Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2022, proposto da
IN SE NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando, VI Solimando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli, Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
della determinazione INPS datata 15.01.2019, numero pratica 002201900002409, avente ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio in favore del pubblico dipendente in congedo NO SE, per aver posto a base del calcolo uno stipendio non comprensivo del beneficio di cui all'art. 6 bis. D.L. 387/1987;
per l'accertamento
del diritto di esso ricorrente alla riliquidazione del suddetto trattamento con inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio disciplinati - per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile - dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 21 settembre 1987, convertito in legge 472/1987 e del conseguente obbligo - a carico dell'Istituto Previdenziale - di corrispondere gli importi differenziali sulla somma già riconosciuta con determina del 15.01.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa VI De LI e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia penitenziaria sino al pensionamento a domanda, intervenuto il 19 novembre 2016, quando ha compiuto i 55 anni di età e maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici di anni quarantadue.
Egli espone di essere stato in possesso, alla data del collocamento in quiescenza, dei requisiti previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall’articolo 21 della l. n. 232/1990, ai fini del computo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio nel calcolo dell’indennità di buona uscita. La direzione provinciale INPS non avrebbe però computato tale beneficio in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio. Appurata tale circostanza dall’analisi del prospetto di liquidazione, con lettera di diffida inviata a mezzo PEC il 3 gennaio 2022, egli ha sollecitato l'Istituto previdenziale alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con applicazione dei benefici stipendiali previsti dalla norma citata, senza tuttavia ricevere riscontro.
Con l’odierno gravame il ricorrente lamenta l’illegittimità del mancato riconoscimento del beneficio menzionato, per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 cit., e chiede l’accertamento del suo diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio e la conseguente condanna dell’amministrazione al versamento di quanto ancora dovuto.
2. Si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero della Giustizia che, nella relazione predisposta dall’Amministrazione, ha prospettato il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che, a suo dire, la questione rientrerebbe nella competenza esclusiva dell’Ente previdenziale, dotato del potere decidere autonomamente ogni questione in merito al riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
Si è costituito anche l’INPS, per chiedere il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
In via preliminare, l’Amministrazione eccepisce la prescrizione quinquennale del preteso diritto, il cui termine sarebbe iniziato a decorrere dal 19 novembre 2016, data di cessazione dal servizio, o addirittura dal 26 settembre 2016, quando l’INPS ha inviato all’interessato un primo prospetto di calcolo dell’indennità di buonuscita lui spettante.
Nel merito, l’Amministrazione deduce l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il beneficio dovrebbe essere riconosciuto solo in favore del personale cessato dal servizio per età, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, mentre non spetterebbe per le ipotesi di collocamento a domanda.
In ogni caso, il ricorrente sarebbe decaduto dal beneficio di cui si controverte, per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio, come prescritto dall’art. 6 bis , comma 2 del d.l. n. 387/1987.
In caso di accoglimento del ricorso, l’Istituto chiede che sulle somme spettanti al ricorrente siano riconosciuti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 2 luglio 2020, n. 13624; Tar Veneto n. 6/2022).
3. Nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026, è stato formulato e verbalizzato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. circa la sussistenza di un possibile profilo di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
Il ricorso, non essendo comparse le parti, è stato quindi trattenuto in decisione sulla base degli scritti difensivi.
4. In rito, va innanzi tutto disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia per difetto di legittimazione passiva.
Invero, secondo l’oramai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa in materia, l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale. Il fatto che il Ministero debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo volto alla definizione della buonuscita, attraverso l’invio di dati attinenti all’anzianità di servizio e alla posizione economica del lavoratore, non incide in alcun modo sulla legittimazione a partecipare al giudizio, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni di collaborazione fra i due enti (cfr. per tutte C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 agosto 2022, n. 926 e giurisprudenza ivi citata).
4.1. In via preliminare, va altresì respinta l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall’INPS, poiché, per consolidata giurisprudenza, detto termine decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8598 e giurisprudenza ivi citata).
Orbene, dalla documentazione depositata in giudizio dalla difesa del ricorrente, risulta che il sig. NO ha ricevuto il trattamento di fine servizio in forza di mandato di pagamento 15 gennaio 2019 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) e, prima di proporre l’odierno giudizio (con ricorso notificato il primo giugno 2022), ha interrotto la prescrizione mediante atto di diffida trasmessa a mezzo PEC il 3 gennaio 2022 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Non risulta pertanto maturata la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere in giudizio.
5. Nel merito, giova innanzi tutto richiamare l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dall’articolo 21 della l. n. 232/1990, a tenore del quale “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
Sull’interpretazione di tale previsione si è ormai formato un univoco orientamento interpretativo, sulla scorta del quale vanno respinte tutte le argomentazioni allegate dall’INPS.
Si è chiarito, innanzi tutto, che l’articolo 6 bis del d.l. n. 387/1987 deve trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e la Guardia di Finanza (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10836; Id., 18 aprile 2023, n. 3906; Id., 20 marzo 2023, n. 2824; si veda anche T.A.R. Toscana, sez. I, 2 dicembre 2025, n. 1947; Id., 4 marzo 2025, nn. 347, 349 e 351).
Inoltre, si è evidenziato che il comma 2 dell’art. 6 bis cit. prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quanto disposto dal comma 1; la maggiorazione spetta, quindi, anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma, entrambi sussistenti nel caso all’esame di questo Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6; T.A.R. Veneto – Sez. Prima n. 1681/2022).
Va altresì rammentato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 - che ha introdotto misure volte all’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego - ha previsto l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione.
Segnatamente, al comma 1, con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda; e al comma 2, con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ponendo in questo caso, come condizione, il preventivo pagamento della contribuzione previdenziale restante, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito, al riguardo, che la disposizione da ultimo richiamata attiene esclusivamente al calcolo della base pensionabile e non anche alla attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 6 bis , come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile…”) e dal riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda, appunto, il solo importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 9997).
Va peraltro evidenziato che l’odierno ricorrente ha provveduto a versare il contributo previsto dal citato art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, come si evince dalla determinazione INPS in atti, ove si legge che "Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del D.L.gs n. 165/97 sulla pensione grava la trattenuta per l'attribuzione della maggiorazione della base pensionabile ai sensi del citato D.Lgs. di euro 23,39 dal 01.12.2016 al 31.12.2020" (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che la mancata presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio ex art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387/1987 non comporta decadenza dal beneficio, poiché detto termine non ha natura perentoria.
Si è invero osservato, sotto un primo profilo, che lo stesso non è espressamente qualificato dal legislatore come termine decadenziale.
Dal punto di vista sistematico, inoltre, si è sottolineato che la norma va letta all'interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ...”.
Il rispetto del termine del 30 giugno, pertanto, deve ritenersi finalizzato, esclusivamente, a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo e costituisce un onere per l'interessato che voglia ottenere tale risultato.
Il rispetto del termine del 30 giugno, d’altra parte, non può essere considerato nemmeno una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette); il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, con decorrenza che dipende dalla data di presentazione dell'istanza.
Inoltre, “… non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali" (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996, n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019, n. 151)” (cfr. C.G.A.R.S., n. 209/2023 cit. e Cons. Stato, sez. II, n. 2883/2023 cit.).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
6. In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al godimento dei benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, e conseguente obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Su tali somme, come rilevato dall'INPS, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
7. Le spese di giudizio, tenuto conto della iniziale non univocità degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previamente disposta l’estromissione del Ministero della Giustizia, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC GI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
VI De LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De LI | CC GI |
IL SEGRETARIO