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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 240 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTONI ELENA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.07.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in proprio favore, della pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/71. Deduceva di avere presentato la relativa domanda e che essa era stata ingiustamente respinta come da verbale della Commissione medica della ASL emesso in data Parte_2
19.02.2021. Si costituiva l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale che concludeva per l'insussistenza del suddetto requisito. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione CP_1 richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si costitutiva l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
*** 2. La domanda è fondata. Infatti, art. 12 della legge n. 118/71 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che, all'attualità, parte ricorrente è affetta da patologie, le quali integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso, la percentuale di invalidità essendo pari al 100%. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di “Poliartrosi invalidante in soggetto portatore di artroprotesi dell'anca destra e coxartrosi sinistra di grado severo, cardiopatia ipertensiva in portatore di PMK normofunzionante”, presenta per infermità: una invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura del 85% - senza necessità di assistenza continua dal 26.01.21 - data della domanda amministrativa;
una invalidità in ultrasessantacinquenne con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% - retrodatabile al 01.10.23 per aggravamento clinico e strumentale di infermità preesistente (documentata malattia artrosica polidistrettuale con necessità di protesizzazione bilaterale di anca).” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010). 3. La decorrenza del beneficio in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese processuali. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: - dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini della pensione di invalidità civile di cui all'12 della legge n. 118/71 dal 01.10.2023;
- compensa le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1
Isernia, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 240 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTONI ELENA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.07.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in proprio favore, della pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/71. Deduceva di avere presentato la relativa domanda e che essa era stata ingiustamente respinta come da verbale della Commissione medica della ASL emesso in data Parte_2
19.02.2021. Si costituiva l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale che concludeva per l'insussistenza del suddetto requisito. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione CP_1 richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si costitutiva l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa.
*** 2. La domanda è fondata. Infatti, art. 12 della legge n. 118/71 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che, all'attualità, parte ricorrente è affetta da patologie, le quali integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso, la percentuale di invalidità essendo pari al 100%. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di “Poliartrosi invalidante in soggetto portatore di artroprotesi dell'anca destra e coxartrosi sinistra di grado severo, cardiopatia ipertensiva in portatore di PMK normofunzionante”, presenta per infermità: una invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura del 85% - senza necessità di assistenza continua dal 26.01.21 - data della domanda amministrativa;
una invalidità in ultrasessantacinquenne con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% - retrodatabile al 01.10.23 per aggravamento clinico e strumentale di infermità preesistente (documentata malattia artrosica polidistrettuale con necessità di protesizzazione bilaterale di anca).” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010). 3. La decorrenza del beneficio in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese processuali. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: - dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini della pensione di invalidità civile di cui all'12 della legge n. 118/71 dal 01.10.2023;
- compensa le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1
Isernia, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio