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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3311/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to NICOLETTI TERESA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GUARRIELLO Controparte_1
GIAMPIERO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. Con ricorso depositato in data 5.04.2018, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Roma in data 29.12.1973 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 18.11.1974), Per_1
Per_
(il 12.10.1976) e (il 07.11.1979), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale, in occasione di alcuni litigi dovuti ad incomprensioni caratteriali, aggrediva verbalmente la moglie;
rappresentava, altresì, che lo stesso si era allontanato dalla casa coniugale già dal gennaio 2018. La ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione tra i coniugi con addebito al marito.
Con comparsa del 16.10.2018 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, confermava di essersi allontanato dalla casa coniugale già dal mese di gennaio 2018 per i continui litigi insorti tra i coniugi dovuti all'atteggiamento di gelosia della ricorrente. Non si opponeva alla richiesta di addivenire ad una pronuncia di separazione ma chiedeva rigettarsi la domanda di addebito e di disporre a carico della moglie un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili in suo favore.
All'udienza presidenziale del 17.10.2018 il Presidente delegato, sentite personalmente le parti e preso atto del fallito tentativo di conciliazione, si riservava. Con successiva ordinanza il Presidente delegato, rilevata l'insussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti , autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava dinanzi al g.i. per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 30.11.2018 il difensore, per parte ricorrente, si opponeva alla richiesta formulata da parte resistente di disporre a carico della stessa un assegno di mantenimento in favore del marito ed insisteva nella domanda di addebito.
Era espletata l'istruttoria con l'escussione del teste di parte ricorrente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del
19.02.2025, il difensore, per parte ricorrente, si riportava integralmente al proprio atto introduttivo ed a tutti gli atti e verbali di causa;
impugnava e contestava quanto prodotto ed eccepito da controparte;
chiedeva assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. Il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190
c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Preliminarmente si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Ciò detto, la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, il Collegio ritiene che la stessa sia stata formulata in modo del tutto generico già in punto di allegazioni e che non sia stata raggiunta la prova della violazione da parte del resistente dell'obbligo di assistenza morale e materiale atteso che parte ricorrente non ha dedotto circostanze specifiche ad accezione dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel gennaio del 2018; circostanza, quest'ultima, confermata dallo stesso resistente il quale ha rappresentato di essersi allontanato dalla casa coniugale a causa dei continui litigi dovuti ad una incomprensione caratteriale tra i coniugi e di avere dovuto chiedere ospitalità ai figli. Inoltre il nesso di causalità tra le condotte del resistente e la rottura del vincolo matrimoniale non risulta neanche dalla deposizione – alquanto generica e non adeguatamente circostanziata- dell'unica teste indicata da parte ricorrente. In ragione di ciò deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda del resistente volta ad ottenere l'imposizione, a carico della moglie, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del marito. Invero, dagli atti non emerge una disparità reddituale in quanto parte resistente, disoccupato, percepisce un assegno pensionistico sociale di euro 230,00 e ha rappresentato di svolgere lavori saltuari per conto del figlio mentre parte ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e la sua unica entrata è un canone di locazione di euro 600,00 mensili;
ritenuto, pertanto, non sussistere una sproporzione reddituale tra i coniugi, nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento in favore del resistente.
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
- Rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
- Rigetta la richiesta di mantenimento avanzata da parte resistente;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 70, parte II, Serie A06, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to NICOLETTI TERESA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GUARRIELLO Controparte_1
GIAMPIERO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. Con ricorso depositato in data 5.04.2018, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Roma in data 29.12.1973 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 18.11.1974), Per_1
Per_
(il 12.10.1976) e (il 07.11.1979), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale, in occasione di alcuni litigi dovuti ad incomprensioni caratteriali, aggrediva verbalmente la moglie;
rappresentava, altresì, che lo stesso si era allontanato dalla casa coniugale già dal gennaio 2018. La ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione tra i coniugi con addebito al marito.
Con comparsa del 16.10.2018 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, confermava di essersi allontanato dalla casa coniugale già dal mese di gennaio 2018 per i continui litigi insorti tra i coniugi dovuti all'atteggiamento di gelosia della ricorrente. Non si opponeva alla richiesta di addivenire ad una pronuncia di separazione ma chiedeva rigettarsi la domanda di addebito e di disporre a carico della moglie un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili in suo favore.
All'udienza presidenziale del 17.10.2018 il Presidente delegato, sentite personalmente le parti e preso atto del fallito tentativo di conciliazione, si riservava. Con successiva ordinanza il Presidente delegato, rilevata l'insussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti , autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava dinanzi al g.i. per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 30.11.2018 il difensore, per parte ricorrente, si opponeva alla richiesta formulata da parte resistente di disporre a carico della stessa un assegno di mantenimento in favore del marito ed insisteva nella domanda di addebito.
Era espletata l'istruttoria con l'escussione del teste di parte ricorrente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del
19.02.2025, il difensore, per parte ricorrente, si riportava integralmente al proprio atto introduttivo ed a tutti gli atti e verbali di causa;
impugnava e contestava quanto prodotto ed eccepito da controparte;
chiedeva assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. Il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190
c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Preliminarmente si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Ciò detto, la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, il Collegio ritiene che la stessa sia stata formulata in modo del tutto generico già in punto di allegazioni e che non sia stata raggiunta la prova della violazione da parte del resistente dell'obbligo di assistenza morale e materiale atteso che parte ricorrente non ha dedotto circostanze specifiche ad accezione dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel gennaio del 2018; circostanza, quest'ultima, confermata dallo stesso resistente il quale ha rappresentato di essersi allontanato dalla casa coniugale a causa dei continui litigi dovuti ad una incomprensione caratteriale tra i coniugi e di avere dovuto chiedere ospitalità ai figli. Inoltre il nesso di causalità tra le condotte del resistente e la rottura del vincolo matrimoniale non risulta neanche dalla deposizione – alquanto generica e non adeguatamente circostanziata- dell'unica teste indicata da parte ricorrente. In ragione di ciò deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda del resistente volta ad ottenere l'imposizione, a carico della moglie, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del marito. Invero, dagli atti non emerge una disparità reddituale in quanto parte resistente, disoccupato, percepisce un assegno pensionistico sociale di euro 230,00 e ha rappresentato di svolgere lavori saltuari per conto del figlio mentre parte ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e la sua unica entrata è un canone di locazione di euro 600,00 mensili;
ritenuto, pertanto, non sussistere una sproporzione reddituale tra i coniugi, nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento in favore del resistente.
Considerato l'esito del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
- Rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
- Rigetta la richiesta di mantenimento avanzata da parte resistente;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 70, parte II, Serie A06, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio