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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 236/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FADDA VALERIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 20 11100 AOSTA, presso il difensore avv. FADDA
VALERIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARZAGLI CP_1 C.F._2
FEDERICO e elettivamente domiciliato in Piazza Narbonne, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi - da effettuarsi con note scritte, come da dichiarazione riportata -, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei sopra meglio generalizzati coniugi alle seguenti condizioni, parzialmente modificate rispetto alla separazione:
pagina 1 di 9 1.
i coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno/a nella vita dell'altro/a, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio ed al rilascio di documenti a ciò necessari e con facoltà di modificare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2.
La figlia minore è affidata in regime di affido condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
3.
dovrà avere un rapporto continuativo ed equilibrato con Per_1
entrambi i genitori dai quali riceverà cura, educazione ed istruzione in modo paritario e starà con l'uno o con l'altro genitore, con le seguenti modalità:
- starà con il padre due giorni a settimana sulla base dei Per_1
giorni di riposo del SI. senza obbligo per la stessa di CP_1
pernottamento notturno presso il padre, vista l'età della ragazza.
- Il padre si impegna a comunicare entro e non oltre il giovedì della settimana procedente, alla ricezione dei turni di lavoro, gli stessi alla madre, così che possano organizzare i giorni in cui Per_1
sarà con il padre.
- starà col padre anche a fine settimana alterni, senza Per_1
obbligo per la stessa di pernottamento notturno presso il padre,
vista l'età della ragazza.
- Per il fine settimana sarà la mamma a portare dal padre, Per_1
mentre poi sarà il padre a riaccompagnarla a casa dalla madre. Nei
giorni settimanali il padre si occuperà di prendere la figlia a scuola e riaccompagnarla dalla madre la sera.
pagina 2 di 9 - I genitori null'ostano a che il nonno materno o i nonni paterni si occupino di in aiuto al genitore che ha con sé la minore, Per_1
anche andando a prendere o portando la minore a scuola.
- I genitori concordano sul fatto che non usufruisca del Per_1
servizio Bus per andare a rientrare da scuola
- Il genitore che non ha con sé la figlia, potrà telefonate a in qualsiasi orario, prima che la ragazza vada a dormire. Per_1
- trascorrerà, altresì, ad anni alterni con un genitore il Per_1
giorno della Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale,
così come il giorno di Pasqua e di Pasquetta, e durante le vacanze estive passeranno con ambo i genitori, a turno, almeno quindici giorni consecutivi, in periodo da concordarsi entro il mese di giugno con l'altro genitore.
4.
In ogni caso, qualora ci fossero imprevisti o eSIenze della minore i periodi su descritti potranno subire variazioni nei giorni in via eccezionale, previo reciproco consenso.
5.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione,
all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
6.
Il SI. verserà alla SI.ra , entro il 15 di ogni mese, CP_1 Pt_1
quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di
Euro 250,00, importo rivalutabile istat dal 1° gennaio di ogni anno,
pagina 3 di 9 fino all'autosufficienza economica della figlia, scrivendo in causale
“mantenimento Margherita mese”.
7.
Le spese extra-assegno - mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ed extra scolastiche - saranno sostenute in misura pari al 50% da ambo i genitori. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
8.
Tutte le spese extra-assegno di cui al punto precedente dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le
spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
9.
Al fine di agevolare l'individuazione delle singole voci extra-
assegno, si specificano sin d'ora alcune linee guida:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
pagina 4 di 9 tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eSIenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b)
spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
pagina 5 di 9 Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
10.
Non dovrà essere concordata e resterà a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, qualunque spesa medica relativa alla figlia, che debba effettuarsi con urgenza.
11.
Per tutte le spese su indicate, che richiedono un preventivo accordo fra i genitori, al fine della dimostrazione di detta preventiva concertazione, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo messaggistica, whatsapp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
12.
Sulle spese extraassegno, in ogni caso, si fa riferimento al
Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc,
che qui si richiama integralmente e di cui i coniugi hanno copia.
13.
Le detrazioni fiscali delle spese saranno quindi ripartite al 50%.
14.
Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SInora . Parte_1
pagina 6 di 9 15.
Il SI. verserà alla SI.ra il 50% CP_1 Parte_1
dell'assegno unico percepito per l'anno 2024, come previsto in sede di separazione.
16.
Poiché i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, non si fa luogo al versamento di alcun assegno di mantenimento tra gli stessi.
17.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora suddiviso tutti i beni mobili e/o immobili comuni e che si intendono regolati tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti,
riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere l'uno all'altro, ad eccezione del punto 15.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 maggio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 7 di 9 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Morgex
il 5 giugno 2011 tra nata a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Morgex al n°1, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConSIlio del 10/6/2025
Il Presidente
pagina 8 di 9 Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 236/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FADDA VALERIA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 20 11100 AOSTA, presso il difensore avv. FADDA
VALERIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARZAGLI CP_1 C.F._2
FEDERICO e elettivamente domiciliato in Piazza Narbonne, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi - da effettuarsi con note scritte, come da dichiarazione riportata -, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei sopra meglio generalizzati coniugi alle seguenti condizioni, parzialmente modificate rispetto alla separazione:
pagina 1 di 9 1.
i coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno/a nella vita dell'altro/a, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio ed al rilascio di documenti a ciò necessari e con facoltà di modificare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2.
La figlia minore è affidata in regime di affido condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
3.
dovrà avere un rapporto continuativo ed equilibrato con Per_1
entrambi i genitori dai quali riceverà cura, educazione ed istruzione in modo paritario e starà con l'uno o con l'altro genitore, con le seguenti modalità:
- starà con il padre due giorni a settimana sulla base dei Per_1
giorni di riposo del SI. senza obbligo per la stessa di CP_1
pernottamento notturno presso il padre, vista l'età della ragazza.
- Il padre si impegna a comunicare entro e non oltre il giovedì della settimana procedente, alla ricezione dei turni di lavoro, gli stessi alla madre, così che possano organizzare i giorni in cui Per_1
sarà con il padre.
- starà col padre anche a fine settimana alterni, senza Per_1
obbligo per la stessa di pernottamento notturno presso il padre,
vista l'età della ragazza.
- Per il fine settimana sarà la mamma a portare dal padre, Per_1
mentre poi sarà il padre a riaccompagnarla a casa dalla madre. Nei
giorni settimanali il padre si occuperà di prendere la figlia a scuola e riaccompagnarla dalla madre la sera.
pagina 2 di 9 - I genitori null'ostano a che il nonno materno o i nonni paterni si occupino di in aiuto al genitore che ha con sé la minore, Per_1
anche andando a prendere o portando la minore a scuola.
- I genitori concordano sul fatto che non usufruisca del Per_1
servizio Bus per andare a rientrare da scuola
- Il genitore che non ha con sé la figlia, potrà telefonate a in qualsiasi orario, prima che la ragazza vada a dormire. Per_1
- trascorrerà, altresì, ad anni alterni con un genitore il Per_1
giorno della Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale,
così come il giorno di Pasqua e di Pasquetta, e durante le vacanze estive passeranno con ambo i genitori, a turno, almeno quindici giorni consecutivi, in periodo da concordarsi entro il mese di giugno con l'altro genitore.
4.
In ogni caso, qualora ci fossero imprevisti o eSIenze della minore i periodi su descritti potranno subire variazioni nei giorni in via eccezionale, previo reciproco consenso.
5.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione,
all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
6.
Il SI. verserà alla SI.ra , entro il 15 di ogni mese, CP_1 Pt_1
quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di
Euro 250,00, importo rivalutabile istat dal 1° gennaio di ogni anno,
pagina 3 di 9 fino all'autosufficienza economica della figlia, scrivendo in causale
“mantenimento Margherita mese”.
7.
Le spese extra-assegno - mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche ed extra scolastiche - saranno sostenute in misura pari al 50% da ambo i genitori. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
8.
Tutte le spese extra-assegno di cui al punto precedente dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le
spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
9.
Al fine di agevolare l'individuazione delle singole voci extra-
assegno, si specificano sin d'ora alcune linee guida:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
pagina 4 di 9 tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eSIenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b)
spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
pagina 5 di 9 Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
10.
Non dovrà essere concordata e resterà a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, qualunque spesa medica relativa alla figlia, che debba effettuarsi con urgenza.
11.
Per tutte le spese su indicate, che richiedono un preventivo accordo fra i genitori, al fine della dimostrazione di detta preventiva concertazione, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo messaggistica, whatsapp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
12.
Sulle spese extraassegno, in ogni caso, si fa riferimento al
Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc,
che qui si richiama integralmente e di cui i coniugi hanno copia.
13.
Le detrazioni fiscali delle spese saranno quindi ripartite al 50%.
14.
Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SInora . Parte_1
pagina 6 di 9 15.
Il SI. verserà alla SI.ra il 50% CP_1 Parte_1
dell'assegno unico percepito per l'anno 2024, come previsto in sede di separazione.
16.
Poiché i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, non si fa luogo al versamento di alcun assegno di mantenimento tra gli stessi.
17.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora suddiviso tutti i beni mobili e/o immobili comuni e che si intendono regolati tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti,
riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere l'uno all'altro, ad eccezione del punto 15.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 maggio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 7 di 9 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Morgex
il 5 giugno 2011 tra nata a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Morgex al n°1, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConSIlio del 10/6/2025
Il Presidente
pagina 8 di 9 Dr. Giuseppe Colazingari
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