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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2024, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1255/2024 promossa in grado d'appello da
(P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano alla via Röntgen n.18 presso lo studio dell'avv. Giorgio Barbini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cologno Monzese CP_1 C.F._1
(MI) alla via Milano n. 14 presso lo studio degli avv.ti Emilio Beretta, Pietro Beretta e Alberto
Maurizio Beretta che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti appellato avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 7 Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
- Riformare la sentenza n. 296/2024 (doc. 2) emessa il 25/3/2024 dal Tribunale di Lodi nella causa R.G. 1561/2021, pubblicata il 26/3/2024 e notificata lo stesso 26/3/2024, rigettando la domanda di condanna al risarcimento del danno subito dall'odierno appellato;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO: dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto dal
, con integrale conferma della sentenza n. 296/2024 del Tribunale di Lodi. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus”.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di CP_1
Lodi il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui Parte_1
subiti a seguito del sinistro occorso in data 12 agosto 2019 e commisurati in euro
23.000,00.
2. Più precisamente, l'attore deduceva che uno degli alberi posti al margine della Via Codazzi all'altezza del civico 32 era caduto rovinosamente sul caravan Dethleffs targato CL979BN di sua proprietà, causando gravissimi danni sia alla struttura sia alla parte meccanica del mezzo, quantificati in complessivi euro 32.287,30.
3. Il pur ritualmente citato, non si costituiva e all'udienza del 15 dicembre Parte_1
2021 veniva dichiarato contumace.
4. Il Tribunale di Lodi istruiva la causa documentalmente e, valutatane l'opportunità, disponeva CTU finalizzata a chiarire “se i danni allegati da parte attrice siano riconducibili al sinistro per cui è causa (…) accertando l'entità dei danni subiti dal veicolo
e del valore commerciale del veicolo alla data del sinistro”.
pagina 2 di 7 5. Con sentenza n. 296/2024, il giudice di prime cure accertava la responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al per il sinistro occorso in data 12 agosto 2019 ai Parte_1 danni di e per l'effetto condannava l'Ente al pagamento in favore del CP_1
danneggiato della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento;
condannava altresì il alla rifusione delle spese di lite in favore del nella misura Parte_1 CP_1
di euro 4.916,00 per onorari, euro 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
i.v.a e c.p.a., ponendo altresì a suo carico le spese di CTU.
6. Avverso la decisione di prime cure interponeva appello il , Parte_1
contumace in primo grado, eccependo l'interruzione del nesso di causalità fra la cosa custodita e i danni lamentati dal in ragione del verificarsi di un evento calamitoso CP_1
eccezionale. Ed, infatti, secondo l'assunto dell'appellante, il suddetto albero, pur correttamente manutenuto, sarebbe caduto a causa di una tromba d'aria, circostanza che, data l'eccezionalità e l'imprevedibilità, avrebbe integrato caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
7. Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., nonché l'inammissibilità della documentazione prodotta in quanto tardiva, instando in ogni caso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione del Tribunale.
8. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 24 settembre 2024, il Consigliere istruttore rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 5 novembre 2024, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine sino al 21.10.2014 per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
9. Con l'unico motivo a supporto del gravame, il lamenta l'errore del Parte_1
giudice di prime cure nel non aver ritenuto che la forte perturbazione meteorologica abbattutasi sulla provincia di nell'agosto 2019 integrasse caso fortuito, idoneo a Pt_1 interrompere il nesso di causalità fra i danni subiti dall'odierno appellato e il bene in custodia del A supporto della propria doglianza evidenzia che: Pt_1
a. la tromba d'aria che il 12 agosto 2019 aveva colpito il Comune di Parte_1
era stato un evento calamitoso eccezionale, integrante i caratteri delineati dal pagina 3 di 7 decreto del 23/1/2020 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(cfr. doc. n.3);
b. un evento di tale portata – raccontato peraltro anche in diversi articoli di giornali locali - è idoneo autonomamente a provocare il crollo dell'albero de quo e il conseguente danno (cfr. doc. n.4);
c. l'albero precipitato sulla vettura del era stato correttamente manutenuto dal CP_1
e si trovava in buone condizioni generali. Tale circostanza era emersa, nel Pt_1 marzo 2018, poco più di un anno prima dell'evento dannoso, quando il Pt_1
aveva svolto proprio sul filare di pioppi cipressini collocato in via Codazzi un'indagine strumentale (cfr. docc.nn. 5 e 6).
10. La Corte osserva quanto segue.
11. Preliminarmente, la difesa di eccepisce l'inammissibilità dell'appello in CP_1 quanto il avrebbe “omesso di produrre la copia notificata della sentenza di primo Pt_1
grado (impedendo alla Corte la possibilità di verificare la tempestività dell'impugnazione), pur avendo dato atto dell'avvenuta notifica della sentenza e dell'applicabilità del termine breve di cui all'art. 325 primo comma c.p.c.”.
L'eccezione non ha pregio, avendo l'appellante certamente rispettato il termine c.d. breve previsto dall'art. 325 c.p.c.. Invero, la sentenza n. 296/2024 depositata in data 26 marzo
2024 è stata impugnata con appello notificato a mezzo PEC il 23 aprile 2024 e dunque entro i trenta giorni previsti dalla norma.
12. Al contrario, per quanto attiene alla documentazione prodotta in appello dall'appellante, questa non è ammissibile e non potrà essere oggetto d'esame da parte della Corte.
13. Come è noto, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.c., nel giudizio di appello vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova, senza che assuma rilevanza l'
“indispensabilità” degli stessi e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”
(ex multis, Cass. n. 26522/2017). In altri termini, ciò che rileva ai fini del superamento del divieto assoluto dei “nova” in appello ex art. 345 c.p.c., è che la parte provi di “non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, sì da non alterare il contraddittorio.
pagina 4 di 7 14. Nel caso di specie, l'odierno appellante (contumace in primo grado) nulla ha dedotto al fine di giustificare la propria mancata costituzione in prime cure e dunque la mancata produzione documentale di cui in questa sede fa richiesta, trattandosi peraltro di documenti risalenti a un'epoca antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
Di talché, i docc. ti nn. 4,5 e 6 allegati all'atto di appello devono essere dichiarati inammissibili. Allo stesso modo, anche il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali (doc. n.3) non potrà essere oggetto di valutazione, trattandosi di norma giuridica di rango secondario e dunque non soggetta al principio “iura novit curia”. A tale riguardo, la S.C. ha osservato che “la natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia". Ne consegue che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti” (v. anche Cass. civ. n. 25995/2019). In ogni caso, come meglio infra, tale ultima produzione non offre alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro, né tantomeno alla prova del caso fortuito, risultando priva di valore ai fini della risoluzione della presente controversia.
15. Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
16. Il appellante si duole della scelta del giudice di prime cure di escludere che i Pt_1
fenomeni temporaleschi eccezionali del 12 agosto 2019 integrassero caso fortuito idoneo a sollevare l'Ente da ogni responsabilità ex art. 2051 c.c..
17. Ebbene, la doglianza non ha pregio.
18. Come è noto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ex se a interrompere il nesso causale fra il bene custodito e i danni da questo arrecati.
19. Nel caso di specie, il non ha fornito adeguata prova del caso Parte_1
fortuito, in quanto l'eccezionalità dell'episodio meteorologico abbattutosi sul Lodigiano nell'agosto 2019 non esclude la prevedibilità di tali fenomeni temporaleschi e dunque la necessaria cura e manutenzione del verde urbano spettante all'Ente.
20. Più precisamente, secondo l'assunto dell'appellante, il carattere eccezionale del vento e delle piogge del 12 agosto 2019 a arebbe accertato dal Decreto Ministeriale (cfr. doc. Pt_1
3), ove, nella sezione “declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici” è pagina 5 di 7 riportato anche tromba d'aria del 12 agosto 2019” (cfr. pag. 16-17 Gazzetta Pt_1
Ufficiale 3 febbraio 2020).
21. Fermo quanto precedentemente valutato in merito all'inammissibilità di tale produzione documentale, è da dirsi che in ogni caso le informazioni riportate nel suddetto decreto non sono esse sole sufficienti a sollevare il da ogni responsabilità. Parte_1
Infatti, l'albero precipitato sul veicolo dell'appellato era una pianta ad alto fusto, posta al margine di una strada carrabile e dunque in una zona esposta al transito di mezzi e persone.
Si tratta di beni che per loro stessa natura risentono certamente di episodi meteorologici come raffiche di vento anche di forte entità (nel caso di specie, una tromba d'aria), con la conseguenza che gli eventuali danni da essi derivanti non possano dirsi del tutto imprevenibili o imprevedibili.
22. Pertanto, le stesse caratteristiche del bene avrebbero dovuto imporre al – in Pt_1
quanto custode – la messa in opera di particolari precauzioni, osservando regole di diligenza per un'attenta manutenzione finalizzata a scongiurare il verificarsi di danni a cose o persone. Sul punto, però, il appellante nulla ha dedotto, non allegando alcuna Pt_1
informazione utile a valutare lo stato di salute e di manutenzione dello specifico albero caduto;
né sono emerse condizioni talmente eccezionali tali da rendere del tutto inevitabile la caduta di alberi, anche nell'ipotesi – non verificatasi – di ottimale tenuta del verde pubblico.
23. Ne consegue che dalle risultanze in atti non è possibile escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro occorso in data 12 agosto 2019 ai Parte_1
danni di CP_1
24. Quanto sin qui valutato induce a condividere integralmente la motivazione del giudice di prime cure in punto responsabilità dell'ente pubblico. Segue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Lodi.
25. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di con applicazione dei valori minimi tenuto conto della bassa complessità CP_1
della causa, con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
26. Infine, in virtù del rigetto di dell'appello, sussistono per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1255/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 296/2024 emessa dal Tribunale di Lodi;
II. condanna il a rimborsare in favore di le spese Parte_1 CP_1
processuali del grado, che liquida in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 5.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1255/2024 promossa in grado d'appello da
(P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano alla via Röntgen n.18 presso lo studio dell'avv. Giorgio Barbini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cologno Monzese CP_1 C.F._1
(MI) alla via Milano n. 14 presso lo studio degli avv.ti Emilio Beretta, Pietro Beretta e Alberto
Maurizio Beretta che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti appellato avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 7 Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
- Riformare la sentenza n. 296/2024 (doc. 2) emessa il 25/3/2024 dal Tribunale di Lodi nella causa R.G. 1561/2021, pubblicata il 26/3/2024 e notificata lo stesso 26/3/2024, rigettando la domanda di condanna al risarcimento del danno subito dall'odierno appellato;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO: dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto dal
, con integrale conferma della sentenza n. 296/2024 del Tribunale di Lodi. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus”.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di CP_1
Lodi il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui Parte_1
subiti a seguito del sinistro occorso in data 12 agosto 2019 e commisurati in euro
23.000,00.
2. Più precisamente, l'attore deduceva che uno degli alberi posti al margine della Via Codazzi all'altezza del civico 32 era caduto rovinosamente sul caravan Dethleffs targato CL979BN di sua proprietà, causando gravissimi danni sia alla struttura sia alla parte meccanica del mezzo, quantificati in complessivi euro 32.287,30.
3. Il pur ritualmente citato, non si costituiva e all'udienza del 15 dicembre Parte_1
2021 veniva dichiarato contumace.
4. Il Tribunale di Lodi istruiva la causa documentalmente e, valutatane l'opportunità, disponeva CTU finalizzata a chiarire “se i danni allegati da parte attrice siano riconducibili al sinistro per cui è causa (…) accertando l'entità dei danni subiti dal veicolo
e del valore commerciale del veicolo alla data del sinistro”.
pagina 2 di 7 5. Con sentenza n. 296/2024, il giudice di prime cure accertava la responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al per il sinistro occorso in data 12 agosto 2019 ai Parte_1 danni di e per l'effetto condannava l'Ente al pagamento in favore del CP_1
danneggiato della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento;
condannava altresì il alla rifusione delle spese di lite in favore del nella misura Parte_1 CP_1
di euro 4.916,00 per onorari, euro 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
i.v.a e c.p.a., ponendo altresì a suo carico le spese di CTU.
6. Avverso la decisione di prime cure interponeva appello il , Parte_1
contumace in primo grado, eccependo l'interruzione del nesso di causalità fra la cosa custodita e i danni lamentati dal in ragione del verificarsi di un evento calamitoso CP_1
eccezionale. Ed, infatti, secondo l'assunto dell'appellante, il suddetto albero, pur correttamente manutenuto, sarebbe caduto a causa di una tromba d'aria, circostanza che, data l'eccezionalità e l'imprevedibilità, avrebbe integrato caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
7. Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., nonché l'inammissibilità della documentazione prodotta in quanto tardiva, instando in ogni caso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione del Tribunale.
8. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 24 settembre 2024, il Consigliere istruttore rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 5 novembre 2024, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine sino al 21.10.2014 per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
9. Con l'unico motivo a supporto del gravame, il lamenta l'errore del Parte_1
giudice di prime cure nel non aver ritenuto che la forte perturbazione meteorologica abbattutasi sulla provincia di nell'agosto 2019 integrasse caso fortuito, idoneo a Pt_1 interrompere il nesso di causalità fra i danni subiti dall'odierno appellato e il bene in custodia del A supporto della propria doglianza evidenzia che: Pt_1
a. la tromba d'aria che il 12 agosto 2019 aveva colpito il Comune di Parte_1
era stato un evento calamitoso eccezionale, integrante i caratteri delineati dal pagina 3 di 7 decreto del 23/1/2020 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(cfr. doc. n.3);
b. un evento di tale portata – raccontato peraltro anche in diversi articoli di giornali locali - è idoneo autonomamente a provocare il crollo dell'albero de quo e il conseguente danno (cfr. doc. n.4);
c. l'albero precipitato sulla vettura del era stato correttamente manutenuto dal CP_1
e si trovava in buone condizioni generali. Tale circostanza era emersa, nel Pt_1 marzo 2018, poco più di un anno prima dell'evento dannoso, quando il Pt_1
aveva svolto proprio sul filare di pioppi cipressini collocato in via Codazzi un'indagine strumentale (cfr. docc.nn. 5 e 6).
10. La Corte osserva quanto segue.
11. Preliminarmente, la difesa di eccepisce l'inammissibilità dell'appello in CP_1 quanto il avrebbe “omesso di produrre la copia notificata della sentenza di primo Pt_1
grado (impedendo alla Corte la possibilità di verificare la tempestività dell'impugnazione), pur avendo dato atto dell'avvenuta notifica della sentenza e dell'applicabilità del termine breve di cui all'art. 325 primo comma c.p.c.”.
L'eccezione non ha pregio, avendo l'appellante certamente rispettato il termine c.d. breve previsto dall'art. 325 c.p.c.. Invero, la sentenza n. 296/2024 depositata in data 26 marzo
2024 è stata impugnata con appello notificato a mezzo PEC il 23 aprile 2024 e dunque entro i trenta giorni previsti dalla norma.
12. Al contrario, per quanto attiene alla documentazione prodotta in appello dall'appellante, questa non è ammissibile e non potrà essere oggetto d'esame da parte della Corte.
13. Come è noto, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.c., nel giudizio di appello vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova, senza che assuma rilevanza l'
“indispensabilità” degli stessi e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”
(ex multis, Cass. n. 26522/2017). In altri termini, ciò che rileva ai fini del superamento del divieto assoluto dei “nova” in appello ex art. 345 c.p.c., è che la parte provi di “non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, sì da non alterare il contraddittorio.
pagina 4 di 7 14. Nel caso di specie, l'odierno appellante (contumace in primo grado) nulla ha dedotto al fine di giustificare la propria mancata costituzione in prime cure e dunque la mancata produzione documentale di cui in questa sede fa richiesta, trattandosi peraltro di documenti risalenti a un'epoca antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
Di talché, i docc. ti nn. 4,5 e 6 allegati all'atto di appello devono essere dichiarati inammissibili. Allo stesso modo, anche il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali (doc. n.3) non potrà essere oggetto di valutazione, trattandosi di norma giuridica di rango secondario e dunque non soggetta al principio “iura novit curia”. A tale riguardo, la S.C. ha osservato che “la natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia". Ne consegue che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti” (v. anche Cass. civ. n. 25995/2019). In ogni caso, come meglio infra, tale ultima produzione non offre alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro, né tantomeno alla prova del caso fortuito, risultando priva di valore ai fini della risoluzione della presente controversia.
15. Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
16. Il appellante si duole della scelta del giudice di prime cure di escludere che i Pt_1
fenomeni temporaleschi eccezionali del 12 agosto 2019 integrassero caso fortuito idoneo a sollevare l'Ente da ogni responsabilità ex art. 2051 c.c..
17. Ebbene, la doglianza non ha pregio.
18. Come è noto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ex se a interrompere il nesso causale fra il bene custodito e i danni da questo arrecati.
19. Nel caso di specie, il non ha fornito adeguata prova del caso Parte_1
fortuito, in quanto l'eccezionalità dell'episodio meteorologico abbattutosi sul Lodigiano nell'agosto 2019 non esclude la prevedibilità di tali fenomeni temporaleschi e dunque la necessaria cura e manutenzione del verde urbano spettante all'Ente.
20. Più precisamente, secondo l'assunto dell'appellante, il carattere eccezionale del vento e delle piogge del 12 agosto 2019 a arebbe accertato dal Decreto Ministeriale (cfr. doc. Pt_1
3), ove, nella sezione “declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici” è pagina 5 di 7 riportato anche tromba d'aria del 12 agosto 2019” (cfr. pag. 16-17 Gazzetta Pt_1
Ufficiale 3 febbraio 2020).
21. Fermo quanto precedentemente valutato in merito all'inammissibilità di tale produzione documentale, è da dirsi che in ogni caso le informazioni riportate nel suddetto decreto non sono esse sole sufficienti a sollevare il da ogni responsabilità. Parte_1
Infatti, l'albero precipitato sul veicolo dell'appellato era una pianta ad alto fusto, posta al margine di una strada carrabile e dunque in una zona esposta al transito di mezzi e persone.
Si tratta di beni che per loro stessa natura risentono certamente di episodi meteorologici come raffiche di vento anche di forte entità (nel caso di specie, una tromba d'aria), con la conseguenza che gli eventuali danni da essi derivanti non possano dirsi del tutto imprevenibili o imprevedibili.
22. Pertanto, le stesse caratteristiche del bene avrebbero dovuto imporre al – in Pt_1
quanto custode – la messa in opera di particolari precauzioni, osservando regole di diligenza per un'attenta manutenzione finalizzata a scongiurare il verificarsi di danni a cose o persone. Sul punto, però, il appellante nulla ha dedotto, non allegando alcuna Pt_1
informazione utile a valutare lo stato di salute e di manutenzione dello specifico albero caduto;
né sono emerse condizioni talmente eccezionali tali da rendere del tutto inevitabile la caduta di alberi, anche nell'ipotesi – non verificatasi – di ottimale tenuta del verde pubblico.
23. Ne consegue che dalle risultanze in atti non è possibile escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per il sinistro occorso in data 12 agosto 2019 ai Parte_1
danni di CP_1
24. Quanto sin qui valutato induce a condividere integralmente la motivazione del giudice di prime cure in punto responsabilità dell'ente pubblico. Segue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Lodi.
25. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di con applicazione dei valori minimi tenuto conto della bassa complessità CP_1
della causa, con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
26. Infine, in virtù del rigetto di dell'appello, sussistono per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1255/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 296/2024 emessa dal Tribunale di Lodi;
II. condanna il a rimborsare in favore di le spese Parte_1 CP_1
processuali del grado, che liquida in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 5.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 7 di 7