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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 966 / 2024 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CARATOZZOLO STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SANTA
TERESA, 3 10121 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MANASSE Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SABOTINO 46 00195
ROMA;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 , in persona del curatore Controparte_2 dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO RICCARDO ROCCA ed CP_3 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in TORINO – C.SO DANTE N. 90;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: , come sopra rappresentata e difesa, Parte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino Voglia revocare la sentenza n. 37/2024 del
05/07/2024, del Tribunale di Asti di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante, con ogni consequenziale pronunzia.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte reclamata: “si conclude per il rigetto del reclamo con vittoria di spese”.
Per la curatela: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello,
-previe le declaratorie del caso;
-respinte le avversarie deduzioni e conclusioni;
a) rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare le statuizioni della sentenza reclamata n. 37/2024 del Tribunale di Asti;
2 b) liquidare le spese di costituzione in questo grado a favore della giudiziale Parte_1 resistente”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 27.03.2024, , CP_1 affermandosi creditrice per una somma di € 913.136,49, per residuo su forniture di energia elettrica negli anni 2022-2023, ha chiesto al Tribunale di Asti l'apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
una società che operava nella produzione di stampi e macchinari per materiale Pt_1
plastico e acciaio, componenti, ricambi ed accessori per autoveicoli;
è stata messa in liquidazione il 27.07.2023 ed è stata cancellata da Registro Imprese il 17.10 seguente.
1.2 – i è costituita contestando il credito di , sostenendo che le Pt_1 CP_1
fatture portanti il credito erano state stornate con una serie di note di credito così da ridurre il debito ad € 17.000, e dunque ad un importo inferiore ai 30.000 euro fissati come condizione di procedibilità per l'apertura della liquidazione giudiziale;
contestava, inoltre, le tariffe applicate, non in linea con quelle praticate dal precedente gestore, e comunque un consumo di energia non corretto, e su tali contestazioni sarebbe pendente un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, poi trasferito per competenza a Torino;
non si sarebbe, perciò trattato di inadempimento determinato da una situazione di impotenza finanziaria, ma da un deliberato rifiuto di pagare l'importo rivendicato da che CP_1
comunque non sarebbe né certo, né liquido né esigibile.
1.3 - Con sent. n. 37/2024, pubblicata il 5.07.2024, il Tribunale di Asti ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, sui seguenti rilievi:
- ra cancellata dal registro delle imprese da meno di un anno;
Pt_1
- la ricorrente vantava un credito di € 913.136,49 per forniture di energia CP_1
elettrica; tale importo era coerente con le note di credito e le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale, e comunque la società debitrice si era limitata a lamentare genericamente errori nelle rilevazioni dei consumi o nella fatturazione;
3 - era documentato il superamento dell'importo minimo di 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati;
- dall'esame del bilancio al 31.12.2022, emergeva un patrimonio negativo di € 547.202 ed una esposizione debitoria totale di € 968.740;
- lo stato di insolvenza era desumibile “dal mancato pagamento del rilevante credito della ricorrente che va ritenuto sussistente, dai dati contabili dai quali emerge l'inesistenza di risorse per far fronte ai debiti e dalla cessazione dell'attività che impedisce di ritenere possibile che le risorse possano essere reperite dalla debitrice nell'esercizio dell'attività
d'impresa”.
2. – a proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale di Asti, sostanzialmente Pt_1
riproponendo il tema della inesistenza del credito vantato da , onde CP_1 contestare la ricorrenza della condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i. o negare la legittimazione ad agire con la domanda di apertura della procedura concorsuale: le note di credito emesse da ridurrebbero l'importo dei crediti portati dalle precedenti fatture, CP_1
giacchè dalla lettura delle predette note, in particolare le n. 008102783510 e n.
008102783511 del 21.12.2022, emergerebbe lo storno non solo dell'IVA, ma anche del totale imponibile delle fatture cui tali note si riferiscono;
in ogni caso, l'art. 26 D.P.R. 633/72 consente di emettere una nota di credito ai soli fini IVA non nel caso di mancato pagamento da parte del destinatario della prestazione, bensì nel caso in cui questi sia assoggettato a procedura concorsuale – cosa che qui non era ancora avvenuta alla data in cui ha CP_1 emesso le note di credito – ovvero nel caso di esito infruttuoso di procedure esecutive – che qui non erano mai state intraprese.
Le contestazioni svolte in primo grado erano specifiche, ed anzi, proprio la domanda di liquidazione giudiziale aveva spinto ad agire per l'accertamento negativo degli Pt_1
importi rivendicati da CP_1
Già in prime cure si era chiarito che le passività che risultavano nel bilancio finale di liquidazione, in parte avevano ad oggetto crediti per la fornitura di energia elettrica dal precedente gestore credito anch'esso contestato in sede giudiziale, e CP_4
per la restante parte erano relativi a debiti verso altre società in corso di definizione a saldo e stralcio;
per contro, non emergevano debiti verso l'erario o gli Istituti di Previdenza.
2.1 - si è costituita ribadendo di essere creditrice degli importi indicati in CP_1 ricorso: infatti, le note di credito di € 672.079,85 e di € 216.355,84 sono state emesse ai
4 sensi dell'art. 26, co. 2 e 9, D.P.R. 633/72, per il recupero dell'IVA a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della cliente, e non valgono, invece, come riconoscimento del minor importo sui 913 mila euro rivendicati. in ogni caso, il bilancio al 31.12.2022 di evidenziava un'esposizione debitoria Parte_1 di € 959.756, ben superiore alla soglia dei 500 mila euro prevista per poter essere considerata impresa minore.
2.2 – Si è costituita anche la curatela della liquidazione giudiziale di Parte_1 sostenendo anch'essa che le note di credito di erano state emesse solo CP_1 per il recupero dell'IVA a fronte dell'inadempimento della società debitrice, e non valevano come riconoscimento del minor importo delle somme per fornitura di elettricità; il bilancio finale di liquidazione al 30.09.2023 evidenzia un patrimonio netto negativo di ben €
1.021.666,53, con uno stato di decozione risalente nel tempo, come emergerebbe dai bilanci
2022 e 2021; ai fini della procedibilità, aveva Controparte_5 depositato un'istanza di ammissione al passivo per complessivi € 215.731,91; si aggiunge che era pendente innanzi il Tribunale di Asti un ricorso di lavoro di tale , Persona_1
già dipendente il quale aveva chiesto la condanna per quasi 400 mila euro per Pt_1
differenze retributive.
2.3 – All'udienza del 28.01.2025, la difesa di oltre ad insistere sulle proprie Pt_1
richieste, ha altresì prodotto una nuova nota di credito di datata 10.10.2024, che CP_1 ridurrebbe ulteriormente l'importo del credito di essa società fornitrice non solo azzerandolo, ma portando ad un saldo negativo in favore della società reclamante di quasi 27 mila euro;
ciò al fine di disconoscere la legittimazione attiva, in qualità di creditrice, di ad instare CP_1
per la apertura della liquidazione giudiziale.
ha replicato, alla successiva udienza dell'8.04, col dire che anche CP_1 stornando l'importo della nota di credito da ultimo depositata, e comprendendo in ogni caso l'intero importo del credito rivendicato fin dal ricorso introduttivo, pari ad oltre 913 mila euro, essa società resterebbe creditrice di un considerevole importo con conseguente sua legittimazione ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. – Il reclamo è infondato per quanto di ragione.
5 3.1 – Il tema dell'esistenza di crediti liquidi ed esigibili oltre i 30 mila euro, come condizione di procedibilità ex art. 49, co. 5, c.c.i.i. è destinato in ogni caso ad essere superato dal fatto che, secondo il progetto di stato passivo depositato dalla curatela, vi sono debiti di CP_6 insinuati al passivo per € 215.106,27 quale somma iscritta a ruolo, e dunque, come tale, liquida ed esigibile.
3.2 – La situazione di insolvenza della reclamante, da valutarsi secondo il criterio c.d. della insolvenza statica trattandosi di società in liquidazione (e dunque, accertando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'integrale soddisfo dei creditori sociali: ex plurimis, Cass., 2.11.2022, n. 32.280), emerge evidente dal fatto che il bilancio di liquidazione chiude con un patrimonio negativo di oltre un milione di euro.
3.3 – Resta da esaminare il profilo della titolarità di crediti in capo ad , ai CP_1
fini del riconoscimento della sua legittimazione ad agire ex art. 37, co. 2, c.c.i.i.
Dall'importo di € 913.136,49 – documentato dal libro giornale della creditrice, che fa piena prova anche a favore dell'autore, nei rapporti tra imprenditori (art. 2710 c.c.) - vanno detratti gli importi riconosciuti da come eccedenti il dovuto e stornati con le note di credito ai CP_1 docc.
2-4 fasc. rispettivamente del 29.02.2022 per € 9.989,24, del 16.09.2023 per Pt_1
€ 8.080,09 e del 29.02.2022 per € 7.075,87, nonché, da ultimo, con la nota prodotta all'udienza del 28.01.2025, datata 10.10.2024, di € 24.663,92 – con conseguente riduzione dell'importo ad € 863.327,37.
Non così per le note di credito n. 008102783510 e n. 008102783511, entrambe del
21.12.2022, di € 672.079,85 e di € 216.355,84, essendo queste state emesse solo a titolo di recupero IVA ai sensi dell'art. 26, co. 2 e 9, D.P.R. 633/72 a seguito di risoluzione del contratto di fornitura, e non come storno di importi addebitati in eccesso e non dovuti.
Non è vero, al riguardo, quanto sostiene circa il fatto che lo storno in dette note Pt_1
riguarderebbe anche il totale imponibile delle originarie fatture: nelle citate note n.
008102783510 e n. 008102783511 del 21.12.2022 (vedile, con le relative lettere di accompagnamento, ai docc. 1 e 2 prodd. in sede di reclamo) si parla sempre di “nota CP_1 di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/72” e nelle lettere di accompagnamento è scritto che “La nota di credito è stata emessa ai soli fini fiscali a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 9 del D.P.R. 633/1972…” e si dice espressamente che le note non implicano alcuna rinuncia al credito relativo alla fornitura
6 (“La nota di variazione per recupero IVA non implica la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce e non comporta alcun rimborso a suo favore”).
Ora, l'art. 26, co. 2, D.P.R. 633/72, in presenza di vicende che determinano una variazione in diminuzione dell'imponibile IVA, e, con esso, anche dell'imposta, come il venir meno del contratto di cessione di beni o servizi per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili, consente al cedente o al committente di emettere una nota di variazione che gli attribuisce il diritto di portare in detrazione l'IVA sulle operazioni venute meno, secondo il meccanismo dell'art. 19 D.P.R. 633/72; il debito IVA documentato dalla fattura annotata viene in questo modo neutralizzato attraverso il sopravvenuto diritto alla detrazione, documentato dalla nota di variazione (da annotarsi nel registro degli acquisti).
Analogo diritto a portare in detrazione l'IVA documentata da una fattura emessa su operazione imponibile è bensì previsto dal medesimo art. 26 D.P.R. 633/72 anche nel caso dell'assoggettamento dell'acquirente a procedure concorsuali o di azioni esecutive rimaste infruttuose (è il co. 3 bis), ma si tratta di un'ipotesi distinta da quella applicata da nel CP_1
caso di specie, secondo quanto risulta dalle due note di credito (recte: note di variazione) del 21.12.2022 – dove, in effetti, si richiama nella lettera di accompagnamento la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura alla base delle precedenti prestazioni fatturate,
e dunque il caso disciplinato dal co. 2 dell'art. 26 cit.
E' perciò errato il rilievo di parte reclamante per cui non avrebbe potuto CP_1 portare in detrazione l'IVA secondo le note di variazione del 21.12.2022 perché, a quel tempo, non era ancora stata aperta la liquidazione giudiziale né erano state avviate azioni esecutive con esito negativo, dato che il riferimento normativo applicabile in questo caso, in relazione al quale è stato chiesto il recupero dell'IVA pagata sulle precedenti fatture, è all'art. 26, co. 2, D.P.R. 633/72, e non all'art. 26, co. 3 bis, dello stesso decreto.
Pertanto, e per concludere, le note nn. 008102783510 e 008102783511 del 21.12.2022 di
€ 672.079,85 e di € 216.355,84 sono note di variazione correttamente emesse ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 633/72 per il solo recupero, mediante detrazione, dell'IVA su precedenti fatture già emesse da che non fanno venire meno la posizione creditoria CP_1
della stessa nei confronti di ai fini di una legittimazione di essa società CP_1 Parte_1 ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale della sua debitrice.
4. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno poste a carico della società reclamante, sull'importo indeterminabile - complessità media (non vi è ancora stato
7 accertamento definitivo del passivo concorsuale), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso la sent. n. 37/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Asti in data 5.07.2024, con ricorso depositato in data 1.08.2024:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
e della curatela della liquidazione giudiziale di Controparte_1 Parte_1
, spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA
[...]
e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 966 / 2024 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CARATOZZOLO STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SANTA
TERESA, 3 10121 TORINO;
- reclamante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MANASSE Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SABOTINO 46 00195
ROMA;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 , in persona del curatore Controparte_2 dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO RICCARDO ROCCA ed CP_3 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in TORINO – C.SO DANTE N. 90;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: , come sopra rappresentata e difesa, Parte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino Voglia revocare la sentenza n. 37/2024 del
05/07/2024, del Tribunale di Asti di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante, con ogni consequenziale pronunzia.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte reclamata: “si conclude per il rigetto del reclamo con vittoria di spese”.
Per la curatela: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello,
-previe le declaratorie del caso;
-respinte le avversarie deduzioni e conclusioni;
a) rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare le statuizioni della sentenza reclamata n. 37/2024 del Tribunale di Asti;
2 b) liquidare le spese di costituzione in questo grado a favore della giudiziale Parte_1 resistente”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 27.03.2024, , CP_1 affermandosi creditrice per una somma di € 913.136,49, per residuo su forniture di energia elettrica negli anni 2022-2023, ha chiesto al Tribunale di Asti l'apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
una società che operava nella produzione di stampi e macchinari per materiale Pt_1
plastico e acciaio, componenti, ricambi ed accessori per autoveicoli;
è stata messa in liquidazione il 27.07.2023 ed è stata cancellata da Registro Imprese il 17.10 seguente.
1.2 – i è costituita contestando il credito di , sostenendo che le Pt_1 CP_1
fatture portanti il credito erano state stornate con una serie di note di credito così da ridurre il debito ad € 17.000, e dunque ad un importo inferiore ai 30.000 euro fissati come condizione di procedibilità per l'apertura della liquidazione giudiziale;
contestava, inoltre, le tariffe applicate, non in linea con quelle praticate dal precedente gestore, e comunque un consumo di energia non corretto, e su tali contestazioni sarebbe pendente un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, poi trasferito per competenza a Torino;
non si sarebbe, perciò trattato di inadempimento determinato da una situazione di impotenza finanziaria, ma da un deliberato rifiuto di pagare l'importo rivendicato da che CP_1
comunque non sarebbe né certo, né liquido né esigibile.
1.3 - Con sent. n. 37/2024, pubblicata il 5.07.2024, il Tribunale di Asti ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, sui seguenti rilievi:
- ra cancellata dal registro delle imprese da meno di un anno;
Pt_1
- la ricorrente vantava un credito di € 913.136,49 per forniture di energia CP_1
elettrica; tale importo era coerente con le note di credito e le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale, e comunque la società debitrice si era limitata a lamentare genericamente errori nelle rilevazioni dei consumi o nella fatturazione;
3 - era documentato il superamento dell'importo minimo di 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati;
- dall'esame del bilancio al 31.12.2022, emergeva un patrimonio negativo di € 547.202 ed una esposizione debitoria totale di € 968.740;
- lo stato di insolvenza era desumibile “dal mancato pagamento del rilevante credito della ricorrente che va ritenuto sussistente, dai dati contabili dai quali emerge l'inesistenza di risorse per far fronte ai debiti e dalla cessazione dell'attività che impedisce di ritenere possibile che le risorse possano essere reperite dalla debitrice nell'esercizio dell'attività
d'impresa”.
2. – a proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale di Asti, sostanzialmente Pt_1
riproponendo il tema della inesistenza del credito vantato da , onde CP_1 contestare la ricorrenza della condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i. o negare la legittimazione ad agire con la domanda di apertura della procedura concorsuale: le note di credito emesse da ridurrebbero l'importo dei crediti portati dalle precedenti fatture, CP_1
giacchè dalla lettura delle predette note, in particolare le n. 008102783510 e n.
008102783511 del 21.12.2022, emergerebbe lo storno non solo dell'IVA, ma anche del totale imponibile delle fatture cui tali note si riferiscono;
in ogni caso, l'art. 26 D.P.R. 633/72 consente di emettere una nota di credito ai soli fini IVA non nel caso di mancato pagamento da parte del destinatario della prestazione, bensì nel caso in cui questi sia assoggettato a procedura concorsuale – cosa che qui non era ancora avvenuta alla data in cui ha CP_1 emesso le note di credito – ovvero nel caso di esito infruttuoso di procedure esecutive – che qui non erano mai state intraprese.
Le contestazioni svolte in primo grado erano specifiche, ed anzi, proprio la domanda di liquidazione giudiziale aveva spinto ad agire per l'accertamento negativo degli Pt_1
importi rivendicati da CP_1
Già in prime cure si era chiarito che le passività che risultavano nel bilancio finale di liquidazione, in parte avevano ad oggetto crediti per la fornitura di energia elettrica dal precedente gestore credito anch'esso contestato in sede giudiziale, e CP_4
per la restante parte erano relativi a debiti verso altre società in corso di definizione a saldo e stralcio;
per contro, non emergevano debiti verso l'erario o gli Istituti di Previdenza.
2.1 - si è costituita ribadendo di essere creditrice degli importi indicati in CP_1 ricorso: infatti, le note di credito di € 672.079,85 e di € 216.355,84 sono state emesse ai
4 sensi dell'art. 26, co. 2 e 9, D.P.R. 633/72, per il recupero dell'IVA a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della cliente, e non valgono, invece, come riconoscimento del minor importo sui 913 mila euro rivendicati. in ogni caso, il bilancio al 31.12.2022 di evidenziava un'esposizione debitoria Parte_1 di € 959.756, ben superiore alla soglia dei 500 mila euro prevista per poter essere considerata impresa minore.
2.2 – Si è costituita anche la curatela della liquidazione giudiziale di Parte_1 sostenendo anch'essa che le note di credito di erano state emesse solo CP_1 per il recupero dell'IVA a fronte dell'inadempimento della società debitrice, e non valevano come riconoscimento del minor importo delle somme per fornitura di elettricità; il bilancio finale di liquidazione al 30.09.2023 evidenzia un patrimonio netto negativo di ben €
1.021.666,53, con uno stato di decozione risalente nel tempo, come emergerebbe dai bilanci
2022 e 2021; ai fini della procedibilità, aveva Controparte_5 depositato un'istanza di ammissione al passivo per complessivi € 215.731,91; si aggiunge che era pendente innanzi il Tribunale di Asti un ricorso di lavoro di tale , Persona_1
già dipendente il quale aveva chiesto la condanna per quasi 400 mila euro per Pt_1
differenze retributive.
2.3 – All'udienza del 28.01.2025, la difesa di oltre ad insistere sulle proprie Pt_1
richieste, ha altresì prodotto una nuova nota di credito di datata 10.10.2024, che CP_1 ridurrebbe ulteriormente l'importo del credito di essa società fornitrice non solo azzerandolo, ma portando ad un saldo negativo in favore della società reclamante di quasi 27 mila euro;
ciò al fine di disconoscere la legittimazione attiva, in qualità di creditrice, di ad instare CP_1
per la apertura della liquidazione giudiziale.
ha replicato, alla successiva udienza dell'8.04, col dire che anche CP_1 stornando l'importo della nota di credito da ultimo depositata, e comprendendo in ogni caso l'intero importo del credito rivendicato fin dal ricorso introduttivo, pari ad oltre 913 mila euro, essa società resterebbe creditrice di un considerevole importo con conseguente sua legittimazione ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. – Il reclamo è infondato per quanto di ragione.
5 3.1 – Il tema dell'esistenza di crediti liquidi ed esigibili oltre i 30 mila euro, come condizione di procedibilità ex art. 49, co. 5, c.c.i.i. è destinato in ogni caso ad essere superato dal fatto che, secondo il progetto di stato passivo depositato dalla curatela, vi sono debiti di CP_6 insinuati al passivo per € 215.106,27 quale somma iscritta a ruolo, e dunque, come tale, liquida ed esigibile.
3.2 – La situazione di insolvenza della reclamante, da valutarsi secondo il criterio c.d. della insolvenza statica trattandosi di società in liquidazione (e dunque, accertando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'integrale soddisfo dei creditori sociali: ex plurimis, Cass., 2.11.2022, n. 32.280), emerge evidente dal fatto che il bilancio di liquidazione chiude con un patrimonio negativo di oltre un milione di euro.
3.3 – Resta da esaminare il profilo della titolarità di crediti in capo ad , ai CP_1
fini del riconoscimento della sua legittimazione ad agire ex art. 37, co. 2, c.c.i.i.
Dall'importo di € 913.136,49 – documentato dal libro giornale della creditrice, che fa piena prova anche a favore dell'autore, nei rapporti tra imprenditori (art. 2710 c.c.) - vanno detratti gli importi riconosciuti da come eccedenti il dovuto e stornati con le note di credito ai CP_1 docc.
2-4 fasc. rispettivamente del 29.02.2022 per € 9.989,24, del 16.09.2023 per Pt_1
€ 8.080,09 e del 29.02.2022 per € 7.075,87, nonché, da ultimo, con la nota prodotta all'udienza del 28.01.2025, datata 10.10.2024, di € 24.663,92 – con conseguente riduzione dell'importo ad € 863.327,37.
Non così per le note di credito n. 008102783510 e n. 008102783511, entrambe del
21.12.2022, di € 672.079,85 e di € 216.355,84, essendo queste state emesse solo a titolo di recupero IVA ai sensi dell'art. 26, co. 2 e 9, D.P.R. 633/72 a seguito di risoluzione del contratto di fornitura, e non come storno di importi addebitati in eccesso e non dovuti.
Non è vero, al riguardo, quanto sostiene circa il fatto che lo storno in dette note Pt_1
riguarderebbe anche il totale imponibile delle originarie fatture: nelle citate note n.
008102783510 e n. 008102783511 del 21.12.2022 (vedile, con le relative lettere di accompagnamento, ai docc. 1 e 2 prodd. in sede di reclamo) si parla sempre di “nota CP_1 di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/72” e nelle lettere di accompagnamento è scritto che “La nota di credito è stata emessa ai soli fini fiscali a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 9 del D.P.R. 633/1972…” e si dice espressamente che le note non implicano alcuna rinuncia al credito relativo alla fornitura
6 (“La nota di variazione per recupero IVA non implica la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce e non comporta alcun rimborso a suo favore”).
Ora, l'art. 26, co. 2, D.P.R. 633/72, in presenza di vicende che determinano una variazione in diminuzione dell'imponibile IVA, e, con esso, anche dell'imposta, come il venir meno del contratto di cessione di beni o servizi per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili, consente al cedente o al committente di emettere una nota di variazione che gli attribuisce il diritto di portare in detrazione l'IVA sulle operazioni venute meno, secondo il meccanismo dell'art. 19 D.P.R. 633/72; il debito IVA documentato dalla fattura annotata viene in questo modo neutralizzato attraverso il sopravvenuto diritto alla detrazione, documentato dalla nota di variazione (da annotarsi nel registro degli acquisti).
Analogo diritto a portare in detrazione l'IVA documentata da una fattura emessa su operazione imponibile è bensì previsto dal medesimo art. 26 D.P.R. 633/72 anche nel caso dell'assoggettamento dell'acquirente a procedure concorsuali o di azioni esecutive rimaste infruttuose (è il co. 3 bis), ma si tratta di un'ipotesi distinta da quella applicata da nel CP_1
caso di specie, secondo quanto risulta dalle due note di credito (recte: note di variazione) del 21.12.2022 – dove, in effetti, si richiama nella lettera di accompagnamento la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura alla base delle precedenti prestazioni fatturate,
e dunque il caso disciplinato dal co. 2 dell'art. 26 cit.
E' perciò errato il rilievo di parte reclamante per cui non avrebbe potuto CP_1 portare in detrazione l'IVA secondo le note di variazione del 21.12.2022 perché, a quel tempo, non era ancora stata aperta la liquidazione giudiziale né erano state avviate azioni esecutive con esito negativo, dato che il riferimento normativo applicabile in questo caso, in relazione al quale è stato chiesto il recupero dell'IVA pagata sulle precedenti fatture, è all'art. 26, co. 2, D.P.R. 633/72, e non all'art. 26, co. 3 bis, dello stesso decreto.
Pertanto, e per concludere, le note nn. 008102783510 e 008102783511 del 21.12.2022 di
€ 672.079,85 e di € 216.355,84 sono note di variazione correttamente emesse ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 633/72 per il solo recupero, mediante detrazione, dell'IVA su precedenti fatture già emesse da che non fanno venire meno la posizione creditoria CP_1
della stessa nei confronti di ai fini di una legittimazione di essa società CP_1 Parte_1 ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale della sua debitrice.
4. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno poste a carico della società reclamante, sull'importo indeterminabile - complessità media (non vi è ancora stato
7 accertamento definitivo del passivo concorsuale), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso la sent. n. 37/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Asti in data 5.07.2024, con ricorso depositato in data 1.08.2024:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
e della curatela della liquidazione giudiziale di Controparte_1 Parte_1
, spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA
[...]
e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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