposte in difesa, considerate attenuanti ”.
Il primo giudice, invece, nell’evidenziare che “ nel caso di specie, parte ricorrente ha scientemente dichiarato - barrando la NO - l’assenza di cause di esclusione dalla procedura di gara, inducendo la stazione appaltante a prefigurarsi circostanze non rispondenti al vero ”, avrebbe travalicato il limite esterno della propria giurisdizione, di fatto sostituendosi alla sfera valutativa di esclusiva competenza esclusiva dell’amministrazione e, soprattutto, “ dando vita ad un provvedimento completamente differente da quello sottoposto al suo vaglio ”.
Il motivo non è fondato.
Ritiene il Collegio di dover dare continuità al precedente di Cons. Stato, V, 17 novembre 2020, n. 7108 – pronunziato peraltro proprio in merito alla vicenda costituente il presupposto dell’odierno contenzioso – secondo cui, nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 (come nel caso in esame), l’omessa dichiarazione da parte del concorrente del verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi contemplate nell’art. 80, comma 5 del suddetto decreto (o dei relativi presupposti) ne comporta ipso facto l’esclusione dalla gara, dal momento che un tale comportamento omissivo comunque determina un impedimento, in capo alla stazione appaltante, nell’operare la valutazione – di sua esclusiva competenza – della gravità delle condotte in precedenza tenute dall’operatore economico.
Ciò premesso, la formulazione del predetto art. 80 consentiva di ricomprendervi – quali condotte sanzionate – sia l’omessa dichiarazione che la dichiarazione non veritiera, entrambe rilevando nella prospettiva dell’affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza delle circostanze non dichiarate (questioni su cui è invece tenuta a pronunciarsi la stazione appaltante, ove ovviamente ne sia stata informata).
Ora, premesso che non necessariamente per integrare una dichiarazione falsa deve procedersi con una condotta attiva – ben essendo configurabile la commissione di un mendacio tenendo un qualificato silenzio o rendendo una dichiarazione reticente – ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’addebito riferito all’operatore economico non si qualifichi nei termini di una semplice omissione (come invece dedotto da parte appellante).
Invero, nel caso in esame, come bene ha evidenziato il primo giudice, il DGUE presentato alla stazione appaltante espressamente riportava la risposta “NO” al quesito se “ l’operatore economico […] si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale? ”, ossia rispetto ad una potenziale causa di esclusione dalla procedura di gara, in tal modo inducendo la stazione appaltante a prefigurarsi circostanze non rispondenti al vero.
A fronte di tale univoca indicazione espressa , per contro, non era stato neppure rappresentato alla stazione appaltante il reale rapporto parentale delle persone costituenti gli organi di vertice, di rappresentanza e dei soci delle società costituenti le due A.T.I.
Non è dunque corretto parlare di mera omissione, bensì di risposta (negativa) che aveva impedito alla stazione appaltante di valutare con immediatezza l’eventuale esistenza, in concreto, di un unico centro decisionale riferito a due concorrenti, nei confronti dei quali vi era in effetti un collegamento sostanziale derivante dai sopra descritti rapporti familiari, tale da fare ipotizzare come possibile un’alterazione della concorrenza.
Il non avere fornito le informazioni rilevanti ai fini della descritta valutazione di competenza dell’amministrazione è stata quindi correttamente posta dal giudice di primo grado a fondamento dell’annullamento dell’aggiudicazione (disposto dalla stazione appaltante alla luce delle proprie valutazioni in ordine all’affidabilità dei concorrenti interessati): la sanzione irrogata era invero funzionale all’affermazione dei principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell’aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante, come indirettamente inferibile anche dall’art. 30, comma primo, del d.lgs. n. 50 de1 2016 (in tal senso Cons. Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6529).
Ciascun concorrente ha dunque l’onere di dichiarare tutte le circostanze, anche solo astrattamente e/o potenzialmente idonee a configurare un’ipotesi di illecito professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante, unica titolare del potere di valutazione, di compiere i necessari riscontri ed approfondimenti.
Le oggettive circostanze di fatto non rappresentate nel caso di specie, seppur da sé sole non ancora suscettibili – in astratto – di far presumere in modo assoluto l’esistenza di un centro decisionale comune ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) d.lgs. n. 50 del 2016, rappresentavano comunque degli elementi che gli operatori economici coinvolti avrebbero dovuto evidenziare alla stazione appaltante, proprio al fine di consentirle di svolgere la valutazione – di sua stretta competenza – relativa all’effettivo ricorrere, nel caso concreto, dei presupposti di cui alla norma da ultimo richiamata, proprio perché potenzialmente idonei, alla luce di tutte le risultanze in atti, a fondare una valutazione in tal senso.
In quest’ottica, va infatti ricordato ( ex multis , Cons. Stato, V, 15 aprile 2020 n. 2426) che “ la valutazione operata dalla stazione appaltante circa l’unicità del centro decisionale postula semplicemente l’astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, non anche necessariamente che l’alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata, nel caso concreto, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie di pericolo (ex multis, Cons. Stato, V, 16 febbraio 2017, n. 496; III, 10 maggio 2017, n. 2173; III, 23 dicembre 2014, n. 6379; V, 18 luglio 2012, n. 4189)” (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6010) ”.
Il non avere fornito le informazioni rilevanti ai fini della descritta valutazione di competenza dell’amministrazione è stata quindi correttamente posta dal giudice di primo grado a fondamento dell’annullamento dell’aggiudicazione e, quindi, della richiesta di annotazione della circostanza nel casellario ANAC.
Con il secondo motivo di appello si sostiene poi che la decisione del primo giudice avrebbe travalicato il cd. limite interno della giurisdizione amministrativa, dal momento che sarebbe stato appurato, con decisione ormai passata in giudicato (la predetta sentenza n. 7108 del 2020 di questa Sezione) che la patologia dichiarativa nella quale sarebbero a loro tempo incorse le appellanti era quella dell’omissione e non già quella del mendacio.
La decisione appellata, per contro, avrebbe indebitamente svolto una rinnovata indagine in ordine alla qualificazione giuridica di cui sopra, ignorando la circostanza che la detta sentenza della Sezione avrebbe in realtà precisato che nel caso di specie non era “ corretto parlare di mera omissione, quanto piuttosto di risposta – se non consapevolmente falsa o comunque fuorviante, che ha impedito alla stazione appaltante di valutare l’esistenza in concreto l’esistenza di un unico centro decisionale […] ”.
Neppure questo motivo è fondato.
Come già ricordato in ordine al precedente motivo di appello, le omesse dichiarazioni di alcuni operatori economici (tra cui gli odierni appellanti) erano state ritenute idonee – con sentenza passata in giudicato – a giustificarne l’esclusione dalla gara, in quanto rientranti a pieno titolo nelle fattispecie contemplate a tal fine dall’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Al riguardo va rilevato come, a stretto rigore, la sentenza oggi appellata in realtà non contenga affermazioni esplicite in merito alla qualificazione – quale doloso “mendacio” ovvero mera “omissione dichiarativa” – del comportamento tenuto dalle appellanti, limitandosi a dar atto della sua rilevanza (affermata, come più volte detto, da una decisione ormai passata in giudicato) ai fini espulsivi dalla gara ex art. 80, comma 5 d.lgs. n. 50 del 2016, da ciò facendo altresì discendere, in termini di stretta logica, la legittimità dell’iscrizione ANAC oggetto dell’odierno contenzioso.
Con il terzo motivo di appello si deduce quindi che il TAR, nel ricostruire – in tesi erroneamente – la natura della ritenuta patologia dichiarativa nella quale sarebbero incorse le appellanti, avrebbe “ nella sostanza rigettato il primo motivo di ricorso introdotto dalle stesse, con il quale era stata dedotta la carenza di potere in astratto dell’ANAC all’irrogazione della sanzione, a cagione dell’inesistenza – pure riconosciuta dalla stessa ANAC -, della condizione legittimante l’esercizio di tale potere, i.e. la falsità dichiarativa ”.
Ad avviso delle società appellanti, invero, solo nel caso di falsa dichiarazione vi sarebbe spazio per procedersi ad iscrizione dell’addebito nel casellario ANAC, mentre nelle diverse ipotesi di omessa o reticente dichiarazione ciò non sarebbe mai possibile; ciò emergerebbe, tra l’altro, dal tenore di un precedente di questa Sezione (sent. n. 2407 del 2019), a mente del quale solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione conseguirebbe l’ automatica esclusione dalla procedura di gara, poiché ciò deporrebbe in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, laddove ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, potrebbe comportare l’esclusione dalla procedura solo a seguito di uno specifico apprezzamento della stazione appaltante conclusosi con una prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso.
Il motivo non persuade, in quanto – a tacer d’altro – la presupposta decisione n. 7108 del 2020 della Sezione, in più occasioni richiamata dalle stesse appellanti, dà evidenza del fatto che il comportamento a suo tempo contestato a queste ultime ( recte , alla ditta individuale -OMISSIS- ed alla -OMISSIS- s.r.l.) non aveva in realtà natura puramente omissiva, ma si sostanziava nella precisa e positiva affermazione (barrando la casella “NO”) che non sussistessero, nel caso di specie, circostanze idonee a determinare un collegamento tra imprese, tali cioè da far presupporre l’esistenza, a monte, di un unico centro decisionale in grado di influenzarne le offerte e di alterare in tal modo, almeno potenzialmente, la par condicio competitorum .
Con il quarto motivo di appello ulteriormente si contesta, come già nei precedenti, che nel caso di specie si fosse in presenza di una dichiarazione falsa.
In particolare, affermano le appellanti, “ muovendo dal presupposto che, nel caso di specie (come anche riconosciuto dal primo Giudice), non sia stato accertato né la sussistenza di un collegamento di fatto né, tampoco, la riconducibilità delle offerte formulate dalle ATI coinvolte ad un unico centro decisionale, la semplice omissione dichiarativa di una situazione che, potenzialmente, possa anche comportare la sussistenza di un collegamento di fatto tra imprese non può, in ogni caso, comportare la riconducibilità di tale ipotesi al novero delle dichiarazioni mendaci ma, al più, alla differente categoria delle omesse dichiarazioni i cui presupposti e le cui conseguenze, come anche si vedrà nel prosieguo, sono del tutto differenti” .
Anche questo motivo, di per sé piuttosto generico, non può trovare accoglimento, per le ragioni già evidenziate in merito ai precedenti, rispetto ai quali non presenta – al di là della forma – sostanziali elementi di differenziazione.
Infine, con il quinto motivo di appello la sentenza impugnata viene contestata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave nel comportamento tenuto in sede di gara dagli operatori oggi appellanti.
In primo luogo, obiettano le appellanti che il d.lgs. n. 50 del 2016 avrebbe previsto in capo agli operatori economici – quanto alla causa di esclusione su cui si controverte – un onere dichiarativo meno stringente rispetto a quello contemplato dalla normativa previgente (in particolare, dal d.lgs. n. 163 del 2006), limitandosi a richiedere ai concorrenti di dichiarare di non trovarsi in una situazione di controllo e/o di collegamento di fatto da cui fosse scaturita una offerta riconducibile ad un unico centro decisionale. Non essendo mai stata accertata da un giudice, positivamente, la riconducibilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, non avrebbe potuto per contro essere presunta la sussistenza di un profilo di colpa grave a carico delle odierne appellanti.
In secondo luogo, l’art. 80, comma 5 lett. m) del d.lgs. n. 50 del 2016 non si limiterebbe a prevedere, ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara, la sussistenza di una situazione di controllo o collegamento tra le imprese partecipanti (e men che mai, a fortiori , si accontenterebbe di un semplice collegamento di fatto), ma richiederebbe a tal fine un quid pluris , dato appunto dalla riconducibilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, ossia proprio il presupposto mai accertato da alcuno.
Del resto, rilevano le appellanti, la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di controllo o collegamento fra imprese, richiesta già ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, l. n. 109 del 1994, andrebbe più correttamente ricondotta nel perimetro di una valutazione soggettiva del dichiarante e non di un accertamento.
In terzo luogo, l’impossibilità di configurare una forma di colpa grave a carico delle odierne appellanti discenderebbe dal fatto che, all’epoca dei fatti, la stazione appaltante disponeva di tutti gli strumenti ed i mezzi per poter valutare compiutamente l’eventuale sussistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese coinvolte, valutazione peraltro mai svolta.
Il motivo non è fondato.
Va infatti rilevato come il comportamento colposo a suo tempo contestato agli operatori economici risiedeva nella circostanza – incontestata in atti e comunque ormai accertata con sentenza passata in giudicato – che, a fronte della esplicita dichiarazione che non ricorrevano le condizioni per potersi ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra le dette imprese e, per l’effetto, l’eventuale riconducibilità delle offerte ad un centro decisionale comune, i medesimi operatori avevano consapevolmente omesso di precisare l’esistenza di alcuni tipici indici di collegamento che gli stessi non potevano certo ignorare (quanto ad esistenza e significatività, trattandosi di stretti rapporti di parentela tra organi di vertice, di rappresentanza e dei soci, nonché la parziale coincidenza di sedi operative e legali tra società).
La già richiamata sentenza n. 7108 del 2020 della Sezione aveva al riguardo accertato che il DGUE depositato unitamente alle offerte delle ATI coinvolte, se espressamente riportava la risposta “no” al quesito circa la sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 d.lgs. n. 50 del 2016, “ A fronte di tale univoca indicazione espressa, però, non rappresentava all’amministrazione che l’ottantasettenne sig.ra -OMISSIS- era madre dei germani -OMISSIS-; che il sig. -OMISSIS- era domiciliato in RA alla via per Martina Franca Km 5.500, ove era pure ubicata la residenza della madre; che nella visura camerale della -OMISSIS- era indicata come “impresa di riferimento” proprio la società “Impresa -OMISSIS- s.r.l.s.”; che la visura camerale della -OMISSIS- riportava quale sede dell’unità locale l’indirizzo di via per Martina Franca 5950, RA, coincidente sia con la sede dell’unità locale della ditta -OMISSIS-, sia con la sede legale della -OMISSIS- s.r.l. ”.
A fronte di ciò, la medesima pronuncia ribadiva che “ nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le fattispecie comprese nell’art. 80, co. 5 del D.Lgs. 50/2016, ne comporta l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutare la gravità delle precedenti condotte ”.
In questi termini, non possono obiettivamente ritenersi esclusi i presupposti della gravità e della rilevanza dei fatti oggetto della dichiarazione negativa (e della correlata, consapevole omessa allegazione di dati rilevanti, a fini di riscontro della stessa) come previsti dall’art. 80, comma 12, del d.l.gs. 50 del 2016 ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di natura interdittiva da parte dell’ANAC.
La reiezione dei motivi di appello rende superfluo l’ulteriore esame dei profili di doglianza riproposti, ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., dalle società appellanti, in quanto assorbiti.
Ne consegue la reiezione dell’appello. Le spese di lite del grado di giudizio possono peraltro essere interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.