Art. 1.
L' articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:
a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.
Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".
L' articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:
a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.
Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".