Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°1059/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1059/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di risarcimento per danni a cose, vertente
T R A
nata a [...] il [...], residente in [...]in Parte_1
Campania (Na), alla Via Signorelle a Patria n°72, (C.F. ); CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], residente in [...](Na), alla Parte_2
Via Pacinotti n°6, (C.F. ); nata a CodiceFiscale_2 Parte_3
Napoli il 17.05.1968, residente in [...], (C.F. ); nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_3
24.01.1970, residente in [...], (C.F.
[...]
), tutti nella qualità di eredi della de cuius , C.F._4 Persona_1
(CF. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Coppola CodiceFiscale_5 ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale del medesimo difensore in Napoli, in P.zza G. Salvemini n° 6, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTI
1
C O N T R O in Giugliano in Campania (NA), alla Via Parte_4
Scipione L'Africano n.12, (C.F. ), in persona dell'amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_5 domiciliato in Napoli, al Viale della Resistenza Parco Golden House presso lo studio dell'Avv. Raffaele Amoroso, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
A V V E R S O
La sentenza n°383/2021 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal G. U. presso il Tribunale di Napoli Nord in data 8/02/2021, con cui l'adito giudice, pronunciandosi sulle domande attoree, rigettava le stesse e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.838,00, di cui euro 100,00 per spese ed euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza del 31.01.2025, rilevato che nessuna delle parti aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°, c.p.c. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo dichiarandone la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
2 Proc. n°1059/2021 R.G.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza di cui in epigrafe, da
[...]
, e , nella qualità, nei Parte_1 Parte_3 Parte_3 Parte_2 confronti del con atto di citazione in Controparte_1 appello notificato a mezzo p.e.c. in data 07.03.2021, così provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico degli appellanti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.02.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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