Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza breve 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 15/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2025, proposto da TE EO, AR SA, BO EA, BR OL, PO IA, CO CO, DA CO, Di NI EA, Di TE VI, AG US, AR IE, RÀ US, NA IE, LL OM, GR EO, AN US, PP IM US, La RO LI, NA EG, LO OR TO, ER RI, MA NT, IL AR, MO NT, RI IO, LO ER, LO ZA, AC OL, PA LI, PA US, AL NT, AL VI, PL ROrio, IP GI, AI US, TO LO, SA TO, CA TI, ST NT, RS SA NT e LA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROnna IL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- l’Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, Centro per l’impiego di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore ,
- l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro tempore ,
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto n. 3088/2025 del 30/07/2025, di approvazione della Graduatoria Unica Definitiva Distrettuale dei lavoratori forestali, aggiornata al 30/06/2025, per i cinque distretti della Provincia di Trapani;
- della Graduatoria Unica Definitiva Distrettuale dei lavoratori forestali, aggiornata al 30/06/2025, per i cinque distretti della Provincia di Trapani pubblicata in data 30/07/2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse dei ricorrenti;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere l’annullamento della Graduatoria Unica Distrettuale dei lavoratori Forestali per i cinque distretti della Provincia di Trapani, pubblicata in data 30/07/2025, in quanto illegittima ed il conseguente inserimento dei ricorrenti nell’Elenco Speciale dei lavoratori Forestali;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata ad annullare la Graduatoria Unica Distrettuale dei lavoratori Forestali per i cinque distretti della Provincia di Trapani, pubblicata in data 30/07/2025, con il conseguente inserimento dei ricorrenti nell’Elenco Speciale dei lavoratori Forestali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate, rappresentate dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2469 dell’11.11.2025 con la quale il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sul possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa e la memoria di parte ricorrente del 24.11.2025;
Relatrice nelle camere di consiglio del 6 novembre 2025 e del 4 dicembre 2025 la dott.ssa NA RH, nessuno presente per parte ricorrente, udito il difensore per parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, notificato il 26.9.2025 e depositato il 21.10.2025, i ricorrenti, operai forestali, insorgono per ottenere l’annullamento della Graduatoria Unica Distrettuale dei lavoratori Forestali per i cinque distretti della Provincia di Trapani, pubblicata in data 30.07.2025, nonché per l’accertamento del loro diritto ad essere inseriti nell’Elenco Speciale dei lavoratori Forestali di cui all’art. 45 ter della legge regionale n. 16/1996.
In particolare, i ricorrenti hanno presentato, entro il 15 maggio 2024, ai sensi dell’art. 75 della L.R. n. 3/2024, istanza di inserimento nell’Elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, al fine di poter essere successivamente assunti dalla p.a., avendo già svolto in passato almeno un turno di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione forestale.
Con la nota prot. 28965 del 10/07/2024, avente ad oggetto “ L.R. 16/96 –18 art. 50 aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali ”, l’Amministrazione ha comunicato che: “ in considerazione dell’elevatissimo numero di istanze presentate ex art. 75 L.R. 3/2024 e della esigenza di verificarne l’ammissibilità, evitando dubbi interpretativi della norma di riferimento, con la presente, tenuto conto della necessità di dovere procedere, comunque, all’ordinario aggiornamento semestrale dei contingenti Forestali, ai sensi della normativa in oggetto, al fine di non pregiudicare le legittime aspettative dei lavoratori che aspirano al transito nei contingenti superiori e all’avviamento a tempo indeterminato, vorranno le SS.LL. provvedere come di consueto all’ordinario aggiornamento semestrale in argomento. Ulteriori disposizioni in merito ai soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del citato art. 75 verranno successivamente emanate, al fine di integrare i contingenti di cui sopra con gli eventuali aventi diritto ”
2. Pur non articolando esplicitamente un motivo di doglianza, i ricorrenti rilevano che il loro mancato inserimento nella gravata graduatoria costituisce violazione dello stesso art. 75 della L.R. n. 3/2024 ai sensi del quale hanno presentato istanza.
La disposizione citata, al comma 3, dispone che “ a decorrere dall'anno 2024 le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n.16 e successive modificazioni trovano applicazione, ad istanza degli interessati, anche ai soggetti che abbiano svolto almeno un turno di 51 giornate lavorative ai fini previdenziali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione .”.
L’art. 13, comma 90, della L.R. 10 agosto 2022, n. 16, dispone che “ i soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle resesi disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 .”.
Pertanto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, il contegno tenuto dall’Amministrazione, esplicitato nella nota del 10.7.2024 non oggetto di impugnazione, avrebbe in sostanza obliterato il dovere della p.a. di aggiornamento semestrale dell’elenco speciale di cui al predetto art. 45 ter della L.R. n. 16/1996 con l’inserimento di tutti i soggetti che hanno proposto nei termini istanza ai sensi dell’art. 75 della L.R. n. 3/2024.
3. Le Amministrazioni regionali intimate si sono costituite in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale, con la memoria del 31.10.2025, nel chiedere il rigetto del mezzo di tutela all’esame, ha eccepito preliminarmente, (a) il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, atteso che nel ricorso non è contestato alcun atto o comportamento riferibile a tale Amministrazione regionale e (b), il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente, atteso il pregiudizio lamentato non sarebbe stato prodotto dalla graduatoria impugnata ma da altri atti precedenti e non tempestivamente contestati.
4. All’esito dell’udienza camerale del 6 novembre 2025, il Collegio, con ordinanza n. 2469/2025 ha avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
5. In data 24.11.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale prende posizione sulla questione sollevata d’ufficio dal Collegio e afferma la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.
6. Alla camera di consiglio riconvocata del 4 dicembre 2025, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.) dato nella stessa ordinanza n. 2469/2025, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente e ad assorbimento di ogni altra questione pregiudiziale o preliminare sollevata da parte resistente, il Collegio deve confermare il rilievo ex officio sulla carenza di giurisdizione del giudice adito.
È oggetto del presente giudizio esclusivamente l’impugnazione della graduatoria adottata in esito ad una procedura diretta alla formazione di elenchi, aggiornati periodicamente, di personale in possesso di determinati requisiti.
Tale attività non residua di alcun margine di apprezzamento discrezionale degli Uffici sui criteri da seguire nella formazione della graduatoria medesima, per questo motivo non può dirsi espressione di un potere da parte della p.a. di riferimento. La posizione dei ricorrenti che pretendono l’inserimento nell’elenco speciale, pertanto, non può definirsi di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, in una materia che non prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Il Collegio intende, infatti, richiamarsi alla costante giurisprudenza di questo T.A.R. a mente della quale le controversie inerenti le graduatorie degli operai forestali impiegati ai sensi della legge regionale n. 16/1996 rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario facendosi valere posizioni di diritto soggettivo (in questo senso: T.A.R. Sicilia, sez. III, 30 dicembre 2017, n. 3020; 27 dicembre 2017, n. 3019; 24 dicembre 2014, n. 3451; sez. II, 12 marzo 2014, n. 740; sez. III, 30 marzo 2010, n. 4231 e, da ultimo, T.A.R. PA, sez. II, 5 febbraio 2024, n. 422).
Giova citare testualmente la recente sentenza di questa sezione, n. 422 del 5 febbraio 2024, secondo la quale “ Sul punto, più volte il Giudice regolatore ha evidenziato che “…le assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35) sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario dal cit. D.Lgs. n. 165, art. 63, trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all'assunzione…” (Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 17 febbraio 2017, n. 4229; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. V, 10/10/2019 n. 6906) e che "in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia - con correlata domanda risarcitoria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione" (Corte di Cassazione Sezioni Unite, 9 giugno 2017, n. 14432; Consiglio di Stato, Sez. III, 9 gennaio 2019, n. 192; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11 dicembre 2019, n. 5885; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 giugno 2021, n. 1150) .”.
8. Stante quanto precede:
- il ricorso è inammissibile, in quanto il thema decidendum non attiene al mancato esercizio di un potere da parte della p.a. e ad una correlata posizione di interesse legittimo, ma ha ad oggetto un diritto soggettivo rimesso alla giurisdizione del Giudice ordinario. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al Giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della natura in rito della presente pronuncia e del rilievo ex officio della relativa questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PA nelle camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2025 e 4 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NT IA, Presidente FF
ZI OM, Referendario
NA RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RH | NT IA |
IL SEGRETARIO