Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/11/2023, n. 31309
CASS
Sentenza 10 novembre 2023

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La compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito, emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva applicato il limite massimo di compensabilità di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 anche alla compensazione verticale del credito IVA).

La compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo. Infatti, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto della Legge n. 212/2000, art. 8, comma 1 (Statuto del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, proprio perché qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono certamente idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, dunque, sono inidonee a derogare alle previgenti norme, né legittimano l'applicazione retroattiva delle disposizioni di rango secondario.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/11/2023, n. 31309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31309
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

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