Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3228 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.DOMENICO NASO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
e difeso dal Controparte_1
Dott. giusta delega ex art.417 bis co.1 cpc dal dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._1
l , sito in Napoli, alla Controparte_2
Via Ponte della Maddalena, n. 55 Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/07/2024 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo di essere docente utilizzata dal Controparte_3 nell'aa.ss 2014/15 con contratto dal 05/09/2014 al 30/06/2015, in attività di docenza mediante la stipula di contratto d'insegnamento a tempo determinato;
che durante tale periodo di insegnamento non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
che aveva maturato 24.58 giorni di ferie (giorni di servizio pari a 295 x 30 / 360) cui dovevano aggiungersi 4 giorni per festività soppresse meno 11 giorni dif estività, per complessivi gg.17,58 di
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- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in Contr virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione 2014/15, per complessivi € 945,28 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge. …..Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato”.
Tardivamente costituito Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Parte ricorrente rivendica, in qualità di docente a tempo determinato, il diritto alla monetizzazione ferie.
Precisa, nell'incipit del ricorso introduttivo, di essere stato collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni e di non aver potuto esercitare il suo diritto di libera scelta nella fruizione delle ferie. Chiede, pertanto, la monetizzazione delle ferie non già per non averne goduto (dall'esposizione contenuta in ricorso emerge che il godimento vi è stato durante i periodi di sopensione) ma per non aver potuto liberamente scegliere quando goderne.
2 Ciò premesso, ai sensi del' articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie (2)” .
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
3 In materia è intervenuta anche la giurisprudenza comunitaria. La CGUE, AN sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C- 619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuiti cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Più di recente la Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, Sent., 18/01/2024, n. 218/22 ha confermato il principio secondo il quale, non è in contrasto con la normativa europea la norma interna che escluda il diritto alla monetizzazione delle ferie purchè il datore di lavoro si sia assicurato concretamente e in piena trasparenza, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di
4 assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all' interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un' indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un' indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55). Le pronunzie riportate affermano, dunque, il principio dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie e pongono a carico del datore un obbligo a consentirne la fruizione, informando con chiarezza e tempestività della possibilità di perderle ove non godute, anche predisponendo un piano ferie o imponendone la fruizione.
Solo laddove il datore non assolva a tale obbligo o non fornisca adeguata prova di averlo assolto, subentra il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Ciò premesso, le ferie del personale docente sono disciplinate dalla Legge del 24/12/2012 - N. 228 art.1 co.54 e 55 che dispongono “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la
5 fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
E' quindi da ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è stato loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Il principio parzialmente diverso espresso dalla Suprema Corte (sul punto da ultimo Cassazione civile sez. lav., 03/06/2024, n.15415) secondo il quale il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, è riferito alle ferie non godute in epoca antecedente all'entrata in vigore della L.n.228\2012 e fino al 1° settembre 2013, quando, cioè, in forza dell'art.19 CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, con Pt_2 riferimento al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - non si prevedeva la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche ma, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, ne era prevista la liquidazione al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
Con riferimento a tale fattispecie la Corte affermava il principio, in conformità degli orientamenti comunitari in materia, che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto
6 alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Il CCNL 2019\2021 attualmente vigente e che ha abrogato l'art.19 del CCNL 2006\2009. all'art.35 prevede, quanto alle ferie del personale docente a tempo determinato “2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
La previsione contrattuale, dunque, nulla dice quanto al godimento in periodi di sospensione dell'attività didattica, che ai sensi dell'art.1 co. 54 è imposta allo stesso modo che per il personale docente a tempo indeterminato, mentre ricalca per il resto il contenuto del co.55, prevedendo la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli già fruiti.
Nella specie, siamo in presenza di un unico contratto a tempo determinato, con riferimento al quale , nel Parte_1 ricorso introduttivo parla di godimento d'ufficio delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, con ciò implicitamente affermando di aver goduto interamente delle ferie maturate. Ciò che parte ricorrente lamenta, è di non aver potuto scegliere quando fruirle. Ne consegue, che manca totalmente la prova, che era onere di parte ricorrente produrre, in ordine a giorni di ferie residui, maturati e non goduti. In atti nulla è stato prodotto, ad eccezione del contratto (ad esempio busta paga con indicazione di ferie residue) e, al contrario, le argomentazioni spese in ricorso depongono per un godimento integrale di tali ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
7 Peraltro, premesso il godimento nei periodi di sospensione, ove il docente non avesse integralmente fruito delle ferie, doveva quantomeno depositare l'ultima busta paga onde consentire oltre che la verifica della mancata fruizione anche dell'eventuale pagamento dell'indennità sostitutiva che, ai sensi dell'art.35 citato, “saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
Il modus operandi del MINISTERO, dunque, appare conforme alle disposizioni contrattuali nonché alle pronunzie della Corte di Giustizia che prevedono l'irrinunciabilità del diritto al godimento delle ferie, non anche il godimento dell'indennità sostitutiva laddove le ferie, se pur godute, sono fruite in periodi imposti dal datore. Da quanto premesso consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese, attese le oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigatta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese.
Benevento 15/04/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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