Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 5 febbraio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4449/2015
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Di Re, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Cammaroto, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione gestione separata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 4 agosto 2015, esponeva: Parte_1
- con raccomandata A/R num. 6502965209-6, datata 17 giugno 2014, l' di Messina le aveva CP_1
comunicato che in esito ad alcuni accertamenti era emerso che aveva dichiarato, per l'anno 2008, un reddito da lavoro autonomo derivante da esercizio abituale di arti e professioni;
- tale reddito non risultava assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse
Professionali e, pertanto, l' aveva provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti, CP_1
per l'anno 2008, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ed aveva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 7.283,08, di cui 4.146,47 per contributi e
3.136,61 per sanzioni;
ritenere formato il silenzio rifiuto.
Rilevava che, per l'anno 2008, risultava iscritta all'Albo degli Architetti della provincia di Messina al n. 182 ed era, altresì, iscritta, quale lavoratore dipendente, presso l'Assicurazione Generale
Obbligatoria lavoratori dipendenti dell'INPDAP (oggi ). CP_1
Osservava che era munita di partita IVA ed aveva versato regolarmente il contributo integrativo del
4% all' . CP_2
Rilevava che contestualmente all'attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato quale professore ordinario presso la facoltà di architettura dell'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, aveva svolto nell'anno 2008 attività di architetto libero professionista, percependo un reddito annuo di euro 24.391,00, regolarmente denunciato all' ed all'Agenzia delle Entrate. CP_2
Osservava che, dunque, in relazione a tale reddito, aveva, pertanto, corrisposto ad la CP_2
contribuzione previdenziale obbligatoria, dovuta da tutti i professionisti iscritti presso l'albo professionale e titolari di partita IVA.
Richiamava l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge n. 111/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Rilevava che ella, risultando iscritta all'albo professionale degli architetti della provincia di Messina con numero 182, aveva versato alla propria cassa di previdenza (Inarcassa) il contributo obbligatorio calcolato in percentuale al volume d'affari e al reddito professionale di lavoro autonomo dichiarato nell'anno 2008 ed affermava che, pertanto, sulla base dell'interpretazione autentica sopra richiamata, non sussisteva alcun obbligo di versamento contributivo alla gestione separata dell' istituita con CP_1
la legge n. 335/95.
Richiamava giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito a sostegno della propria posizione.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito contributivo vantato da controparte, rilevando che il dies a quo del predetto termine doveva farsi coincidere con la data in cui ella avrebbe dovuto pagare i contributi richiesti, ossia il 30 maggio 2014.
Chiedeva, pertanto, di accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e l'infondatezza del provvedimento adottato dalla Gestione Separata in data 17 giugno 2014, nonchè l'insussistenza CP_1
del proprio obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata in riferimento all'anno CP_1
2008 e, per l'effetto, dichiarare non dovute all' le somme richieste, con vittoria di spese e CP_1
compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. CP_1
3.- All'udienza odierna, la causa viene decisa. 4.- In ordine all'eccezione di prescrizione, va rilevato che Va rilevato che ai sensi dell'art. 3 commi
9 e 10 della L n. 335/1995: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…… b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”.
Ne deriva che a decorrere dall' 1 gennaio 1996 la prescrizione è divenuta quinquennale.
Relativamente alla decorrenza della prescrizione si richiamano le argomentazioni espresse da questo
Tribunale e condivise da questo decidente secondo cui “il dies a quo della contribuzione in oggetto non può decorrere ..dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (v., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., n. 27950/2018), ma dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo ed, in particolare, dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente. Questo decidente ritiene pienamente condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte, considerando che in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è dato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. n. 13463/2017) e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). La Cassazione ha richiamato al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs.
n. 241/1997, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”” (Trib. Messina, n. 926/2019)
Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2008, il termine di scadenza, ai sensi del
DPCM 4 giugno 2009 n. 39038 era il 6 luglio 2009 (v. Cass. Civ., sez. VI, 16 settembre 2019,
n.23040) e la richiesta dei contributi è avvenuta con comunicazione notificata in data 2 luglio 2014, entro il termine di prescrizione quinquennale.
5.- Occorre, dunque, affrontare la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata dell' . CP_1
Al riguardo, si richiama, ex art. 118 disp att. c.p.c., l'orientamento di questo Tribunale cui questo
Giudice intende conformarsi ( sent. n. 911/2024). Sul punto è ormai ius receptum che gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, “per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla quale versano esclusivamente CP_2 un contributo integrativo” di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' - in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1
assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della
Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (cfr. Cass. n.
20288/2022: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero-professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori).
Il motivo risulta quindi infondato.
6.- In ordine alle sanzioni applicate, va rilevato che nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n.
55/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti a , per essere CP_2
contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata , sono esonerati dal pagamento, in favore CP_1 dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Dunque, quanto al sistema di previdenza degli ingegneri e architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e la disposizione interpretativa, di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, come convertito, che, nell'esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri e CP_1
architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria ( ), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere CP_2
solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238/2022), la Corte è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l'entrata in vigore della suddetta norma.
E in continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104/2022 per la categoria forense, la Corte ha ribadito che l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell'ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».
Di conseguenza, l' non può pretendere dal ricorrente, oltre all'adempimento del conseguente CP_1 obbligo di versare i contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili su di essi calcolati per l'anno
2008, essendo il credito contributivo relativo ad un periodo antecedente al 2011.
7.- In ragione di quanto esposto, vanno dichiarate non dovute le sanzioni indicate nella nota del 17 giugno 2014 dell' . CP_1
8.- Tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali difformi e dell'intervento della Corte
Costituzionale nel corso del giudizio, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara non dovute le sanzioni indicate nella nota del 17 giugno 2015 dell' ; CP_1
b) rigetta per il resto;
c) compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga