Versione
30 dicembre 1990
30 dicembre 1990
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1990.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 85.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1990.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 85.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 18/03/2005, n. 110Provvedimento: […] 2.1. – La delega legislativa conferita al Governo con l'art. 3 della legge n. 281 del 1970 – come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 158 del 1990 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 403 del 1990 – stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato».Leggi di più...
- tariffa delle tasse sulle concessioni regionali·
- denunciato superamento del limite massimo consentito dalla legge di delegazione·
- previsione di una sopratassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa, da versare contestualmente·
- non fondatezza della questione.·
- venatorie·
- aziende faunistico-venatorie·
- imposte e tasse·
- sent. 110/05. imposte e tasse·
- aziende faunistico