TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 648
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del mancato riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis D.L. 387/1987

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando il diritto del ricorrente al godimento dei benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali.

  • Accolto
    Diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei aumenti periodici di stipendio

    La Corte ha accertato il diritto del ricorrente al godimento dei benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e l’obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

  • Accolto
    Obbligo di corrispondere le somme differenziali dovute

    La Corte ha accertato l’obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e, su tali somme, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 648
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 648
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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