Ordinanza cautelare 25 maggio 2016
Ordinanza cautelare 13 luglio 2016
Decreto decisorio 4 maggio 2021
Decreto presidenziale 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 04/05/2021, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 01533/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2015, proposto da
RA OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Tania Amarugi, già domiciliata presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40, ora ex lege con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Cruciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;
nei confronti
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale n. 302 del 19 maggio 2015 emessa dal funzionario responsabile del settore risorse finanziarie, patrimoniali e sistemi informativi- Servizio Patrimonio del Comune di Grosseto e notificato in data 28 giugno 2015;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 29 settembre 2015;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alla parte ricorrente l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1, cod. proc. amm., in data 30 settembre 2020, e che lo stesso è stato ricevuto dalla parte ricorrente in pari data;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Firenze il giorno 3 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Rosaria Trizzino |
IL SEGRETARIO